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Subappalto: le modifiche del Decreto PNRR-bis (DL 19/24 convertito)

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Oltre alla qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi e all’introduzione della patente a crediti per le imprese edili, il Decreto PNRR-bis il DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19, qui il TESTO COORDINATO con le modifiche introdotte dalla Legge di conversione 56/2024, porta altre novità in materia di sicurezza: dal contrasto degli infortuni alle misure in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare che inaspriscono le sanzioni, misure di potenziamento della vigilanza in materia di lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nucleo dei Carabinieri, INPS e INAIL) per i controlli relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In particolare ci sono dei richiami alla disciplina del subappalto.

Appalti fittizi e somministrazione abusiva: maggiori sanzioni

Il Decreto PNRR-bis convertito prevede la reintroduzione e l’aggravamento delle sanzioni penali per contrastare il fenomeno della somministrazione abusiva di lavoro, spesso dissimulata da contratti di appalto e distacchi fittizi.

Al fine di responsabilizzare tutti i soggetti coinvolti nell’appalto, in caso di violazione delle norme in materia di lavoro, viene estesa la responsabilità solidale tra il committente imprenditore o datore di lavoro e l’appaltatore o il subappaltatore nei confronti dei lavoratori, anche alla figura dell’appaltatore fittizio, che è colui che ricorre alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati, integrando così la fattispecie della somministrazione illecita di lavoro.

L’appaltatore fittizio, “spiega il Ministero del lavoro in una nota” , fino ad oggi, non era ritenuto responsabile delle violazioni in materia di lavoro non essendo il reale fruitore delle prestazioni lavorative. Pertanto, anche tale soggetto sarà tenuto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell’appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.

La modifica è contenuta nell’art.29 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare) del Decreto PNRR-bis e modifica l’articolo 29 (Appalto) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Decreto Deleghe 2003) al comma 5-bis. Inoltre si introducono ulteriori commi: dal comma 5-ter al comma 5-sexies ..

Articolo 29 (Appalto)
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Decreto Deleghe 2003)

«5-bis. Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all’articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all’articolo 30, comma 1, l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.

5-ter. Quando la somministrazione di lavoro e’ posta in essere con la specifica finalita’ di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

5-quater. Gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti.

5-quinquies. L’importo delle pene pecuniarie proporzionali previste dal presente articolo, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, non puo’, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 ne’ superiore a euro 50.000.

5-sexies. Il venti per cento dell’importo delle somme versate in sede amministrativa, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e dell’articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, per l’estinzione degli illeciti di cui al presente articolo, sono destinate alle finalita’ di cui all’articolo 1, comma 445, lettera e), secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le modalita’ ivi previste, fermi restando i limiti di cui alla lettera g) del medesimo comma 445».

Appalti e trattamento economico del personale

In materia di trattamento del personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto, si prevede l’obbligo di corrispondere un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto.

La modifica è contenuta nell’art.29 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare) del Decreto PNRR-bis e modifica l’articolo 29 (Appalto) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Decreto Deleghe 2003): inserito il comma 1-bis.

Articolo 29 (Appalto)
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Decreto Deleghe 2003)

«1-bis. Al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attivita’ oggetto dell’appalto e del subappalto»;

Contrasto lavoro irregolare: cosa prevede il Decreto PNRR-bis

Per quanto riguarda la prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, il Governo anticipa i contenuti del Decreto e annuncia disposizioni di:

  • carattere preventivo-incentivante (ad esempio, subordinando l’erogazione di benefici normativi e contributivi all’assenza di violazioni della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale,
  • premialità in favore di datori di lavoro che dimostrino comportamenti virtuosi nella gestione dei rapporti di lavoro)
  • repressive (sanzioni penali – in luogo delle sanzioni amministrative, frutto di una precedente depenalizzazione, per le ipotesi di somministrazione fraudolenta di lavoratori, utilizzazione illecita di lavoratori, somministrazione abusiva con sfruttamento di minori);

Appalti e Investimenti infrastrutturali

In materia di affidamenti e appalti, si prevede

  • l’estensione del regime di solidarietà nell’obbligazione retributiva e contributiva, verifica di congruità del costo della manodopera negli appalti pubblici e privati;
  • investimenti infrastrutturali, anche relativi a piccole opere
  • misure per i piani urbani delle città metropolitane, per i progetti di rigenerazione urbana e per la prevenzione dei rischi idrogeologici;
  • l’istituzione del “Piano transizione 5.0” che concede agevolazioni fiscali nella forma del credito d’imposta alle imprese che investono in tecnologie innovative.

Attività ispettiva: più ispettori sul lavoro

Il Ministro Calderone aveva già annunciato a proposito della attività di vigilanza, che nel 2024 si intende aumentare l’attività investigativa del 40% rispetto allo scorso anno.

Per questo, annuncia lo sblocco delle assunzioni e l’apertura di un nuovo concorso per incrementare il contingente degli ispettori del lavoro, del nucleo ispettivo Carabinieri e del personale ispettivo di Inps e Inail. Previsti anche il coordinamento delle attività ispettive e il potenziamento del sistema sanzionatorio in relazione ai subappalti e alla somministrazione illecita e fraudolenta.

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Antonio Mazzuca

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