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Decreto PNRR 3: le semplificazioni per edilizia e appalti

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In Gazzetta la Legge di conversione (41/2023) del DECRETO PNRR 3, il DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13, qui il TESTO COORDINATO. Contiene “Disposizioni urgenti” per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché’ per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

Annunciato dal Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2023 contiene anche disposizioni in materia per l’ambiente e la sicurezza energetica.

Al suo interno diversi i riferimenti alla materia edilizia ed appalti. Li riportiamo di seguito, rimandando a specifici approfondimenti sulle disposizioni più importanti.

Decreto PNRR 3: le disposizioni in materia di edilizia

Per la parte di edilizia e progettazione segnaliamo le seguenti disposizioni:

  • Articolo 7 (Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC)
  • Articolo 7-bis (Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi)
  • Articolo 8, commi 1-6 (Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori)
  • Articolo 8, comma 13-bis (Finanziamenti e contributi PNRR agli enti locali)
  • Articolo 8-bis, commi 1-4 (Fondo per l’avvio delle opere indifferibili)
  • Articolo 8-bis, comma 5 (Linea 1 Metropolitana di Napoli)
  • Articolo 8-bis, comma 6 (Contributi ai comuni per progettazione definitiva ed esecutiva per messa in sicurezza territorio)
  • Articolo 15-bis (Contributo dell’Agenzia del Demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana, di rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC)
  • Articolo 18, commi 3-10 e 11-bis-11-quater (Semplificazioni in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni)
  • Articolo 24 (Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali)
  • Articolo 29-bis (Disposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche)
  • Articolo 30 (Realizzazione di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio dei comuni)
  • Articolo 46 (Semplificazioni in materia di lavori di manutenzione ordinaria sui beni culturali e paesaggistici).

Decreto PNRR 3: le disposizioni in materia di appalti

Per la parte appaltistica, segnaliamo le seguenti disposizioni:

  • Articolo 7-ter (Disposizioni urgenti in materia di garanzie definitive negli appalti pubblici)
  • Articolo 14 (Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi)
  • Articolo 14-bis (Disposizioni in materia di sottoscrizione degli accordi di programma)
  • Articolo 15 (Contributo dell’Agenzia del demanio e del Ministero della difesa all’attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR)
  • Articolo 17 (Disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza)
  • Articolo 27-bis (Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici per le università statali, le istituzioni dell’AFAM e gli enti pubblici nazionali di ricerca per la realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell’università e della ricerca a carattere non strumentale).

Vediamo di seguito i contenuti del Decreto, le parti relative all’attuazione degli interventi per l’edilizia.

Attuazione PNRR: cosa prevede il nuovo Decreto Meloni

Il Decreto (non ancora in Gazzetta) si compone di tre parti:

  1. revisione del sistema della governance del PNRR;
  2. rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti chiamati ad attuare gli interventi previsti dal PNRR e dal PNC, accelerazione e semplificazione delle procedure PNRR in vari settori;
  3. attuazione delle politiche di coesione, di politica agricola comune e di politica giovanile.

Governance PNRR: cosa cambia?

Il Decreto che dovrà riorganizzare l’attuazione del PNRR prevede

  • L’istituzione di una nuova Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio, sotto l’indirizzo del Ministro delegato, che assorbe le funzioni già esercitate dalla segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia e quelle del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale. La nuova Struttura eserciterà anche le funzioni di punto di contatto nazionale per l’attuazione del PNRR, già esercitate dal servizio centrale per il PNRR presso la Ragioneria generale dello Stato.
  • Riorganizzazione delle unità di missione PNRR presso le amministrazioni centrali, che potranno anche essere internalizzate e poste all’interno di Direzione Generali già esistenti.
  • Semplificazioni e riduzione dei tempi in caso di inerzia: il decreto rafforza i poteri sostitutivi in caso di mancato rispetto da parte delle Regioni degli impegni finalizzati all’attuazione del PNRR
  • Dimezzamento dei termini per provvedere in caso di inerzia da parte del soggetto attuatore;
  • maggiori poteri al Commissario:  potrà svolgere una pluralità di atti e/o interventi (e non solo un singolo atto) e provvedere all’esecuzione dei progetti PNRR o PNC, assicurando il coordinamento operativo delle varie amministrazioni e soggetti coinvolti. In caso di progetti infrastrutturali, si estendono al commissario i poteri propri del commissario straordinario delle grandi opere.
  • in caso di dissenso, diniego, opposizione proveniente da un organo idoneo a precludere la realizzazione di un intervento PNRR, si attribuisce il potere di impulso per rimettere la decisione al Consiglio dei Ministri anche al Ministro competente, oltre che alla Struttura di missione PNRR.
  • Controllo e monitoraggio da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, delle spese per PNRR e PNC

Rafforzamento capacità amministrativa

Il Decreto contiene misure per il rafforzamento della capacità amministrativa dei Ministeri e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l’attuazione di progetti PNRR o PNC.

Il Decreto contiene disposizioni per

  • l’accelerazione e lo snellimento di procedure in materia di appalti pubblici e grandi opere: estensione a tutti gli appalti PNRR e PNC, comprese le infrastrutture connesse, delle procedure “supersemplificate” già previste per l’edilizia penitenziaria, ferroviaria e giudiziaria, in materia di conferenza dei servizi, VIA e acquisizione degli assensi dei Beni Culturali;
  • dimezzare i termini per l’esproprio e quelli per l’espressione del parere da parte della Conferenza unificata per le opere PNRR e si ampliano le funzioni del Comitato speciale istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
  • contentire all’Agenzia del demanio e al Ministero della difesa di contribuire a progetti PNRR anche attraverso la messa a disposizione di immobili per alloggi universitari, infrastrutture sportive ed energetiche da fonti rinnovabili.
  • semplificare gli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici
  • facilitare la realizzazione della piattaforma digitale nazionale dati (PDND
  • semplificare le procedure di posa in opera di infrastrutture a banda ultralarga
  • rafforzare le competenze della Soprintendenza speciale per il PNRR, che assorbe le funzioni delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio in relazione ai beni coinvolti nelle progettualità PNRR.

Edilizia scolastica – progettualità PNRR, cosa cambia

Il decreto prevede

  • che gli enti locali interessati agli interventi previsti dal PNRR possano utilizzare le economie di gara derivanti dai ribassi d’asta e che i soggetti attuatori possano procedere all’affidamento diretto per servizi e forniture (anche di ingegneria e architettura) entro un determinato importo (inferiore a euro 215.000,00);
  • procedure accelerate per le scuole “innovative” (previste da progettualità PNRR) affidando ai vincitori del concorso di progettazione la direzione dei lavori con procedura negoziata.
  • disposizioni per semplificare le procedure di realizzazione delle opere del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025.
  • Di favorire gli acquisiti di immobili da parte degli enti previdenziali, per soddisfare esigenze logistiche delle pubbliche amministrazioni e per il reperimento di nuovi sedi per esigenze connesse al PNRR.

Ambiente e sicurezza energetica

Il Decreto introduce

  • procedura semplificata per promuovere gli impianti chimici “integrati”, su scala industriale, volti alla produzione di idrogeno verde e rinnovabile, attraverso la assegnazione dell’istruttoria alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC;
  • rinaturazione dell’area del Po;
  • aumento delle risorse di assistenza tecnica per il PNRR;
  • utilizzo dei proventi delle aste CO2; disciplina della posa in opera di pannelli solari e installazione di infrastrutture energetiche da fonti rinnovabili.

Per saperne di più sul PNRR

Redazione InSic

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