Albo gestori

Responsabile tecnico: le verifiche di idoneità. La Deliberazione n.7/2021

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Il Comitato gestori ha regolamentato la figura del Responsabile tecnico dei rifiuti in due Deliberazioni:

Di seguito, vediamo cosa dispone la Deliberazione n.7/2017 su verifiche, test ed idoneità della figura.

La Deliberazione n.7/2017

L’articolo 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120 prevede che la formazione del responsabile tecnico sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.

La verifica e l’ammissione ai test

La Deliberazione n.7/2017 (in attuazione di queste previsioni) riporta date e sedi per le verifiche iniziali per i responsabili tecnici, nell’allegato “A” (art.2).
All’articolo 2 impone poi che la domanda di iscrizione alla verifica, a pena di improcedibilità della domanda stessa, sia inviata esclusivamente per via telematica non prima del termine di sessanta giorni e non oltre il termine di quaranta giorni antecedenti la data di svolgimento della verifica con le modalità del comma 3.

Organi esaminatori e idoneità

L’articolo 3 regola poi la Commissione d’Esame composta dalla Sezione regionale sede della verifica, integrata da un componente designato dal Comitato nazionale ed i ruoli del presidente e del Segretario.
All’articolo 4 lo Svolgimento di verifiche e l’attribuzione punteggi) mediante prova scritta con 80 quiz a risposta multipla di cui 40 relativi al modulo obbligatorio per tutte le categorie e 40 relativi al modulo specialistico (vedi tutti i dettagli dei punteggi per risposta esatta esposti nell’articolo 4). Le modalità di svolgimento della verifica sono comunque riportate nell’allegato “B”.

Criteri per la valutazione dell’idoneità

All’articolo 6 si specificano i criteri in base ai quali un candidato è ritenuto “idoneo”: i nominativi degli idonei saranno poi pubblicati anche sul sito dell’Albo gestori e verrà rilasciato un attestato. Di seguito le indicazioni sul punteggio:
• 32 punti nel modulo obbligatorio per tutte le categorie.
• 34 punti nel modulo specialistico.
b) per la verifica di aggiornamento un punteggio almeno pari a:
• 28 punti nel modulo obbligatorio per tutte le categorie.
• 30 punti nel modulo specialistico.

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Redazione InSic

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