Le previsioni della Legge di Bilancio per le imprese teatrali
Con riferimento alle previsioni della Legge di Bilancio (comma 1097), l’Ispettorato esclude espressamente l’obbligo di richiesta del certificato di agibilità da parte delle imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi in relazione ai lavoratori delle categorie dalla n. 1 alla n. 14 dell’art. 3, comma 1, del medesimo Decreto, assunti con contratto di lavoro subordinato e operanti nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento.
Tale obbligo sussiste in relazione ai lavoratori autonomi appartenenti alle categorie sopra indicati, legati da “un contratto di prestazione d’opera di durata superiore a trenta giorni e contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell’arco di tempo della complessiva programmazione dell’impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi”.
Lavoratori autonomi e certificato di agibilità
La norma specifica anche che le stesse imprese debbano richiedere il certificato di agibilità anche ogni qualvolta la prestazione sia resa da parte dei lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle indicate categorie “nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento le imprese committenti”.
In caso di inosservanza dei predetti obblighi la norma sancisce che le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata.
Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore