Il decreto 27 novembre 2013 prevede, innanzitutto
• la costituzione presso Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) di un plafond di risorse (fino a un massimo di 2,5 miliardi di euro, eventualmente incrementabili con successivi provvedimenti fino a 5 miliardi) che le banche e gli intermediari finanziari, previa adesione a una o più apposite convenzioni tra il Mise ( sentito il Mef), l’Associazione Bancaria Italiana (Abi) e Cdp, potranno utilizzare per concedere alle Pmi, fino al 31 dicembre 2016, finanziamenti di importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di Euro a fronte degli investimenti sopra descritti;
• la concessione da parte del Mise di un contributo in favore delle Pmi, che copre parte degli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti bancari di cui al punto 1, in relazione agli investimenti realizzati. Lo stanziamento complessivo di bilancio è pari a 191,5 milioni di euro per gli anni 2014-2021. Il contributo è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni;
• la possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, fino alla misura massima prevista dalla vigente normativa (80% dell’ammontare del finanziamento), sul finanziamento bancario di cui al punto 1, con priorità di accesso.
PMI e beneficiari delle agevolazioni
Possono beneficiare delle agevolazioni (art. 3), le PMI che, alla data di presentazione della domanda hanno una sede operativa in Italia (regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca); sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà.Escluse dalle agevolazioni le imprese operanti nei settori dell’industria carboniera, delle attività finanziarie e assicurative (sezione K ATECO 2007); della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.Investimenti ammissibili
Gli Investimenti ammissibili (art.4) riguarda per l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché’ di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell’attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell’art. 2424 del codice civile, e destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.Nel settore dei trasporti le spese relative all’acquisto dei mezzi e delle attrezzature di trasporto sono ammissibili limitatamente alle imprese che esercitano attività diverse da quelle del trasporto merci su strada e del trasporto aereo.Richiesta di finanziamento
Le imprese interessate, a corredo della richiesta di finanziamento devono presentare all’intermediario finanziario la domanda di accesso al contributo, redatta secondo gli schemi e la documentazione definiti con apposita circolare ancora da emanarsi, e una dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale o da un suo procuratore speciale, attestante il possesso dei requisiti e la conformità degli investimenti oggetto della richiesta di finanziamento a quanto previsto dal decreto.Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore