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Bonus Facciate, lavori di consolidamento e messa in sicurezza

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Il bonus facciate è un intervento completo per risolvere i problemi di manutenzione, accedendo alla detrazione del 90%. In questo articolo vediamo cos’è il Bonus Facciate, come funziona e quali sono i requisiti per accedere a questa agevolazione fiscale.

A cura di Natale Ventura

Con la legge di Bilancio 2020 sono state introdotte delle agevolazioni fiscali:

  • per gli interventi di efficientamento energetico
  • per gli interventi di ristrutturazione edilizia

sugli edifici e sugli impianti esistenti e per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2017.

Tra gli interventi potenzialmente migliorativi delle prestazioni energetiche degli edifici si possono individuare 4 principali strumenti di detrazione:

Che cos’è il Bonus Facciate

Il Bonus Facciate è previsto dall’Art.1 c.219-224 della legge di Bilancio 2020. Prevede una detrazione, dall’imposta lorda (IRPEF o IRES), del 90% delle spese sostenute e documentate per restauro e recupero delle facciate. Sono compresi gli interventi di riqualificazione energetica effettuati dal 1°gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.
Uno degli obiettivi di questa agevolazione è quella di migliorare il decoro dei centri urbani.

Bonus Facciate: come funziona

La detrazione può essere divisa in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Cessione del Credito e sconto in fattura

Oppure si può scegliere la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Congruità dei prezzi

Non sono previsti limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione. E’ prevista tuttavia la valutazione di congruità dei prezzi come da punto 13 dell’Allegato A del D.Intermin.6/8/2020 per gli interventi con data di inizio lavori successiva al 6 ottobre 2020.

Pagamenti

Per poter fruire del Bonus i pagamenti dovranno essere fatti mediante bonifico bancario o postale (anche online) dal quale risulti:

  • la causale del versamento,
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione,
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

Interventi in Condominio

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio, gli adempimenti necessari per poter usufruire del “Bonus Facciate” possono essere effettuati da:

  • uno dei condòmini, a tal fine delegato, oppure
  • dall’amministratore del condominio.

Questi, nella generalità dei casi, provvede a indicare i dati del fabbricato in dichiarazione e agli altri adempimenti; come avviene per le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o di efficienza energetica sulle parti comuni.
Anche per il “Bonus Facciate” l’amministratore:

  • in caso di effettivo pagamento delle spese da parte del condomino, rilascia una certificazione delle somme corrisposte,
  • attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge.
    Infine, l’amministratore deve conservare la documentazione originale, per esibirla eventualmente agli uffici che la richiedono.

Bonus Facciate: requisiti

Possono accedere al bonus:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni,
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale,
  • le società semplici,
  • le associazioni tra professionisti,
  • i contribuenti che conseguono un reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

La detrazione non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.
I beneficiari devono sostenere le spese e possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.
Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi, anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile e i conviventi di fatto.

Bonus Facciate: cosa comprende

Ecco cosa comprende il Bonus Facciate:

  • interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti;
  • rinnovo e il consolidamento della facciata esterna, inclusa la sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • balconi, ornamenti o fregi, inclusi quelli di sola tinteggiatura o pulitura, riconducibili al decoro urbano (pluviali, grondaie, parapetti, cornicioni e parti impiantistiche);
  • interventi di coibentazione delle superfici opache della facciata esterna (obbligatori per legge ogni qual volta l’intervento si ritenga influente dal punto di vista termico o interessa il rifacimento dell’intonaco per una superficie che supera il 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio).

Il Bonus Facciate spetta anche per le spese sostenute per la rimozione, impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione dei balconi nonché per la rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sottobalconi e dei frontalini e successiva tinteggiatura.

Il Bonus Facciate riguarda tutti i lavori effettuati sull’involucro opaco esterno visibile dell’edificio ossia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio sia sugli altri dello stabile: in definitiva sull’intero perimetro esterno.

Cosa non comprende

Il Bonus non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne degli edifici, se non visibili da strada o da suolo ad uso pubblico (superfici confinanti, chiostrine, cortili e spazi interni). Come detto, questa agevolazione mira a migliorare il decoro urbano e per tal motivo si limita alle parti “visibili da strada”.

Bonus Facciate: spese 2020/2021

Accedono al Bonus Facciate le spese documentate sostenute negli anni 2020/2021.

Per interventi iniziati a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 sia nel 2020, possono beneficiare del bonus solo per le spese sostenute nel 2020 e 2021 (vale la data del bonifico).

Previsto solo per gli edifici situati nelle zone A (centro storico – edilizia storica) e B (zona di completamento – edilizia residenziale consolidata) del territorio comunale.

Bonus Facciate: consolidamento

Il bonus è previsto per:

  • consolidamento, ripristino, miglioramento delle caratteristiche termiche. Anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la superficie opaca dell’edificio, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie;
  • il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e fregi.

Parliamo quindi di interventi di restauro e di risanamento conservativo e recupero dei consumi energetici negli edifici anche mediante l’esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.

Bonus facciate: messa in sicurezza

Il bonus facciate è riconosciuto per tutti gli interventi di messa in sicurezza e rifacimento della facciata dell’edificio visibile dall’esterno.
Tra questi interventi, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta 289/2020, rientrano anche quelli riferite ai balconi. In particolare, è ammesso alla detrazione del 90% anche il rifacimento della copertura del piano di calpestio dei balconi nel caso in cui la rottura delle piastrelle determina l’infiltrazione dell’acqua piovana e provoca il distacco dell’intonaco. Allo stesso modo sono detraibili tutti gli interventi effettuati sulle altre parti strutturali del balcone in quanto i balconi costituiscono parte della facciata. 

Bonus Facciate: scadenza

La legge finanziaria 2021 (L.178/2020) ha esteso il bonus facciate a tutto il 2021.

Il Fisco sottolinea che:

  • per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, per un intervento iniziato a febbraio 2021, con pagamenti effettuati sia nel 2021 che nel 2022, è possibile beneficiare del “bonus facciate” solo con riferimento alle spese sostenute nel 2021;
  • per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali è necessario far riferimento alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti;
  • per le spese relative a interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva, ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta, la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino. Per esempio, nel caso di bonifico eseguito dal condominio nel 2022, le rate versate dal condomino nel 2021, non danno diritto al “bonus facciate”. Invece, nel caso di bonifico effettuato dal condominio nel 2021, le rate versate dal condomino nel 2020, nel 2021 o nel 2022, prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2021, danno diritto al bonus).

Bonus Facciate: proroga 2022

Alla prevista scadenza del 31/12/2021, con la bozza della Legge di Bilancio 2022 sembrerebbe confermato il Bonus Facciate ma, dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, al 60% con modifiche delle condizioni per accedere al bonus legate al Decreto Antifrode (D.L.157/2021); decreto emanato dal Governo per ridurre l’accesso al bonus da parte di soggetti che non sono, in realtà, in possesso dei requisiti previsti.

Per avere accesso all’agevolazione sarà necessario presentare il visto di conformità indipendentemente dal metodo che si sceglie per ottenere la detrazione.

Resta invariata la lista degli interventi permessi.

Saranno previste misure che assicureranno una transazione in questi passaggi di aliquote in modo che chi abbia già cominciato i lavori con un’aliquota più alta o li debba completare, possa completarli con l’aliquota più alta.

Si attende la conferma definitiva, di quanto sopra esposto, con l’approvazione della suddetta Legge di Bilancio 2022.

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