Il Quesito
Vorrei sapere se in mancanza di un DURC attestante la regolarità contributiva, la stazione appaltante debba valutare discrezionalmente la gravità della violazione, o se tale gravità debba presumersi?Secondo l’Esperto
L’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 crea anche una differenza tra la regolarità contributiva richiesta al partecipante alla gara, e la regolarità contributiva richiesta all’aggiudicatario al fine della stipula del contratto. Infatti, il concorrente può essere escluso solo in presenza di gravi violazioni, definitivamente accertate, sicché le violazioni non gravi, o ancora non definitive, non sono causa di esclusione. Invece, al fine della stipula del contratto, l’affidatario deve presentare la certificazione di regolarità contributiva ai sensi dell’art. 2 del D.L. 210/2002 (art. 38, comma 3, del D. Lgs. 163/2006); tale disposizione, a sua volta, prevede il rilascio del D.U.R.C., documento unico di regolarità contributiva, che attesta contemporaneamente la regolarità contributiva quanto agli obblighi nei confronti dell’I.N.P.S., dell’I.N.A.I.L. e delle Casse edili.Il D.U.R.C. regolare, poi, è requisito che accompagna l’intera fase di esecuzione del contratto, essendo necessario al fine del pagamento secondo gli stati di avanzamento e al fine del pagamento della rata di saldo dopo il collaudo.
Inoltre, si deve osservare che, se prima del d.m. del 2007 poteva essere dubbio se vi fosse o meno automatismo nella valutazione di gravità delle violazioni previdenziali da parte della stazione appaltante (v. i casi decisi da Cons. St., sez. VI, 4 agosto 2009 nn. 4905 e 4907), dopo il d.m. del 2007, risulta chiaro che la valutazione di gravità o meno della infrazione previdenziale è riservata agli enti previdenziali. Invero, se la violazione è ritenuta non grave, il D.U.R.C. viene rilasciato con esito positivo, il contrario accade se la violazione è ritenuta grave. Dunque, la valutazione compiuta dagli enti previdenziali è vincolante per le stazioni appaltanti e precluda, ad esse, una valutazione autonoma. A tali considerazioni, va aggiunto che il D.L. 70/2011, senza modificare formalmente l’art. 38, comma 1, lett. 1, del D. Lgs. 163/2006, ha inserito nel comma 2 dell’art. 38 una previsione volta a dare rilevanza al D.U.R.C. e ad escludere ogni discrezionalità della stazione appaltante nella valutazione della gravità delle violazioni previdenziali e assistenziali. In particolare, ai fini del comma 1, lett. i), dell’art. 38, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Pertanto dopo la novella legislativa resta definitivamente chiarito che la mancanza di D.U.R.C. comporta una presunzione legale iuris et de iure di gravità delle violazioni previdenziali. Tale previsione è stata introdotta dal D.L. 70/2011 e non è stata toccata dalla legge di conversione, per cui è in vigore dal 14 maggio 2011.
È vero che la disposizione si applica a procedure i cui bandi o avvisi, ovvero, nelle procedure senza bando, inviti, siano successivi al 14 maggio 2011 (art. 4, comma 3, del D.L. 70/2011 e che pertanto non riguarda le gare derivanti da bandi pubblicati anteriormente. Si tratta, peraltro, di una disposizione che si limita a recepire e consolidare un orientamento interpretativo già formatosi in precedenza, e che pertanto si pone in linea di continuità, e non di innovazione, rispetto all’assetto ad essa previgente. Da ciò, si deve in conclusione esprimere il seguente principio di diritto: “ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 163/2006, anche nel testo vigente anteriormente al D.L. 70/2011, secondo cui costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale, la nozione di “violazione grave” non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina del documento unico di regolarità contributiva; ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (D.U.R.C.) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto.
(Quesito a cura di Rocchina Staiano Docente in Diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali ed in Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro all’Univ. Teramo)
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