F-GAS

Modifiche al formato della Relazione sull’utilizzo dei gas fluorurati

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Sulla Gazzetta ufficiale europea è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione n. 2017/1375 della Commissione del 25 luglio 2017, in materia di gas fluorurati a effetto serra: il Regolamento modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 che contiene il formato e le modalità di trasmissione della Relazione (prevista dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014) sulla produzione, l’importazione, l’esportazione, l’uso dei gas ad effetto serra e di altri gas (indicati agli allegati I e II del Reg. n.1191).

La Relazione di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 riguarda le attività che si esplicano sui suddetti gas sia come materia prima o anche nel caso in cui prodotti o le apparecchiature contenenti questi gas siano immessi sul mercato da produttori, importatori ed esportatori di tali gas e da imprese che li distruggono prima dello svolgimento delle attività pertinenti.

Le modifiche al formato della Relazione sui gas fluorurati

La commissione ritiene opportuno modificare il formato del Reg. n. 1191/2014 per quanto riguarda la struttura delle informazioni richieste dalla Relazione: le imprese dovrebbero essere obbligate a registrare il proprio utilizzo dello strumento di comunicazione elettronico prima dello svolgimento delle attività pertinenti. Ciò consentirebbe alle autorità competenti degli Stati membri di verificare al momento dell’importazione, dell’esportazione o di altre attività pertinenti se un’impresa sarebbe soggetta alla verifica della conformità sulla base della sua Relazione

Gli adeguamenti alla Convenzione di Montreal

Una delle modifiche previste dal Regolamento di esecuzione n. 2017/1375 riguarda poi la struttura delle informazioni richieste su talune caratteristiche degli idrofluorocarburi (HFC) al fine di allinearlo con il formato di comunicazione utilizzato dalle parti del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, allegato alla convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono (protocollo di Montreal). Inoltre, sempre secondo la Commissione è opportuno rendere obbligatoria a partire dal 2020 la comunicazione delle informazioni sulla destinazione delle esportazioni e sull’origine delle importazioni; ciò concederebbe tempo sufficiente ad adeguare lo strumento di comunicazione elettronico.
Ulteriori modifiche riguardano la sezione 2 del format, dove vengono aggiunte ulteriori differenziazioni e osservazioni in modo da riflettere la prassi relativa alle relazioni sviluppata nel corso dei primi due cicli di comunicazione.

Ulteriori modifiche al format di Relazione sui gas fluorurati

Inoltre, con l’entrata in vigore del registro elettronico sulle quote per l’immissione in commercio degli idrofluorocarburi (istituito con Reg. di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione) in cui sono registrati tutti i dati pertinenti relativi alle autorizzazioni, viene soppresso l’ormai obsoleto e corrispondente formato di comunicazione di cui alla sezione 13 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014.

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Redazione InSic

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