Il provvedimento entrerà in vigore il 30 marzo 2014 e colmerà il vuoto normativo nazionale in materia contribuendo a migliorare la salute umana e l’ambiente e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE. Il Decreto abroga l’allegato V e l’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (che dettava le restrizioni all’uso di particolari sostanze nelle AEE
Campo di applicazione
Il Capo I è dedicato alle disposizioni generali: il D.Lgs. 27/2014 definisce il campo di applicazione nell’articolo 3 e nell’Allegato I (che riporta un elenco completo delle AEE interessate dal Decreto), chiarendo il concetto di Apparecchiature elettriche ed elettroniche interessate (apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di tali correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua – vedi art. 3 lett a) e sgg).
L’articolo 2 indica invece le apparecchiature escluse dal campo di applicazione del regolamento, (ovvero, fra le altre, armi, munizioni, materiale bellico o per lo spazio, utensili industriali fissi di grandi dimensioni, alle installazioni fisse di grandi dimensioni, mezzi di trasporto di persone o di merci, dispositivi medici impiantabili attivi, pannelli fotovoltaici destinati a essere utilizzati in un sistema concepito montato e installato da professionisti qualificati – vedi art. 2 lett. a)-l).
In base all’articolo 4 del D.Lgs. 27/2014, le AEE immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all’aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità, non devono contenere le sostanze di cui all’allegato II che riporta l’elenco delle Sostanze con restrizioni d’uso e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei, un elenco che può essere riesaminato dalla Commissione UE su richiesta del Ministero Ambiente di concerto con Ministero della Salute e Ministero dello Sviluppo economico.
Obblighi degli operatori
Nel Capo II del Regolamento troviamo invece dettagliati gli obblighi degli operatori economici, ovvero i fabbricanti (art. 7) che devono garantire che le AEE siano state progettate e fabbricate conformemente alle prescrizioni di cui all’articolo 4 (ovverosia rispettando le restrizioni contenute nel richiamato allegato II). Si citano inoltre gli obblighi dei mandatari del fabbricante (art. 8), degli importatori (art. 9) che devono assicurare che il fabbricante abbia eseguito l’idonea procedura di valutazione della conformità e abbia preparato la documentazione tecnica, nonché che l’AEE rechi la marcatura CE e sia accompagnata dai documenti prescritti.
All’articolo 10 gli obblighi dei distributori delle AEE mentre all’articolo 11 si specifica che l’importatore o distributore è ritenuto un fabbricante (ed è quindi soggetto agli obblighi del fabbricante) quando immette sul mercato AEE con il proprio nome o marchio commerciale o modifica AEE già immesse sul mercato in modo tale che la conformità alle prescrizioni applicabili possa esserne condizionata.
Nel Capo III si riportano invece le disposizioni circa la conformità delle AEE, riferendosi alla Dichiarazione UE di conformità rispetto alle prescrizioni dell’articolo 4, la Documentazione del prodotto secondo la norma armonizzata EN 50581:2012 (la marcatura risponde invece al Regolamento (CE) n. 765/2008 – art. 30)
All’articolo 16 si richiede che la marcatura CE sia apposta sull’AEE finita o sulla targhetta segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile. Può essere apposta sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento e prima della sua immissione sul mercato. Salvo prova contraria, si presume che le AEE munite di marcatura CE siano conformi al presente decreto (art. 17)
Vigilanza e sanzioni sul mercato delle AEE
Infine, nel Capo IV si riportano le sanzioni e la Vigilanza sul mercato (attività quest’ultima svolta da MISE e MinAmb con le Camere di Commercio e Ispra. All’articolo 20 si definiscono i controlli svolti dagli enti di vigilanza, ovvero verifiche documentarie e, se del caso, verifiche fisiche e di laboratorio, sulla base di adeguato campionamento.
L’articolo 21 riporta infine le sanzioni per importatori, fabbricanti e distributori: riportiamo fra le altre la
-sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 100.000 euro per il fabbricante/importatore che immette sul mercato AEE in violazione dell’articolo7,
-sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro se il fabbricante o l’importatore immette sul mercato una AEE priva della documentazione tecnica o priva della marcatura CE
– sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 per il distributore che mette a disposizione sul mercato una AEE priva di marcatura CE.
Riferimenti normativi
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 27
Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/2014
(GU Serie Generale n.62 del 15-3-2014)
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