AGGIORNAMENTO:
Nella seduta del 26 luglio il Senato ha approvato il provvedimento, apportandovi numerose modifiche ed integrazioni e trasmettendolo indi alla Camera, che lo ha approvato senza ulteriori modifiche martedì 1°agosto (A.C.4601). Il provvedimento è stato poi convertito con Legge n. 123 del 3/8/2017 (in Gazzetta Ufficiale n.188 del 12 agosto 2017)
All’interno del Progetto di Disegno di Legge e del dossier parlamentare si precisa che, nel corso dell’esame al Senato,il nuovo testo si limita a chiarire che, ai fini della classificazione dei rifiuti da parte del produttore (mediante l’assegnazione del codice CER appropriato), devono essere applicate le nuove regole previste dalla decisione 2014/955/UE e dal regolamento (UE) n. 1357/2014.
È stato precisato che devono altresì essere applicate le regole previste dal Regolamento (UE) n. 2017/997, che modifica l’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 “Ecotossico”.
Nella relazione che accompagna il decreto legge in esame si specifica che le disposizioni del Codice Ambiente (antecedenti alla modifica) presentano profili di criticità tali da compromettere il funzionamento del sistema di gestione dei rifiuti a livello nazionale e, in particolare, nei territori del Mezzogiorno.
Modifica al Codice Ambiente: Allegato D, parte IV
L’Articolo 9 del DL n.91/2017 (ancora non convertito) sostituisce i numeri da 1 a 7 della parte premessa all’introduzione dell’allegato D alla parte IV del Codice Ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) con la seguente dicitura: : «1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014».Ma di cosa parlava l’Allegato D alla Parte IV del Codice?
L’Allegato riporta l’elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000. E indicava che la classificazione degli stessi va effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE.Seguivano ai successivi punti da 2 a 7 altre indicazioni circa la pericolosità del rifiuto come pericoloso assoluto (punto 2) e non pericoloso assoluto (punto 3), l’ipotesi di classificazione con codici CER speculari (punto 4), l’eventualità che i componenti di un rifiuto siano rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico (punto 5) e che le sostanze presenti in un rifiuto non siano note o non determinate (punto 6) ed infine, la richiesta che la classificazione avvenga prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione.
Aggiornamenti normativi per l’Allegato D alla parte IV del Codice Ambiente
Ora invece (vedi il nostro precedente aggiornamento su Elenco europeo dei rifiuti e codici CER) l’Allegato D richiama i contenuti della Decisione 2014/955/UE ( di modifica alla decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti) che dal 1 giugno 2015 ha fatto entrare in vigore il nuovo regolamento CLP (Reg. 1278/2008) e contestualmente il nuovo elenco dei codici di identificazione dei rifiuti (Elenco Europeo dei Rifiuti) e la nuova codifica per le caratteristiche di pericolo.Inoltre, quando il DL sarà convertito, si terrà conto anche delle modifiche apportate dal Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014, sempre in vigore dal 1 giugno 2015, che sostituisce l’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, riportando le nuove “CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI”.
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