La Corte ha rigettato tutte le censure del ricorrente, ritenendo l’evento prevedibile, in quanto:
1) l’anomalia era conosciuta;
2) si sapeva che gli stessi operatori potevano ovviare direttamente al malfunzionamento, trattandosi di operazione semplice, senza chiamare il servizio di manutenzione;
3) sarebbe stato necessario installare un dispositivo di interblocco che escludesse l’avvio accidentale dell’organo ruotante quando il cancello della linea risultava aperto per l’intervento dell’operatore umano.
Nella motivazione con la quale la Corte rigetta anche la richiesta del ricorrente di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.), i giudici hanno poi ricordato che quando il bene protetto dalle norme è la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto non è neppure astrattamente applicabile per difetto di uno dei suoi presupposti applicativi; la norma richiede l’eseguita nel pericolo, mentre nel caso di specie il pericolo, esaminato in una prospettiva ex ante, non era per nulla tale.
L’imputato, benché a conoscenza del problema del funzionamento dell’aspo, non ha ovviato ad esso rendendo sicuro l’impianto, come pur avrebbe dovuto.
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