Le plastiche eterogenee a base di poliolefine , il SAP e la cellulosa sono materiali comunemente oggetto di transazioni commerciali e possiedono un effettivo valore economico di scambio, spiega il Ministero: il rispetto dei criteri di cui al DM n.62/2019 non comportano impatti negativi complessivi sulla salute umana o sull’ambiente.
Il decreto entra in vigore il 23 luglio 2019. I produttori hanno 120 giorni per adeguarsi, presentando all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero ai sensi del Titolo III-bis del Codice Ambiente (art.7).
Nell'articolo
I criteri di cessazione della qualifica di rifiuto – DM n.62/2019
Come indica l’art. 3 del DM n.62/2019, i materiali derivanti dal recupero dei prodotti assorbenti per la persona (PAP) cessano di essere qualificati come rifiuto e sono qualificati come plastiche eterogenee a base di poliolefine, SAP ovvero cellulosa, ad alto o a basso contenuto di SAP, se risultano conformi ai requisiti tecnici generali di cui all’allegato 1 e ai rispettivi requisiti tecnici specifici di cui agli allegati 2, 3 e 4 del DM n.62/2019.Le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il SAP e la cellulosa ad alto o a basso contenuto di SAP, sono utilizzabili esclusivamente per i rispettivi scopi specifici elencati nell’Allegato 5 per ciascun materiale.Dichiarazione di conformità- DM n.62/2019
Il rispetto dei criteri va attestato dal produttore (art.5) tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all’Allegato 6 inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con una delle modalità di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all’autorità competente e all’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.La dichiarazione va conservata in formato elettronico e messa a disposizione dell’autorità su richiesta: il produttore per cinque anni deve conservare presso l’impianto di recupero, o presso la propria sede legale, un campione di plastiche eterogenee a base di poliolefine, di SAP o di cellulosa ad alto o a basso contenuto di SAP, prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità rispettivamente alla norma UNI EN 10667-16 per le plastiche a base di poliolefine e alla norma UNI EN 643 per la cellulosa (si veda art.5 comma 3).Sistema di gestione ambientale- DM n.62/2019
In art.6 del DM n.62/2019 si esclude l’applicazione delle disposizioni in materia di conservazione del campione per le imprese registrate e certificate EMAS e/o ISO 14001 da ente accreditato, ma va prevista apposita documentazione (art.6.2) che attesti il rispetto dei criteri di cui al comma 3, della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell’autorizzazione e la revisione e il miglioramento del sistema di gestione ambientale.Riferimenti normativi:
DECRETO 15 maggio 2019, n. 62 del MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (19G00071) (GU Serie Generale n.158 del 08-07-2019) Entrata in vigore del provvedimento: 23/07/2019Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore