Autogrù: istruzioni INAIL per le verifiche degli apparecchi di sollevamento

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Segnaliamo una nuova pubblicazione INAIL Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile autogrù che descrive in dettaglio questi mezzi, illustrandone le principali caratteristiche costruttive, per poi trattare in modo approfondito le fasi di cui si compone l‘attività tecnica di prima verifica periodica (compilazione della scheda tecnica dell’attrezzatura e redazione del verbale di verifica).
Estrapoliamo alcune parti salienti relative al contenuto della Guida e alle specificità delle verifiche sulle autogrù.

Istruzioni operative e finalità
Siccome il Testo Unico di Sicurezza all’articolo 71 comma 11 prescrive che le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza e che l’Inail è il titolare della prima verifica che può svolgere per via diretta o avvalendosi a soggetti pubblici o privati abilitati, attraverso unità operative territoriali che operano sull’intero territorio nazionale), tali istruzioni servono a armonizzare su scala nazionale l’approccio alla prima verifica periodica.
Si definiscono perciò modalità per la conduzione dei controlli che possano essere di pratica utilità per tutti i soggetti coinvolti (soggetti abilitati e operatori di ASL/ARPA), anche al fine di garantire indicazioni e comportamenti coerenti all’utenza.

Campo di applicazione
Le istruzioni trattano nello specifico le autogrù così come definite nella norma di tipo C specifica per questa tipologia di macchine, la EN 13000, ovvero gru mobile: gru a braccio autonomo in grado di spostarsi con o senza carico, senza la necessità di vie di corsa fisse e che si basa sulla gravità per la stabilità(UNI EN 13000:2014).
Il periodo di intervento per gli
• Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo è annuale
• Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni è biennale
• Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente, è annuale.


Obblighi del Datore di Lavoro
Il d.m. 11 aprile 2011 prevede che il datore di lavoro che possiede un apparecchio di sollevamento di tipo mobile, non azionato a mano con portata superiore a 200 kg, provveda a:
dare comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura all’unità operativa territoriale (uot) Inail competente, che provvede all’assegnazione di una matricola;
richiedere la prima delle verifiche periodiche all’unità operativa territoriale Inail competente secondo le scadenze indicate dall’allegato VII al d.lgs. 81/08 e s.m.i.; il sopradetto allegato per le attrezzature di sollevamento prescrive periodicità variabili in base alla loro vetustà e al settore di impiego. In particolari settori, infatti, quali costruzioni, siderurgico, portuale ed estrattivo, la frequenza di verifica aumenta.

La richiesta di prima verifica
La prima verifica periodica è finalizzata ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo. La prima verifica prevede anche la redazione della scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura (poi succintamente descritta nel Volume).
Nel Documento INAIL si riassume la procedura di richiesta di prima verifica, ai sensi dell’articolo 71, comma 11 del d.lgs. 81/08 : si parte dalla richiesta della prima verifica all’unità operativa territoriale Inail competente da inoltrare tramite posta certificata o attraverso i servizi online (prossimamente disponibili sul portale Inail).
Risulta utile, secondo INAIL allegare copia della dichiarazione CE di conformità dell’attrezzatura di lavoro, onde consentirne una corretta identificazione e si elencano altri dati invece necessari ai fini della completezza della identificazione dell’attrezzatura (informazioni: – indirizzo completo presso cui si trova l’attrezzatura di lavoro; dati fiscali del datore di lavoro, i riferimenti telefonici; – dati identificativi dell’attrezzatura di lavoro; indicazione del soggetto abilitato iscritto nell’elenco di cui all’art. 2 comma 4 del d.m. 11 aprile 2011; data della richiesta).
Dalla data di ricevimento della richiesta completa inizia il computo dei quarantacinque giorni entro i quali l’Inail può intervenire, effettuando direttamente la verifica oppure incaricando la ASL/ARPA, o affidando il servizio al soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro nella richiesta, scelto negli elenchi regionali Inail, reperibili sul portale Inail nella sezione “ricerca e tecnologia”.

Verifiche su apparecchiature già immese sul mercato
• In caso di apparecchi di sollevamento di tipo mobile immessi sul mercato prima del 21 settembre 1996 e privi di marcatura CE ai sensi della direttiva macchine, non ancora omologati, il datore di lavoro dovrà produrre la documentazione prevista dalla circolare n. 77 del 23 dicembre 1976 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
• Per gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile marcati CE, invece, il datore di lavoro, qualora non avesse già provveduto ai sensi del previgente regime di verifica periodica, dovrà inoltrare la comunicazione di messa in servizio dell’apparecchio all’unità operativa territoriale Inail competente, che procederà all’assegnazione della matricola (per la modulistica si veda la sezione “ricerca e tecnologia” di INAIL).
• Gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile, già sottoposti a verifiche periodiche da parte delle ASL/ARPA prima del 23 maggio 2012 (data di entrata in vigore del d.m. 11 aprile 2011) pur in assenza del libretto delle verifiche rilasciato dall’allora Ispesl, rientrano nel regime delle verifiche periodiche successive alla prima. Quindi, non è prevista la compilazione della scheda tecnica di identificazione da parte di Inail, che s’impegna a provvedere all’assegnazione della matricola, al fine di consentire una completa redazione dei verbali di verifica e il loro inserimento nella banca dati.

Riferimenti bibliografici:
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE AUTOGRÙ
Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011
INAIL 2018

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Redazione InSic

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