Con DECRETO 7 febbraio 2023 il MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA definisce i criteri ambientali minimi, di per:
- l’affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi;
- la fornitura e la posa in opera di prodotti per l’arredo urbano e di arredi per gli esterni;
- l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per l’arredo urbano e di arredi per esterni.
Entra in vigore a 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta, quando abrogherà il precedente decreto CAM del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 2015 in ragione dell’evoluzione del progresso tecnico e per migliorare i requisiti di qualità
ambientale.
Nell'articolo
A cosa servono i CAM per progettazione di parchi giochi, arredi urbani e arredi per esterno
I CAM mirano a favorire i produttori che hanno investito per dimostrare in maniera affidabile le caratteristiche di preferibilità ambientale del proprio output nonché’ gli offerenti, produttori o distributori, che si impegnano a partecipare alla gara con prodotti ricondizionati o preparati per il riutilizzo, laddove tali prodotti, anche dal punto di vista estetico-funzionale, siano equivalenti rispetto ai prodotti di prima immissione in commercio.
In tal modo si intende previene la produzione dei rifiuti e gettare le basi per creare un mercato di sbocco ai prodotti preparati per il riutilizzo e ai prodotti ricondizionati.
Cosa si intende per arredi urbani e arredi esterni
Per «prodotti per l’arredo urbano» e «arredi esterni» si intendono: gli elementi e i complementi di arredo per parchi gioco, per parchi, giardini pubblici o ad uso pubblico; per stadi, marciapiedi, piazze; le banchine di sosta per fermate di autobus, di metropolitane ecc.
Sono, quindi, inclusi le panchine, i tavoli, le sedute, i sedili, le panche, le attrezzature per il gioco, le strutture ludiche, le fioriere, le rastrelliere porta biciclette, le pavimentazioni antitrauma, le transenne, gli steccati, le staccionate, i bagni chimici, gli accessori per le piste ciclabili, la segnaletica verticale per le aree verdi, i dissuasori di sosta, i rallentatori di traffico, la segnaletica su strade, la segnaletica in spazi pubblici (come ad es. i parchi gioco, le aree verdi, gli spazi ricreativi), gli articoli per aree cani, percorsi salute e allenamenti sportivi, le bacheche, le pensiline, le tettorie per banchine, i pali, le stecche, i pontili; le pavimentazioni, le superfici e i substrati dei campi sportivi e da gioco, se realizzati con i materiali oggetto di uno o più dei criteri ambientali minimi, nonché le pavimentazioni delle aree a questi ultimi asservite, ove la posa in opera di questa fattispecie di pavimentazioni sia commissionata nell’ambito della categoria di appalto oggetto dei presenti CAM; gli arredi per l’esterno di scuole, uffici e altri edifici pubblici.
CAM per la progettazione di strutture ricreative: obiettivi
I CAM approvati con DM 7 febbraio 2023 trattano anche la progettazione di aree ludico-ricreative, e approcciano anche l’aspetto della riduzione del consumo di suolo e della valorizzazione del patrimonio naturalistico, oltre che l’inclusività delle persone con disabilità e con diverso livello di capacità motoria e sensoriale, in sintonia con quanto previsto nel Piano della sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.
Inoltre, rappresentano un contributo importante anche per la de-carbonizzazione, per diffondere circolarità dei modelli di produzione e consumo, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo nonché’ per favorire l’inclusività.
I CAM hanno lo scopo di evidenziare l’importanza non solo di saper offrire e scegliere prodotti e soluzioni progettuali capaci di garantire adeguati risultati sotto il profilo ambientale, ma anche di tener conto delle diverse esigenze funzionali dei cittadini, dei turisti e dei fruitori, in relazione all’accessibilità, alla fruibilità e all’importanza anche delle scelte sotto il profilo estetico e paesaggistico, al fine di valorizzare il territorio e fornire un miglior servizio alla collettività.
CAM arredi urbani: le differenze con i CAM del DM 5 febbraio 2015
A differenza dei CAM previgenti adottati con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 2015, il nuovo decreto appare più corposo, ma, per non incrementare gli oneri amministrativi:
- sono stati limitati i criteri ambientali definiti in termini di specifiche tecniche. Tali criteri ambientali sono non più di due, afferenti al materiale principale di cui sono costituiti i prodotti oggetto dell’offerta, cui è stato aggiunto un requisito trasversale di ecodesign per i prodotti costituiti da parti composte da diversi materiali. I nuovi CAM sono peraltro agevolmente verificabili, nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici» circa la possibilità di dimostrare la conformità con mezzi alternativi di prova e di accettare etichette o certificazioni equivalenti a quelle richiamate nei CAM, nonché della diffusione di certificazioni ed etichettature nei settori di riferimento;
- sono state introdotte prescrizioni mirate a facilitare la gestione di gare che hanno ad oggetto una gamma di prodotti, in modo tale da garantire efficienza nella gestione della spesa pubblica specie durante la congiuntura economico-finanziaria derivante dagli effetti della pandemia e dal conflitto bellico, agevolando, ammesso che queste categorie di appalti ne siano destinatarie, la spesa delle risorse finanziare messe a disposizione dall’Unione europea nell’ambito dei progetti legati al Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, pur senza compromettere l’efficacia dei CAM.
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