Decade il Decreto salva Siti industriali strategici ma…

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AGGIORNAMENTO
Con Comunicato del Ministero della Giustizia (pubblicato in GU n.204 del 3-9-2015) viene annunciata la mancata conversione del DL 92/2015 il DL sui Siti Industriali di interesse Strategico (vedi le modifiche in esse contenute e trasfuse nella L. 125/2015).

Il Decreto conteneva importanti riferimenti alla normativa su Rifiuti e Emissioni : tuttavia, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge 6 agosto 2015, n. 125, (pubblicata nel SO n. 49/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 188 del 14 agosto 2015) di cui abbiamo trattato le modifiche, e ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge 6 agosto 2015, n. 132, Legge di Conversione del Decreto Giustizia (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 192 del 20 agosto 2015) “Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 92 del 2015».

La Legge 125/2015 come abbiamo visto, contiene i riferimenti alle modifiche che avrebbe dovuto apportare il DL 92 al Codice Ambiente e al Decreto Legislativo 46/2014, di attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali.

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In Gazzetta il Decreto salva Siti industriali strategiciData: 8/7/2015
In Gazzetta ufficiale il Decreto Legge 4 luglio 2015, n. 92 che prevede “Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l’esercizio dell’attività d’impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale”

Il Provvedimento riguarda la prosecuzione dell’attività di questi stabilimenti contemperando gli aspetti legati alla produttività e anche quelli legati alla tutela dell’ambiente e della sicurezza dei lavoratori, con riferimento alla situazione di alcuni importanti stabilimenti industriali (Caso Ilva).

Per quanto riguarda l’ambiente, si è sentita la necessità ed urgenza di adottare una disciplina transitoria per consentire che le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale a seguito dell’entrata in vigore del Decreto “Emissioni”, decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (Recepimento direttiva emissioni-vedi il nostro approfondimento), di attuazione della direttiva 2010/75/UE, possano proseguire il proprio esercizio nelle more della definizione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione da parte delle competenti autorità regionali.
A questa urgenza se ne è affiancata un’altra: garantire la prosecuzione, per un periodo determinato, dell’attività degli stabilimenti industriali di interesse strategico interessati da un provvedimento giudiziario di sequestro e assicurare la prosecuzione dell’attività produttiva purchè siano adempiute secondo condizioni e prescrizioni contenute in un apposito piano, a salvaguardia dell’occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell’ambiente.

In tal senso l’articolo 1 del DL 92/2015 apporta modifiche specifiche al Codice Ambiente all’art. 183 (Definizioni) sito nella Parte IV (Norme In Materia Di Gestione Dei Rifiuti E Di Bonifica Dei Siti Inquinati).
Ad essere modificata (vedi la parte fra parentesi) la nozione di produttore di rifiuti lettera f): “il soggetto la cui attività produce rifiuti ((e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione))”.
Inoltre la lettera o) dell’art. 183 del Codice Ambiente, ai sensi del quale si intende per raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito ((preliminare alla raccolta))”.
E soprattutto, ad essere modificata è la nozione di “deposito temporaneo” alla lettera bb): “il raggruppamento dei rifiuti ((e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati)), prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti ((da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti))”
Le modifiche sono in vigore: in quanto il decreto è formalmente in vigore dal 4 luglio, ma le sue previsioni potranno essere modificate in sede di conversione in legge del provvedimento.

All’articolo 2 si apporta invece modifica al D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, in particolare all’art. 29 comma 3 completamente sostituito e che ora riporta che, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono continuare l’esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle autorità che le hanno rilasciate, “a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformità dell’esercizio dell’installazione con il Titolo III-bis, della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”.

L’Art. 3 del DL 92/2015 detta le “Misure urgenti per l’esercizio dell’attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario” consentendo, nonostante il sequestro, l’esercizio dell’attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale così da “garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva, di salvaguardia dell’occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell’ambiente salubre, nonché delle finalità di giustizia”.
Tuttavia, si specifica sempre nell’articolo 3 del DL 92/2015, l’attività d’impresa non potrà protrarsi per un periodo di tempo superiore a 12 mesi dall’adozione del provvedimento di sequestro e l’impresa dovrà predisporre, entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di sequestro, un piano recante misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, riferite all’impianto oggetto del provvedimento di sequestro. Il Piano va poi comunicato all’Autorità giudiziaria competente, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, agli uffici della ASL e dell’INAIL competenti per territorio per le rispettive attività di vigilanza e controllo, che devono garantire un costante monitoraggio delle aree di produzione oggetto di sequestro, “anche mediante lo svolgimento di ispezioni dirette a verificare l’attuazione delle misure ed attività aggiuntive previste nel piano”.

Riferimenti normativi:
DECRETO-LEGGE 4 luglio 2015, n. 92
Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l’esercizio dell’attività d’impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.
(GU n.153 del 4-7-2015) Vigente al: 4-7-2015

Redazione InSic

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