Inoltre, aggiorna le informazioni circa il passaggio parlamentare del decreto-legge n.25/2017 su “Lavoro accessorio e responsabilità solidale”: per quest’ultima in particolare le modifiche sono volte a eliminare la possibilità, per i contratti collettivi, di derogare al principio della responsabilità solidale tra committente e appaltatore, nel caso in cui, attraverso la contrattazione collettiva, si individuino metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti.
La norma dovrebbe avere effetto analogo all’efficacia del referendum abrogativo sulle medesime materie previsto per il 28 maggio. Allo studio comunque altre proposte di legge volte anch’esse, sia pur con talune differenze ad estendere l’ambito della responsabilità solidale.
Contenuto del Decreto Legge e finalità
Il Decreto -legge n.25/2017 (A.C. 4373) è stato esaminato in sede referente dalla XI Commissione (senza che siano state apportate modifiche), e contiene norme per l’abrogazione delle disposizioni vigenti in materia di lavoro accessorio e per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale negli appalti.
Nello specifico, indica la soppressione della disciplina del lavoro accessorio, prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (in vigore fino al 31 dicembre 2017).
Quanto alla responsabilità solidale tra committente e appaltatore, l’art. 2 del Decreto, spiega la Camera riguarda i trattamenti retributivi (comprensivi delle quote di trattamento di fine rapporto), i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti ai lavoratori subordinati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
Sulla responsabilità solidale
Si apporta dunque modifica all’articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003 eliminando la possibilità, per i contratti collettivi, di derogare al principio della responsabilità solidale tra committente e appaltatore, nel caso in cui, attraverso la contrattazione collettiva, si individuino metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti (comma 1, lettera a)).
Viene eliminato il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore, in base al quale, attualmente (ferma restando la responsabilità solidale per cui committente e appaltatore sono convenuti in giudizio congiuntamente), la possibilità di intentare l’azione esecutiva nei confronti del committente è esercitabile solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori (comma 1, lettera b)).
Referendum ed altri provvedimenti analoghi
Il Decreto interviene a seguito della richiesta di referendum popolare per l’abrogazione della normativa vigente in materia di lavoro accessorio (in particolare la materia dei voucher prevista agli articoli 48-50 del D.Lgs. 81/2015 introdotto col Jobs act) e per prevedere una piena responsabilità solidale tra committente e appaltatore, non limitabile da parte della contrattazione collettiva ed estesa, in sede giudiziale, anche alla fase esecutiva.
La Camera conferma a riguardo che le disposizioni contenute nel decreto-legge realizzano un effetto abrogativo analogo a quello che discenderebbe dall’abrogazione referendaria, con l’unica differenza che l’articolo 1, comma 2, prevede anche una disciplina transitoria sull’utilizzabilità (fino al 31 dicembre 2017) dei voucher richiesti entro l’entrata in vigore del decreto-legge (17 marzo 2017).
La Camera ricorda anche che in materia di responsabilità solidale negli appalti sono attualmente altre proposte di legge: la proposta di legge C. 4211 (Damiano ed altri) e la proposta di legge di iniziativa popolare C. 4064, volte anch’esse, sia pur con talune differenze rispetto a quanto previsto dal decreto-legge in esame, ad estendere l’ambito della responsabilità solidale.
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