Il Decreto apporta modifica al Codice Ambiente (Allegato D, parte IV) sulla classificazione dei rifiuti (per applicare le nuove regole previste dalla decisione 2014/955/UE e dal regolamento (UE) n. 1357/2014.
Inoltre, compare nel DDL un riferimento anche ai bioshopper…
L’articolo 9 bis del DL n.91/2017 introdotto dal Senato
L’articolo 9-bis del DL 91/2017, introdotto durante il passaggio al Senato, reca una disciplina volta alla riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, allo scopo di attuare la direttiva (UE) 2015/720, come espressamente previsto dalla delega contenuta nella Legge di Delegazione 2015 (art.4).
Le disposizioni dell’art.9 bis apportano modifiche e integrazioni alla disciplina sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio contenuta all’interno del titolo II (Gestione degli imballaggi), costituito dagli articoli 217-226, della parte IV del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente).
Nel Dossier rilasciato dalla Camera si trovano dettagliate indicazioni circa le modifiche previste dall’art.9 bis che ha oltre a favorire la riduzione dell’utilizzo di borse di plastica, introduce nuove definizioni relative agli imballaggi in plastica, necessarie per l’applicazione della nuova disciplina, in cui rientrano quelle riguardanti le borse di plastica in materiale leggero e ultraleggero, nonché le borse di plastica biodegradabili e compostabili.
In dettaglio si consiglia la lettura dell’atto della Camera che specifica il contenuto di ogni singola comma e lettera di cui è composto il nuovo art. 9 bis del DL 91/2017 in attesa della sua definitiva conversione.
I titoli dei comma:
• Comma 1, lettera a) Nuove finalità della disciplina relativa agli imballaggi)
• Comma 1, lettera b) (Nuove definizioni relative agli imballaggi in plastica)
• Comma 1, lettera c) (Informazione ai consumatori)
• Comma 1, lettera d) (Identificazione dei produttori)
• Comma 1, lettera e) (Obbligo di relazione sull’utilizzo delle borse di plastica)
• Comma 1, lettera f) (Campagne informative del CONAI sull’utilizzo delle borse di plastica)
• Comma 1, lettera g) (Misure restrittive per la commercializzazione delle borse di plastica)
• Comma 1, lettera h) (Sanzioni)
• Comma 2 (Disposizioni finanziarie) – clausola di invarianza
• Comma 3 (Disposizioni finali)
Il contenuto dell’art. 9-bis in sintesi
L’articolo interviene (in attuazione della normativa comunitaria) sulla vigente disciplina degli imballaggi, affidando importanti attività informative al CONAI (Consorzio nazionale degli imballaggi), in coerenza con i principi contenuti nel Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006), e demandando allo stesso il compito di elaborazione dei dati sull’utilizzo delle borse in questione.
Inoltre l’articolo 9 bis prevede l’obbligo di apporre sulle borse elementi identificativi e diciture per fornire informazioni adeguate ai consumatori (aggiungendo a quanto già previsto le informazioni sull’impatto delle borse di plastica sull’ambiente, sulle misure necessarie alla riduzione del loro utilizzo, sulla sostenibilità ambientale delle buste biodegradabili e compostabili), nonché atte a consentire il riconoscimento delle borse di plastica commerciabili.
Al comma 1 lettera g, si veda la tabella che schematizza i differenti regimi di commercializzazione delineati dalla norma in esame.
Infine, l’articolo conferma anche per la violazione delle disposizioni in esame l’apparato sanzionatorio previsto dalla disciplina in materia ambientale di cui al decreto-legge n.2 del 2012, per garantire alle nuove disposizioni il medesimo livello di tutela vigente in tema di ambiente, introducendo nel contempo alcune nuove misure sanzionatori all’articolo 261 del Codice dell’ambiente.
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