Impianti biogas: aggiornati i valori limiti per emissioni carbonio

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In Gazzetta Ufficiale del 30/06/2016, n.151 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale del 19 maggio 2016 con il quale il Ministero dell’Ambiente indica l’aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas.
Il Decreto apporta dunque modifica il Codice Ambiente, all’allegato I (Valori di emissione e prescrizioni), parte III (Valori di emissione per specifiche tipologie di impianti), paragrafo 1, punto 1.3 (Impianti con combustibili gassosi), alla parte quinta, in particolare ad alcuni valori presenti nelle tabelle a), b) e c).

Le modifiche al Codice Ambiente
L’articolo 281, comma 5 del Codice Ambiente permette la modifica degli allegati alla parte quinta, avente ad oggetto la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera, con specifici decreti ministeriali congiunti con il Ministero della Salute e dello Sviluppo economico
Attraverso alcune comunicazioni inviate al Ministero dell’ambiente, da parte di autorità pubbliche e soggetti privati, è stato richiesto di chiarire se, per gli impianti a biogas, la dizione «COT» si riferisca anche alla componente metanica dell’emissione ed è sorta l’esigenza di valutare se sia opportuno riferire la voce alla sola componente non metanica dell’emissione.
Siccome sui valori limite di emissione dei COT per gli impianti a biogas si è determinata un’eterogenea applicazione della norma sul territorio nazionale, per rispettare i valori limite dei COT riferiti anche alla componente metanica è necessario installare negli impianti a biogas sistemi di abbattimento come i post-combustori, a prescindere dalla potenza termica e dalla localizzazione dell’impianto, ma tali post-combustori comportano anche un impatto dovuto all’effettuazione di un processo di combustione ulteriore rispetto a quello dell’impianto. Visto che il metano ha caratteristiche intrinseche meno impattanti rispetto a quelle dei composti organici suscettibili di formarsi con la combustione, la sistematica necessità di installare i post-combustori non appare sempre giustificata alla luce del beneficio ambientale che ne può derivare.

Viste le caratteristiche intrinseche del metano rispetto ai composti organici formatisi nella combustione, è risultato dunque opportuno, sotto il profilo della tutela ambientale, riferire il valore limite dei COT a tali composti, che sono più impattanti rispetto al metano e apportare una modifica al Codice Ambiente all’allegato I, parte III, paragrafo I, punto 1.3, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, riferendo la voce «COT» alla componente non metanica dell’emissione e rendendo contemporaneamente più severi, in quanto associati a composti organici più impattanti del metano, una serie di valori limite di emissione di tali COT.

Riferimenti normativi:
Decreto Interministeriale n.118/2016, del 19/05/2016
Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell’articolo 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Vigente al: 15-7-2016
G.U. del 30/06/2016, n.151

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Redazione InSic

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