Il decreto 21/2/2013 del ministero dell’Ambiente prevede: “Modifica dell’allegato 5 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151″ che attua le direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”.
Il nuovo decreto contiene un allegato che sostituisce l’Allegato 5 del D.Lgs. 151/2005, e prevede una nuova tabella delle “Applicazioni esentate dai requisiti di cui all’articolo 5” del decreto legislativo suddetto, integrate con la descrizione dell’esenzione e l’ambito e la data di applicazione dell’esenzione.
L’articolo 5 del D.Lgs. 151/2005 stabilisce che fatto salvo quanto stabilito all’allegato 5 (ora modificato), a decorrere dal 1° luglio 2006, è vietato immettere sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove rientranti nelle categorie individuate nell’allegato 1 A, nonché sorgenti luminose ad incandescenza, contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (pbb) od etere di difenile polibromurato (pbde).
Le disposizioni sopra indicate non si applicano:
alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle categorie 8 e 9 dell’allegato 1 A;b) ai pezzi di ricambio per la riparazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 1° luglio 2006;c) al reimpiego di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 1° luglio 2006
In allegato alla notizia il PDF dell’allegato del DM 21/3/2013 che modifica l’allegato V del D.Lgs. 151/2005
Allegati
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