Sostanze prioritarie nelle acque: modifiche al Codice Ambiente

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In Gazzetta ufficiale del 27 ottobre è stato pubblicato il Decreto legislativo 13 ottobre 2015 n. 172 in materia di politica delle acque: si tratta del decreto attuativo della direttiva 2013/39/UE la quale ha modificato la Direttiva madre 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque.



Il decreto apporta diverse modifiche al Codice Ambiente: si trovano tutte all’articolo 1 de D.Lgs. 172/2015 e toccano gli artt. 74 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 (TITOLO II OBIETTIVI DI QUALITA’, CAPO I “Obiettivo di qualità ambientale e obiettivo di qualità per specifica destinazione”).
All’art. 74 comma 2, la lettera z) in cui si parla del buono stato delle acque superficiali: si corregge la definizione indicando che “Lo stato chimico richiesto per conseguire gli obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dalla presente sezione secondo le modalità previste all’articolo 78, comma 2, lettere a) e b), ossia lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti non superi gli standard di qualità ambientali fissati per le sostanze dell’elenco di priorità di cui alle tabelle 1/A e 2/A del paragrafo A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza”.
Eliminato il riferimento al termine del 22 dicembre 2015 entro il quale conseguire gli obiettivi ambientali per le acque superficiali.

Le modifiche all’articolo 78 – Standard di Qualità acque superficiali
Il D.Lgs. 172/2015 modifica ulteriormente il Codice Ambiente, all’articolo 78 (Standard di qualità ambientale per le acque superficiali) sostituendo completamente l’articolo e facendo riferimento per la determinazione del buono stato delle acque superficiali, agli SQA elencati alla tabella 1/A per la colonna d’acqua e per il biota e gli SQA elencati alla tabella 2/A per i sedimenti, di cui al paragrafo A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza.
Fra le nuove scadenze riportate nel nuovo art. 78 del Codice Ambiente si segnalano le lettere a), b) e c) del nuovo articolo così come modificato dal D.Lgs. 172/2015.
“a) gli SQA per le sostanze individuate con i numeri 2, 5, 15, 20, 22, 23, 28, di cui alla tabella 1/A, paragrafo A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza, si applicano dal 22 dicembre 2015, per conseguire un buono stato chimico entro il 22 dicembre 2021, mediante programmi di misure inclusi nei piani di gestione dei bacini idrografici elaborati entro il 2015, in attuazione dell’articolo 117;
b) gli SQA fissati per le nuove sostanze individuate con i numeri da 34 a 45, di cui alla tabella 1/A, del paragrafo A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza, si applicano dal 22 dicembre 2018, per conseguire un buono stato chimico entro il 22 dicembre 2027 ed impedire il deterioramento dello stato chimico relativamente a tali sostanze. A tal fine, entro il 22 dicembre 2018, le regioni e le province autonome, in collaborazione con le Autorità di bacino, elaborano un programma di monitoraggio supplementare ed un programma preliminare di misure relative a dette sostanze, che trasmettono al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Sistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane, di seguito SINTAI, per il successivo inoltro alla Commissione europea. I piani di gestione di cui all’articolo 117, elaborati entro il 22 dicembre 2021, contengono un programma di misure definitivo, ai sensi dell’articolo 116, per il raggiungimento del buono stato chimico delle sostanze di cui alla presente lettera, che è attuato e reso pienamente operativo, entro e non oltre il 22 dicembre 2024;
c) per le sostanze identificate con i numeri 5, 15, 16, 17, 21, 28, 34, 35, 37, 43 e 44, che figurano alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza, si applicano gli SQA per il biota fissati alla medesima tabella 1/A, salvo quanto previsto al comma 3, lettera a). A tal fine, è resa disponibile, entro il 22 marzo 2016, la linea guida italiana, di cui all’allegato 1 alla parte terza, paragrafo A.2.6, elaborata sulla base delle linee guida europee n. 25 – Chemical Monitoring of Sediment and Biota, n. 32 – Biota Monitoring e n. 33 – Analytical Methods for Biota Monitoring, contenente le informazioni pratiche, necessarie per l’utilizzo di taxa di biota alternativi ai fini della classificazione”.

Fra le ulteriori modifiche apportate dal D.Lgs. 172/2015 al D.Lgs. 152/2006, c’è l’introduzione all’articolo 78 septies (Calcolo dei valori medi) di un ulteriore comma 1 bis che per il calcolo medio dello standard qualitativo delle acque prevede «1-bis. Nel caso in cui, ai sensi del presente articolo, il valore medio calcolato di una misurazione, quando è effettuato utilizzando la migliore tecnica disponibile che non comporti costi eccessivi, è indicato come “inferiore al limite di quantificazione” e il “limite di quantificazione” di tale tecnica è superiore allo SQA, il risultato per la sostanza oggetto di misurazione non si considera ai fini dello stato chimico globale di tale corpo idrico.»;


Inserimenti all’articolo 78
Inoltre, il D.Lgs. 172/2015 introduce ulteriori articoli al medesimo articolo 78 (Standard di qualita’ ambientale per le acque superficiali):
art. 78 nonies: Aggiornamento dei piani di gestione
Art. 78-decies: Disposizioni specifiche per alcune sostanze
Art. 78-undecies (Elenco di controllo) di cui alla decisione 2015/495 della Commissione del 20 marzo 2015, che istituisce un elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell’Unione

Riferimenti normativi:
DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2015, n. 172 Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque. (15G00186) (GU n.250 del 27-10-2015)
Vigente al: 11-11-2015

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Redazione InSic

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