Il decreto permette la commercializzazione dei sacchi per l’asporto delle merci che abbiano le caratteristiche indicate nell’articolo 2, ove si fa riferimento (punto a))alla conformità alla norma UNI EN 13432:2002 o che abbiano maniglia esterna (punto b) o interna (punto c))alla dimensione utile del sacco, dotata di particolari spessori.
È consentita anche la commercializzazione dei sacchi riutilizzabili per l’asporto delle merci realizzati in carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide e in materiali diversi dai polimeri. Per quanto riguarda la riconversione degli impianti di produzione, essa potrà essere assistita da contributi pubblici nel rispetto delle disposizioni comunitarie.
Nell’articolo 3 vengono infine dettate regole sull’identificazione da parte del pubblico, dei sacchi monouso, che devono riportare la dicitura: “Sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002” o riferimenti allo spessore in micron e all’uso alimentare e non alimentare dello stesso (vedi le diverse differenziazioni ai punti b-d dell’art. 3).
Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore