Il Comitato Gestori ambientali con Deliberazione n.4 del 25 giugno 2019 ha definito i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche del responsabile tecnico dei rifiuti.
La Deliberazione è in vigore dal 19 luglio 2019 (art.8) abrogando la deliberazione n.7/2017 e la deliberazione n. 10/2017.
- Vediamo dunque tutte le novità nelle procedure di verifica e le modifiche normative introdotte nel tempo.
- L’ultimo aggiornamento riguarda la possibilità di svolgimento delle verifiche di idoneità anche in digitale (Deliberazione 1/2024)
Nell'articolo
Deliberazione 4 del 25 giugno 2019 – Domanda di iscrizione e requisiti per le verifiche dei responsabili tecnici
La Deliberazione stabilisce entro il 30 novembre di ogni anno, il termine per la pubblicazione sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali, delle sedi e delle date delle verifiche per i responsabili tecnici.
La domanda di iscrizione alla verifica (art.2): va inviata esclusivamente per via telematica non prima del termine di sessanta giorni e non oltre il termine di quaranta giorni antecedenti la data di svolgimento della verifica. Si dettagliano quindi (art. 2 comma 3) i requisiti di coloro che vengono ammessi alle verifiche, le procedure compilative del modello (comma 4) nel quale deve comparire, la data, la sede dell’esame e il modulo per il quale intende sostenere la verifica.
Svolgimento delle verifiche per il responsabile tecnico dei rifiuti – art.5
I candidati verranno avvertiti con mail (spedita almeno venti giorni antecedenti la data della verifica come indica l’art.5) di conferma dell’iscrizione e con l’indicazione di data e sede dei moduli specialistici oggetto della verifica.
Si ricorda che il candidato può iscriversi per un massimo di 3 moduli nella stessa sessione, (come confermato in Delibera n.3) ma devono sussistere due condizioni (dettagliate nel comma 5 dell’art.2): la prima richiede che la verifica sia costituita dal modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico; la seconda riguarda chi ha già sostenuto la verifica iniziale: può iscriversi per gli ulteriori moduli di specializzazione senza dover nuovamente sostenere la parte relativa al modulo obbligatorio.
Si veda sotto le modifiche intervenute a seguito della Delibera n. 7 del 16 novembre 2022
Commissione, contenuti e punteggi per le verifiche del responsabile tecnico dei rifiuti
L’art.3 dettaglia la composizione e funzione della commissione d’esame e l’art.4 si concentra sui contenuti della verifica (40 quiz a risposta multipla per ciascun modulo oggetto della verifica in 60 minuti ognuno, con relativi punteggi). I punteggi di idoneità vengono dettagliati in art.6 sia per la verifica iniziale che per la verifica di aggiornamento. I nominativi dei canditati risultati idonei verranno poi pubblicati sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali con rilascio successivo di apposito attestato.
Idoneità da Responsabile tecnico dei rifiuti, conseguita prima della Deliberazione 4/2019: che fare?
Coloro i quali abbiano conseguito l’idoneità iniziale prima dell’entrata in vigore della Deliberazione n.4/2019 potranno iscriversi alle verifiche per gli ulteriori moduli specialistici mancanti, senza dover nuovamente sostenere la parte relativa al modulo obbligatorio per tutte le categorie (art.7).
Chi è il Responsabile tecnico dei rifiuti
L’articolo 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120 (il Regolamento dell’Albo Gestori) prevede che la formazione del responsabile tecnico sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.
La deliberazione n. 4 del 25 giugno 2019 disciplina lo svolgimento della verifica di idoneità per responsabile tecnico in modalità cartacea.
Ricordiamo che
- La Deliberazione 6/2017 del Comitato Gestori ha definito la figura del Responsabile tecnico rifiuti ed i suoi i requisiti (leggi qui tutti gli aggiornamenti);
- la Deliberazione n.7/2017 del 30 maggio 2017 detta anch’essa i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche per i Responsabili tecnici – leggi i nostri aggiornamenti normativi della delibera su InSic.
Verifiche Responsabile Tecnico: aggiornamenti
In questa sezione riportiamo gli atti di modifica del Comitato gestori alla Delibera 4/2019.
Delibera 1/2024 del 9 aprile 2024 – verifiche di idoneità tecnica in digitale
Dal Comitato Gestori ambientali la Delibera 1/2024 sancisce la possibilità per le Sezioni regionali e provinciali di svolgere le prove relative alle verifiche di idoneità per responsabile tecnico anche in modalità digitale su apposito supporto informatico quali computer fisso,portatile o tablet.
Dovranno però dotarsi di idonea strumentazione informatica che renderanno disponibile ai candidati durante la prova di verifica di idoneità. Nell’Allegato A le modalità di svolgimento delle verifiche.
Quanto alle sessioni programmate nella modalità tradizionale (Del.4/2019), la Delibera 1/2024 ammette lo svolgimento in modalità digitale per tutte le sessioni di verifica la cui data di apertura delle iscrizioni sia successiva alla data di entrata in vigore della Deliberazione ovvero il 9 aprile 2024.
Delibera 3 del 26 luglio 2023 – sessioni straordinarie
In deroga all’art. 1, all’art. 2 commi 1, e all’art. 5 comma 1, della deliberazione n. 4 del25 giugno 2019 si prevede l’introduzione di sessioni straordinarie di verifica per responsabili tecnici. Le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo nazionale gestori ambientali che intendano svolgere ulteriori sessioni straordinarie lo comunicano alla segreteria del Comitato nazionale purché la data di svolgimento sia precedente alla data del 16 ottobre 2023 e sia compatibile con la tempistica della presentazione della domanda
Il calendario delle sessioni straordinarie è pubblicato sul sito dell’Albo Gestori con indicazione della data di apertura delle iscrizioni per ogni Sezione regionale e provinciale.
La domanda di iscrizione alla verifica, a pena di improcedibilità deve essere inviata esclusivamente per via telematica non prima del termine di trenta giorni e non oltre il termine di venti giorni antecedenti la data di svolgimento della verifica. Entro i successivi dieci giorni si procederà alla convocazione dei candidati.
Delibera 7/2022. condizioni per l’iscrizione a più moduli del responsabile tecnico
Con Delibera n. 7 del 16 novembre 2022 il Comitato Gestori, oltre ad apportare modifica all’art. 5 della Delibera 6/2017 contiene anche una modifica alla Deliberazione 4/2019, in particolare all’art.2 (Domanda di iscrizione).
L’art. 2della Delibera 4/19 indica che il candidato a diventare responsabile dei rifiuti può iscriversi ad un massimo di 3 moduli nella sessione prescelta ad alcune condizioni.
- Una di queste (la lettera a) è così modificata (si veda la parte in neretto):
“a) La verifica iniziale è costituita dal superamento del modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico che devono essere superati contemporaneamente”;
- Inoltre, viene aggiunta una nuova condizione (lettera c)
“La verifica di aggiornamento è costituita dal superamento del modulo obbligatorio per tutte le categorie e almeno un modulo specialistico, che possono essere superati anche separatamente purché entro la data di scadenza della rispettiva validità”.
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Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore