La Corte di Giustizia UE con Sentenza della Quinta Sezione, dell’11 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato – Italia) – Ministero dell’Interno/Fastweb SpA si esprime sulle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici e sulla la validità dell’articolo 2 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2007/66.
Il paragrafo 4 regola i casi in cui non ricorrono le disposizioni del paragrafo 1 che richiede agli Stati membri di assicurare che un contratto sia considerato privo di effetti, da un organo di ricorso indipendente dall’amministrazione aggiudicatrice o che la sua privazione di effetti sia la conseguenza di una decisione di un organo di ricorso in specifici casi.
La Corte rileva che l’articolo 2 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori), deve essere interpretato nel senso che, qualora un appalto pubblico sia aggiudicato senza previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (quando ciò non era consentito a norma della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004) va escluso che il corrispondente contratto sia dichiarato privo di effetti, laddove ricorrano le condizioni che essa stessa pone, e tale circostanza va verificata dal giudice del rinvio.
In base all’articolo 2 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 89/665, come modificato dalla direttiva 2007/66, gli Stati membri assicurano che un contratto sia considerato privo di effetti da un organo di ricorso indipendente dall’amministrazione aggiudicatrice o che la sua privazione di effetti sia la conseguenza di una decisione di detto organo di ricorso, in alcuni specifici casi richiamati al paragrafo 1.
Nel paragrafo 4, pertanto, si esclude che un contratto sia considerato privo di effetti nei casi di cui al paragrafo 1, quando
– l’amministrazione aggiudicatrice ritiene che l’aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sia consentita a norma della direttiva 2004/18/CE
– l’amministrazione aggiudicatrice ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso di cui all’articolo 3 bis della presente direttiva in cui manifesta l’intenzione di concludere il contratto, e
– il contratto non è stato concluso prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione di tale avviso.
Riferimenti normativi:
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’11 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato – Italia) – Ministero dell’Interno/Fastweb SpA
(Causa C-19/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 2 quinquies, paragrafo 4 – Interpretazione e validità – Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici – Privazione di effetti del contratto – Esclusione))
2014/C 409/08
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