Affidamento appalti: col DDL europea bis possibili modifiche al Codice Appalti

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Nel DDL Europea bis in esame al Senato, si prevede modifica all’art. 90 del Codice Appalti, eliminando l’esclusione automatica degli affidatari degli incarichi di progettazione, di partecipare alle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni delle opere dagli stessi progettate

Il Disegno di Legge europea bis (C. 1864-A) “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”è stato trasmesso al Senato l’11 giugno scorso. Al suo interno sono contenute disposizioni che riguardano l’adempimento di alcune direttive europee, fra queste una anche in materia di contratti pubblici.
Nel Capo V di dettano “Disposizioni a tutela della concorrenza” e l’articolo 18, relativo agli affidatari degli incarichi di progettazione, è volto a superare i rilievi mossi dalla Commissione europea, nell’ambito del caso EU Pilot 4680/13/MARKT.

La Commissione riscontra che l’articolo 90, comma 8, del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) vieta ai soggetti affidatari di incarichi di progettazione di partecipare alle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni delle opere dagli stessi progettate, e che per questo sia contrario al diritto dell’Unione europea. Per effetto della suddetta disposizione, l’esclusione dalla partecipazione alla gara avviene in modo automatico, senza che sia consentito al soggetto di dimostrare che, pur avendo eseguito la progettazione dell’opera, l’espletamento di tale incarico non lo abbia posto in una posizione di vantaggio rispetto agli altri concorrenti.
Il Governo italiano, il 15 luglio 2013 aveva comunicato le sue osservazioni, ma la Commissione ha ritenuto incompatibile la previsione italiana con il diritto europeo: necessario quindi modificare la normativa nazionale per non incorrere in procedura di infrazione.

Nella Legge europea bis, pertanto, si chiede di chiarire che il divieto di affidamento del contratto ai soggetti incaricati della redazione del progetto non opera laddove essi dimostrino che l’espletamento dell’incarico di progettazione non ha determinato una posizione di vantaggio rispetto agli altri concorrenti. Infatti, con la modifica del comma 8 del citato articolo 90 e con l’inserimento di un nuovo comma 8-bis nel medesimo articolo si elimina la disposizione che vieta ai soggetti affidatari della progettazione la partecipazione alle gare, dando invece agli stessi la possibilità di aggiudicarsi il contratto laddove dimostrino che l’aver espletato l’incarico di progettazione non li ha collocati in una posizione di vantaggio.

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Redazione InSic

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