Pubblichiamo un quesito pervenuto alla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro che riguarda l’Attività di Manutenzione e l’applicazione del Titolo IV del TUS .
Il quesito
Nell’ambito della fermata estiva di un’area di produzione vengono eseguite diverse attività di manutenzione su macchine, impianti, ecc. da parte di diverse ditte appaltatrici esecutrici. Uno di questi lavori in tale area riguarda la manutenzione/sostituzione dei tetti del capannone. Tale appalto è commissionato a una sola ditta esecutrice. Riassumendo: diverse ditte esecutrici eseguono diverse attività di manutenzione (di cui una di natura edile: manutenzione tetti. Lavori <200 uomini/giorno e di importo inferiore a 100.000 €), con contratti di appalto separati, senza sovrapposizioni spaziali, ma con possibili sovrapposizioni temporali. In tali casi si ricade nell’ambito dell’applicazione dell‘art. 26 o del Titolo IV del D.Lgs. 81/08? Nell’eventualità si ricada nel secondo, quali sono gli adempimenti a carico del committente (nomina coordinatori, redazione del PSC, ecc.)?
Secondo l’Esperto
Da quanto si evince, siamo in due casistiche diverse ancorché compresenti, nel tempo e nello spazio.
Ci sono diverse ditte che eseguono attività di manutenzione (non edilizia) su macchine e impianti all’interno dell’azienda. E per ognuno di questi andrà fatto, ai sensi dell’art. 26, un DUVRI, avendo comunque cura di coordinare le attività delle varie ditte in modo da ridurre i rischi da interferenza.
Poi all’esterno della struttura – separatamente – si svolge un lavoro edile (sistemazione della copertura), che quindi ricade nel Titolo IV del D.Lgs. 81/08.
Il committente (o il responsabile dei lavori, se nominato) deve assolvere quindi a tutti gli obblighi di cui all’art. 90 (ad esempio la verifica di idoneità tecnico-professionale). Se i lavori edili vengono svolti da una sola impresa (quindi senza subappalto, nolo a caldo, ecc.) non c’è obbligo di nomina del coordinatore e quindi redazione del PSC.
L’impresa incaricata redigerà il suo POS, in cui nel valutare i rischi terrà conto della presenza di numerose imprese che svolgono attività di manutenzione alle macchine, farà in modo ad esempio di valutare con cura le problematiche relative alla recinzione del cantiere (la separazione tra questo e il resto delle operazioni di manutenzione deve essere chiara), al passaggio dei mezzi, ecc.
Se invece, prima o durante i lavori, nasce l’esigenza della presenza di altre imprese nel cantiere sul tetto, scatta l’obbligo di nomina del coordinatore, con tutti i doveri a suo carico, di cui all’art. 92.
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