Valutazione Impatto ambientale: così ci si adegua alla nuova direttiva europea

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È entrata in vigore il 21 luglio la nuova disciplina sulla Valutazione di Impatto ambientale (VIA) introdotta con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.156 del 6-7-2017. Si tratta di un provvedimento di adeguamento alla disciplina europea della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

Scopo e finalità del D.Lgs. n.104/2017

Il decreto legislativo che, in attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo del 16/04/2014, modifica l’attuale disciplina della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e della procedura di “Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA)”, al fine di efficientare le procedure, di innalzare i livelli di tutela ambientale, di contribuire a sbloccare il potenziale derivante dagli investimenti in opere, infrastrutture e impianti per rilanciare la crescita sostenibile, attraverso la correzione delle criticità riscontrate da amministrazioni e imprese.

Valutazione di Impatto Ambientale: cosa cambia con il D.Lgs. n.104/2017

Il D.Lgs. n.104/2017 adegua dunque la disciplina nazionale al diritto europeo: il Governo aveva già indicato in cosa consiste tale adeguamento e le novità del decreto in arrivo nel Consiglio dei Ministri dello scorso 6 giugno. Sullo stesso decreto era stato raccolto il parere delle Regioni.

Quando si applica la nuova disciplina di VIA

Le disposizioni del D.Lgs. n.104/2017 si applicano (art.23) ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017. Restano salvi gli effetti degli atti già compiuti alla data di entrata in vigore del decreto: l’autorità competente assegnerà al proponente un congruo termine per eventuali integrazioni documentali o adempimenti resi necessari dalle nuove disposizioni.
I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA che siano pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione o sia stata presentata l’istanza, restano disciplinati dalla normativa previgente. Nel caso dei procedimenti pendenti, l’autorità competente può disporre, su istanza del proponente da presentare entro sessanta giorni (dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.104/2017), l’applicazione della nuova disciplina, indicando eventuali integrazioni documentali ritenute necessarie e stabilendo la rimessione del procedimento alla sola fase della valutazione qualora risultino già effettuate ed esaurite le attività istruttorie.
Si legge poi nell’art. 23 del D.Lgs. n.104/2017 che il proponente conserva comunque la facoltà di ritirare l’istanza e di presentarne una nuova ai sensi dell’articolo 19 o ai sensi dell’articolo 23 del Codice Ambiente, come modificati dal nuovo decreto. Il proponente conserva anche la facoltà di ritirare l’istanza e di presentarne una nuova ai sensi del nuovo articolo 27 del Codice Ambiente.
Inoltre, l’art. 23 al punto 3 puntualizza che per le attività di monitoraggio, i provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e a provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché per le attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n.104/2017 (che Sostituisce l’articolo 28 del Codice in materia di “Monitoraggio”)
Si prevede, sempre all’art. 23 del D.Lgs. n.104/2017 che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adegueranno i propri ordinamenti entro il termine perentorio di centoventi giorni dall’entrata in vigore del decreto (a partire dal 21 luglio 2017). Decorso inutilmente il suddetto termine, in assenza di disposizioni regionali o provinciali vigenti idonee allo scopo, si appliceranno i poteri sostitutivi di cui all’articolo 117, quinto comma, della Costituzione.
Infine, si prospetta che entro novanta giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. n.104/2017, il Ministro dell’ambiente nominerà la nuova Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS e i componenti del Comitato tecnico istruttorio di cui al nuovo articolo 8, comma 3, del Codice Ambiente.

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Valutazione di impatto ambientale (VIA): tutto quello che devi sapere

Le Modifiche del D.Lgs. n.104/2017 al Codice Ambiente

Le modifiche del decreto toccano gli artt. 5,6, 7, 10, 30 e 32 e 33; viene introdotto un “Art. 7-bis (Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA)” e sostituiti completamente:
– Art. 8 – Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS
– Art. 19 – Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA
– Art. 20 – Definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA
– Art. 21 -Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
– Art. 22 – Studio di impatto ambientale
– Art. 23 – Presentazione dell’istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti
– Art. 24 – Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere
– Art. 25 – Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA
– Art. 26 – Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori
– Art. 27 – Provvedimento unico in materia ambientale
– Art. 28 – Monitoraggio
– Art. 29 – Sistema sanzionatorio

Modifiche del D.Lgs. n.104/2017 agli Allegati alla Parte II del Codice Ambiente

Quanto agli allegati, il D.Lgs. n.104/2017 (art. 22) modifica diversi allegati della Parte II del Codice Ambiente, ne aggiunge 2 e ne sostituisce 2.

Modifiche tesuali
– Allegato II – Progetti di competenza statale
– All’Allegato III – Progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano
– All’Allegato IV – Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano

Inserimenti ex novo
– ALLEGATO II-BIS – Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale
– ALLEGATO IV-BIS Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all’articolo 19

Sostituzioni
– ALLEGATO V Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 19
– ALLEGATO VII Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all’articolo 22.

Riferimenti normativi:
DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104
Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114. (17G00117)
(GU n.156 del 6-7-2017)
Vigente al: 21-7-2017.

Redazione InSic

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