Attuazione del PNRR: cos’è il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica delle Opere pubbliche Pfte

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Dal Ministero delle Infrastrutture arrivano le Linee guida redazionali del nuovo Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica delle opere pubbliche (Pfte) , lo strumento predisposto per accelerare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) regolamentato dal DL Semplificazioni n.77/2021 .

Il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica rappresenta, pertanto, un livello di progettazione rinnovato per contenuti e metodologia, che nella disciplina per l’attuazione del Pnrr consente alle stazioni appaltanti di usare una procedura integrata per aggiudicare la realizzazione dell’opera.

Il MiMS annuncia poi che nel mese di settembre partiranno i percorsi formativi della Pnrr Academy, finalizzati ad aggiornare il personale tecnico delle grandi stazioni di committenza sulle novità del nuovo sistema.

Cos’è il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica delle opere pubbliche

Nel Pfte sono infatti ricomprese tutte le informazioni necessarie per definire le caratteristiche dell’opera:

  • tutte le indagini e le diagnosi volte a definire le caratteristiche ingegneristiche e di sicurezza,
  • la Relazione sulla sostenibilità della stessa, ovvero la sua efficienza energetica e il contributo che deve portare ai target di decarbonizzazione.

A cosa serve il Pfte?

Il Ptfe punta a valorizzare gli schemi di economia circolare e i requisiti ambientali nella scelta dei materiali.

L’innovazione tecnologica dell’infrastruttura, all’interno del Pfte, non è solo una caratteristica dell’opera, ma diventa la metodologia di riferimento per la sua progettazione, poiché l’infrastruttura dev’essere disegnata con gli strumenti elettronici di modellazione.

Progetto di Fattibilità Tecnico e sicurezza dei lavoratori

Spiega il Ministero che massima attenzione viene riservata alle parti del progetto dedicate, da un lato, alla sicurezza dei lavoratori, poiché il Pfte deve individuare tutte le misure e le risorse necessarie, dall’altro, alla tutela delle condizioni di lavoro, per assicurare trattamenti giudici ed economici coerenti con i CCNL per tutti i lavoratori del cantiere.

I principi del PFTE

I principi generali che indirizzano i contenuti del PFTE sono i seguenti:

  1. semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca, anche al fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) adottati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, di incrementare il grado di ecosostenibilità degli investimenti pubblici e delle attività economiche secondo i criteri di cui al Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;
  1. previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale nell’affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, in particolare attraverso la definizione di criteri ambientali minimi (CAM);
  2. previsione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  3. previsione di misure per favorire l’inclusione delle microimprese, piccole e medie imprese nella fase di realizzazione dell’opera (articolo 30 comma 7 e art. 51 del Codice);
  4. introduzione della digitalizzazione inerente ai processi relativi agli investimenti pubblici previsti dal PNRR e dal PNC, in funzione della riforma e della riconfigurazione delle stazioni appaltanti.

Il Documento di indirizzo della progettazione

Nelle Linee guida si fa riferimento anche al documento di indirizzo della progettazione (DIP), redatto dal responsabile unico del procedimento della Stazione Appaltante prima dell’affidamento della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, sia in caso di progettazione interna che di progettazione esterna all’amministrazione ai sensi dell’articolo 24 del Codice.

In quest’ultimo caso, il DIP dovrà essere parte della documentazione di gara per l’affidamento del contratto pubblico di servizi, in quanto costituisce parte integrante del “capitolato del servizio di progettazione”.

Cosa contiene il DIP?

riporta almeno le seguenti informazioni:

  1. lo stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale;
  2. gli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione dell’intervento, le funzioni che dovranno essere svolte, i fabbisogni e le esigenze da soddisfare, ove pertinenti i livelli di servizio da conseguire;
  3. i requisiti tecnici di progetto che l’intervento deve soddisfare in relazione alla legislazione tecnica vigente e agli obiettivi di cui al precedente punto 2;
  4. i livelli della progettazione da sviluppare ed i relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento. In linea generale si rammenta che, ai sensi dell’art. 23 comma 4 del Codice “è consentita … l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione”;
  5. gli elaborati grafici e descrittivi da redigere.
  6. eventuali raccomandazioni per la progettazione, anche in relazione alla pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica vigente ed alle relative prescrizioni o alle direttive delle connesse valutazioni ambientali strategiche (VAS) ove pertinenti, nonché eventuali codici di pratica progettuale, procedure tecniche integrative o specifici standard tecnici che l’amministrazione intenda porre a base della progettazione dell’intervento, ferme restando le regole e le norme tecniche vigenti da rispettare;
  7. i limiti finanziari da rispettare;
  8. il sistema di realizzazione dell’intervento, ai sensi della Parte I, Titolo IV, della Parte II, Titolo VI, Capo I e Capo VI, della Parte III e della Parte IV del Codice;
  9. la procedura di scelta del contraente, ai sensi della Parte II, Titolo III, Capo II, Titolo IV e Titolo VI Capo I e Capo VI, della Parte III e della Parte IV del Codice;
  10. il criterio di aggiudicazione;
  11. la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell’intervento e in particolare se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura;
  12. le specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 50 del 2016, adottati con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero per la transizione ecologica, per quanto materialmente applicabili;
  13. la individuazione, laddove possibile, di lotti funzionali e/o di lotti prestazionali;
  14. gli indirizzi generali per la progettazione del monitoraggio ambientale, geotecnico e strutturale delle opere con adeguati dispositivi e sensoristica, anche alla luce della accreditata innovazione tecnologica di settore;
  15. le specifiche tecniche per l’utilizzo di materiali, elementi e componenti ai fini:
    1. a. del perseguimento dei requisiti di durabilità, duttilità, robustezza e resilienza delle opere;
    2. b. della efficienza energetica e della sicurezza e funzionalità degli impianti;

Il DIP potrà, infine, includere il Capitolato Informativo (CI), secondo la normativa UNI 11337 e/o la normativa UNI EN ISO 19650, così come previsto dal D.M. 560/2017, in materia di metodi e di strumenti elettronici.

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