Documentazione

Dall’Authority Anticorruzione chiarimenti sui rapporti fra Codice Appalti e Antimafia

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In Gazzetta Ufficiale (n.223 del 25-9-2014) è stata pubblicata la Delibera n.2 dell’Autorità nazionale anticorruzione, che riporta diversi chiarimenti in materia di normativa sugli appalti pubblici e coordinamento con le più recenti normative antimafia, in particolare rispetto alla qualificazione delle imprese, al rilascio degli attestati, e ad alcuni elementi delle procedure di gara.

Ulteriori chiarimenti riguardano poi la partecipazione alla procedura di gara e stipula del contratto d’appalto (punto 2 della Delibera), l’Ambito soggettivo nel sistema di qualificazione (punto 3) e la “Pendenza” del procedimento(punto 4). Infine un riferimento anche ai Termini (punto 5) per il rilascio della documentazione antimafia di cui all’art. 84 del Codice antimafia.

Le conclusioni dell’Authority
Il Consiglio dell’Authority chiarisce che
1. La verifica circa l’assenza delle cause ostative antimafia ex art. 38, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti – richiamato dall’art. 78 del Regolamento ai fini del conseguimento dell’attestato di qualificazione – deve essere effettuata anche nei confronti dei soggetti indicati dal comma 2-bis dell’art. 85 del Codice antimafia, quale ulteriore garanzia dell’affidabilità morale dell’impresa che intende ottenere l’attestato di qualificazione.
2. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 38, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti con l’art. 67 del Codice antimafia, il divieto contemplato nello stesso art. 38, comma 1, lettera b) in relazione al rilascio dell’attestato di qualificazione, opera – non più sulla base della mera pendenza del procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione – ma sulla base di un provvedimento espresso del giudice con il quale sia disposta in via provvisoria l’operatività del divieto stesso durante il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione.
3. E’ possibile procedere all’emissione dell’attestato di qualificazione ove siano decorsi infruttuosamente i termini per il rilascio della comunicazione antimafia, fatta salva la facoltà di procedere alla revoca del predetto documento ex art. 40, comma 9-ter del Codice dei contratti in caso di successiva documentazione antimafia dalla quale emerga, a carico dei soggetti censiti, la sussistenza di cause di decadenza di cui all’art. 67 del Codice antimafia.

Le spiegazioni dell’Authority
Nella Delibera l’Autorità spiega di avere assunto i compiti e le funzioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a seguito della soppressione di quest’ultima (art. 19 comma 1 del DL 24 giugno 2014, n. 90 convertito in L. 114/2014), nello svolgimento dell’attività di vigilanza sul sistema di Qualificazione delle imprese ed ha potuto constatare l’esistenza di alcuni profili di criticità in ordine all’applicazione del combinato disposto dell’art. 38, comma 1, lettera b), del Codice con l’art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (nel seguito Regolamento), derivanti dall’entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “codice delle leggi antimafia”, nonché’ delle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010,n. 136″ (di seguito Codice antimafia).
Al riguardo l’Autorità Anticorruzione chiarisce diversi aspetti legati al conseguimento dell’attestato di qualificazione : i chiarimenti riguardano l’abrogazione della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e la legge 31 maggio 1965, n. 575, richiamate dal citato art. 38, comma 1, lettera b), e abrogate per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 159/2011.
In merito al Codice Appalti si sottolinea che ai fini del coordinamento le disposizioni del Codice antimafia (ed in particolare, per gli aspetti che qui rilevano, quelle del Libro II, entrate in vigore il 13 febbraio 2013, a seguito della pubblicazione del D.Lgs. 218/2012) costituiscono ius superveniens rispetto al Codice dei contratti ed alla relativa disciplina attuativa (recata dal Regolamento). Esse, inoltre, non si limitano ad una mera ricognizione del contenuto delle norme che hanno sostituito (art. 3, legge n. 1423/1956 e art. 10, legge n. 575/1965) ma lo innovano attraverso l’espressa inclusione degli attestati di qualificazione in seno all’art. 67 .Secondo l’Autorità, il Codice antimafia – pur non prevedendo l’abrogazione espressa del citato art. 38, ha senz’altro innovato la disciplina dettata da tale disposizione.

Riferimenti normativi
DETERMINA 2 settembre 2014 AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Applicazione dell’articolo 38, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (Determina n. 2).
(GU Serie Generale n.223 del 25-9-2014).

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Redazione InSic

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