Nella Delibera l’Autorità fa riferimento agli articoli del nuovo Codice Appalti che riferiscono direttamente all’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e gli altri servizi tecnici: ne risulta un nuovo quadro normativo, molto più snello ed essenziale, rispetto al quale l’intervento dell’Autorità, con proprie linee guida, ha lo scopo di garantire la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, della omogeneità dei procedimenti amministrativi, favorendo, altresì, lo sviluppo delle migliori pratiche, anche al fine di garantire la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.
Le parti che costituiscono la Delibera del 14 settembre 2016:
II. Principi generali
Per il principio di continuità nella progettazione è ammissibile la partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche del progettista che ha redatto l’eventuale progetto di fattibilità tecnica ed economica, ferma restando la necessità di accettazione, da parte del nuovo progettista dell’attività svolta in precedenza.
Non è consentito il subappalto della relazione geologica, che non comprende, va precisato, le prestazioni d’opera riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella norma.
Per l’accesso alla gara la stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza.
A base di gara per i lavori deve essere posto il progetto esecutivo. Non è, di regola, consentito l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, salvo le eccezioni di legge. Tale divieto non si estende ai settori speciali.
III. Indicazioni operative
Gli incarichi ed i servizi di progettazione, come definito dall’art. 157, relativi a lavori che non rientrano tra quelli di cui all’art. 23 comma 2, possono essere affidati all’esterno:
1)stabilendo classe/i e categoria/e di appartenenza dei servizi da affidare, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2016;
2) determinando il corrispettivo da porre a base di gara applicando il decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016;
3) definendo i requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara;
4) specificando per le gare di importo pari o superiore a 40.000 – che devono svolgersi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo – il contenuto dell’offerta da presentare, ai fini della dimostrazione della professionalità e della adeguatezza della medesima.
Non è consentita la «consulenza» di ausilio alla progettazione di opere pubbliche.
È affidata al Rup la responsabilità, la vigilanza e i compiti di coordinamento sull’intero ciclo dell’appalto (progettazione, affidamento, esecuzione)
IV. Affidamenti
Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati con procedura negoziata senza bando individuando gli operatori da invitare sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi.
L’istituzione dell’elenco deve avvenire nel rispetto del principio di trasparenza, dandone adeguata pubblicità, e, quindi, mediante un avviso pubblico.
Anche l’indagine di mercato deve essere svolta previo avviso, da pubblicarsi secondo le medesime modalità dell’elenco degli operatori, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità, rotazione e sorteggio.
Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta.
Gli incarichi di importo superiore a centomila euro sono affidati solo con procedura aperta o ristretta ai sensi degli articoli 60 e 61 (art. 157, comma 2, ultimo periodo).
I requisiti di partecipazione sono gli stessi indicati per gli affidamenti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria
V. Classi, categorie e tariffe professionali
Ai fini della qualificazione le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della legge n. 143/1949, le stazioni appaltanti devono evitare interpretazioni eccessivamente formali.
VI. Indicazioni sull’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo
I criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo possono essere i seguenti:
1) la professionalità e l’adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre servizi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo VI e dal decreto tariffe;
2) le caratteristiche metodologiche dell’offerta;
3) il ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica;
4) la riduzione percentuale riferimento al tempo;
5) le prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi ovvero soluzioni progettuali che prevedano l’utilizzo di materiale rinnovabile.
Per garantire la qualità della prestazione, i fattori ponderali, per ciascun criterio, devono mantenersi all’interno di parametri da terminarsi anche avendo riguardo al tipo di formula prescelta, non attribuendo un punteggio elevato al prezzo nel caso in cui sia previsto l’utilizzo di formule che incentivino molto la competizione sui ribassi percentuali (es. interpolazione lineare) e viceversa.
I criteri motivazioni di valutazione degli elementi qualitativi devono essere stabiliti nel bando, distinguendoli a seconda che si affidi la sola prestazione di progettazione, la sola prestazione di direzione dei lavori o entrambe le prestazioni.
Per il criterio motivazionale inerente alla professionalità e adeguatezza si tiene conto della migliore rispondenza, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, agli obiettivi che persegue la stazione appaltante; per il criterio motivazionale inerente alle caratteristiche metodologiche si tiene conto della maggiore coerenza tra la concezione progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell’offerta, anche in relazione ai tempi complessivi previsti.
VII. Verifica e validazione della progettazione.
Le stazioni appaltanti devono procedere all’affidamento di appalti di lavori sulla base di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa; a tal fine il RUP deve verificare, in contraddittorio con le parti, che il progetto esecutivo sia conforme alla normativa vigente. Al fine di accertare l’unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6 del medesimo art. 26, prima dell’approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o allo progetto di fattibilità (art. 26).
La validazione (atto formale che riporta gli esiti delle verifiche) del progetto posto a base di gara è un elemento essenziale del bando o della lettera di invito per l’affidamento dei lavori.
Lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo (art. 24, comma 7). Sotto la soglia del milione di euro, il RUP può svolgere, pertanto, le funzioni di verifica preventiva del progetto, unicamente nei casi in cui non abbia svolto le funzioni di progettista L’affidamento all’esterno della verifica preventiva avviene in modo unitario per tutti i livelli di progettazione, non verificati già all’interno, mediante selezione del soggetto verificatore con un’unica gara per tutti i livelli e tutti gli ambiti (architettonico, ambientale, strutturale, impiantistico, ecc.) di progettazione appaltati. Alle procedure di affidamento si applicano le regole previste per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.
I requisiti di accesso alla gara sono individuati almeno in: fatturato globale, adeguatamente motivato, per servizi di verifica, realizzato negli ultimi cinque anni o, in alternativa, «livello adeguato di copertura assicurativa» contro i rischi professionali; avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, o di progettazione e direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso.
Riferimenti normativi:
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 14 settembre 2016
Linee guida n. 1 in merito agli indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. (Delibera n. 973).
(GU n.228 del 29-9-2016)
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