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Somministrazione, appalto e distacco illeciti: le indicazioni di INL su ammende, recidiva e aggravanti

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Da INL arriva una Nota del 18 giugno 2024 (n.1091/2024) che fornisce alcune indicazioni operative (concordate col Ministero del Lavoro) sul regime sanzionatorio in materia di esercizio non autorizzato della somministrazione, appalto e distacco illeciti, ai sensi della normativa introdotta dall’articolo 29 del Decreto PNRR-bis (D.L. n. 19/2024 conv. da L. n. 56/2024) che abbiamo visto modificare la normativa in materia di subappalto e introdurre la Patente a crediti per le imprese.

I chiarimenti operativi riguardano le ammende ed il loro importo, le ipotesi di recidiva e le aggravanti per sfruttamento di minori ed implicano un coordinamento con le norme previgenti al Decreto PNRR-bis.

Vediamoli di seguito.

Somministrazione, appalto e distacco illeciti: cosa prevede il Decreto PNRR-bis

L’art. 29, comma 4, del D.L. n. 19/2024 (conv. da L. n. 56/2024) ha introdotto importanti modifiche all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, che disciplina il regime sanzionatorio in materia di somministrazione, appalto e distacco illeciti.

Le indicazioni riguardano

  • Importo delle ammende
  • Ipotesi di recidiva
  • Aggravanti per sfruttamento dei minori.

Art. 29, comma 4, del D.L. n. 19/2024 (conv. da L. n. 56/2024)

4. All’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «L’esercizio non autorizzato delle attività di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), è punito con la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.»;
2) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da euro 600 a euro 3.000.»;
3) il sesto periodo è sostituito dal seguente: «L’esercizio non autorizzato delle attività di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), è punito con la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da euro 900 ad euro 4.500»;
4) il settimo periodo è sostituito dal seguente: «Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell’arresto fino a quarantacinque giorni o dell’ammenda da euro 300 a euro 1.500.»;

b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nei confronti dell’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»;

c) al comma 5-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all’articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all’articolo 30, comma 1, l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»;

d) dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:
“5-ter. Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.;
5-quater. Gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti.;
5-quinquies. L’importo delle pene pecuniarie proporzionali previste dal presente articolo, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.
5-sexies. Il venti per cento dell’importo delle somme versate in sede amministrativa, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e dell’articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, per l’estinzione degli illeciti di cui al presente articolo, sono destinate alle finalità di cui all’articolo 1, comma 445, lettera e), secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le modalità ivi previste, fermi restando i limiti di cui alla lettera g) del medesimo comma 445″.;

Importo delle ammende per somministrazione appalto distacco illeciti

L’art. 29, comma 4, del D.L. n. 19/2024 ha ripristinato la pena – alternativa o congiunta – dell’arresto o dell’ammenda per somministrazione, appalto e distacco illeciti.

Ma quali sono gli importi da corrispondere?

INL richiama l’art.1 comma 445 lett. d) n. 1, L. n. 145/2018 (Legge Finanziaria 2018) che prevedeva aumenti del 20% e del 30% delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale.

445. Al fine di rafforzare l'attivita' di  contrasto  del  fenomeno
del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, fermo quanto previsto dai commi 300 e
344 del presente articolo:
...
d) gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e
legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata:
1) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per
la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, all'articolo 18 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 12 del decreto
legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all'articolo 18-bis, commi 3 e
4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
2) del 10 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per
la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale;
3) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per
la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e
legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali;
e) le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni
precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni
amministrative o penali per i medesimi illeciti. Le maggiorazioni di
cui alla presente lettera, nonche' alla lettera d), fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, sono versate al bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e sono destinate all'incremento del Fondo risorse decentrate
dell'Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione del
personale del medesimo Ispettorato secondo criteri da definire
mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di
quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
...

A questa, dice INL si aggiunge l’aumento dal 20% al 30% degli importi della c.d. maxisanzione per lavoro nero prevista dal DL 19/24. La maggiorazione andrà applicata anche ai nuovi importi delle ammende previste dal D.L. n. 19/2024 (si veda la tabella allegata alla Nota). Inoltre, l’importo delle pene pecuniarie proporzionali previste all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003 (Decreto Deleghe in materia di occupazione), anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

Art. 18 del DLgs 276/2003

Sanzioni

1. L’esercizio non autorizzato delle attività di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), è punito con la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo. L’esercizio non autorizzato delle attività di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), è punito con la pena dell’arresto fino a sei mesi e dell’ammenda da euro 1500 a euro 7500.
Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da euro 600 a euro 3.000. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo. L’esercizio non autorizzato delle attività di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), è punito con la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da euro 900 ad euro 4.500. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell’arresto fino a quarantacinque giorni o dell’ammenda da euro 300 a euro 1.500.
Nel caso di condanna, è disposta, in ogni caso, la confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l’esercizio delle attività di cui al presente comma.

2. Nei confronti dell’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81.

3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81.

4. Fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 11, comma 2, chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro oggetto di somministrazione è punito con la pena alternativa dell’arresto non superiore ad un anno o dell’ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.000. In aggiunta alla sanzione penale è disposta la cancellazione dall’albo.

4-bis. Fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 11, comma 2, è punito con la sanzione penale prevista dal comma 4, primo periodo, chi esige o comunque percepisce compensi da parte del lavoratore in cambio di un’assunzione presso un utilizzatore ovvero per l’ipotesi di stipulazione di un contratto di lavoro o avvio di un rapporto di lavoro con l’utilizzatore dopo una missione presso quest’ultimo.

4-ter. Nelle ipotesi di cui al comma 4-bis in aggiunta alla sanzione penale è disposta la cancellazione dall’albo.

5. In caso di violazione dell’articolo 10 trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché nei casi più gravi, l’autorità competente procede alla sospensione della autorizzazione di cui all’articolo 4. In ipotesi di recidiva viene revocata l’autorizzazione.

5-bis. Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all’articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all’articolo 30, comma 1, l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo.

((5-ter.)) Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di ((somministrazione.));

((5-quater.)) Gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi ((illeciti.));

((5-quinquies. L’importo delle pene pecuniarie proporzionali previste dal presente articolo, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000)).

((5-sexies.)) Il venti per cento dell’importo delle somme versate in sede amministrativa, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e dell’articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, per l’estinzione degli illeciti di cui al presente articolo, sono destinate alle finalità di cui all’articolo 1, comma 445, lettera e), secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le modalità ivi previste, fermi restando i limiti di cui alla lettera g) del medesimo ((comma 445.))

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dispone, con proprio decreto, criteri interpretativi certi per la definizione delle varie forme di contenzioso in atto riferite al pregresso regime in materia di intermediazione e interposizione nei rapporti di lavoro.

Regime della recidiva per somministrazione appalto distacco illeciti

Quanto al tema della recidiva, INL riconosce una sovrapposizione di norme:

  • art. 1, comma 445 lett. e), L. n. 145/2018, secondo cui “le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti”.
  • il D.L. n. 19/2024 ha introdotto all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003 un nuovo comma 5-quater, secondo il quale “gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti”.

Ciò significa che:

  • la maggiorazione di cui al comma 1, lett. e) della L. n. 145/2018 trova applicazione laddove il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, sia stato destinatario di uno qualsiasi dei provvedimenti sanzionatori amministrativi o penali di cui alla precedente lett. d) della medesima legge, costituendo, sostanzialmente, una recidiva “semplice”.
  • la maggiorazione della sanzione prevista dal comma 5-quater del nuovo art. 18, ferma restando l’applicazione delle maggiorazioni indicate dalla L. n. 145/2018, troverà applicazione anche nel caso di recidiva “specifica”, ossia abbia a riferimento una delle condotte già sanzionate ai sensi del medesimo art. 18.

Aggravanti per sfruttamento dei minori per somministrazione appalto distacco illeciti

INL parla dunque di mettere in connessione la rimodulazione delle sanzioni dell’art. 18 del D.Lg. n. 276/2003 con le ipotesi aggravanti in caso di sfruttamento di minori non modificate dal D.L. n. 19/2024.

In caso di sfruttamento dei minori, la pena è dell’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo. Ora che non  si prevede più la sola pena dell’ammenda ma l’alternatività tra pena detentiva e pecuniaria fa sì che  le aggravanti per sfruttamento dei minori si limitano ad aumentare le due tipologie di sanzioni senza, tuttavia, modificarne la natura alternativa.

Pertanto, ad eccezione dell’ipotesi di esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione con scopo di lucro, anche in presenza dell’aggravante per sfruttamento di minori, andrà applicata la prescrizione ex art. 20, D.Lgs. n. 758/1994 e, in caso di ottemperanza, un’ammenda pari al quarto del sestuplo della sanzione base (aumentata del 20%) o di quella determinata a seguito di recidiva. Inoltre, l’importo da irrogare in concreto dovrà tenere conto dei limiti minimi e massimi previsti dal comma 5-quinquies.

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Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it - Formatore in salute e sicurezza sul lavoro - Content editor e Social media manager InSic.it