Calcolo efficienza energetica in impianti di incenerimento: la nuova formula UE

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Il Ministero dell’Ambiente con Decreto interministeriale (Ambiente-Salute) n.134 del 19 maggio 2016 (in GU del 20 luglio 2016, in vigore da oggi 21 luglio) detta un Regolamento sull’applicazione del fattore climatico (CFF) alla formula per l’efficienza del recupero energetico dei rifiuti negli impianti di incenerimento. Il Decreto abroga il decreto del Ministro dell’Ambiente del 7 agosto 2013 che dava «Applicazione della formula per il calcolo dell’efficienza energetica degli impianti di incenerimento in relazione alla condizioni climatiche»

Storia del provvedimento
Fu la direttiva 2008/98/CE (art.38 comma 1) a stabilire di poter prendere in considerazione, ai fini del calcolo dell’efficienza energetica degli impianti di incenerimento, le condizioni climatiche locali, come, ad esempio, la rigidità del clima e il bisogno di riscaldamento, “nella misura in cui influenzano i quantitativi di energia che possono essere tecnicamente usati o prodotti sotto forma di energia elettrica, termica, raffreddamento o vapore”.
Il decreto ministeriale del 7 agosto 2013 diede «Applicazione della formula per il calcolo dell’efficienza energetica degli impianti di incenerimento in relazione alla condizioni climatiche» nelle more dell’emanazione, a livello europeo, di misure di attuazione del sopra citato articolo 38. Inoltre il decreto ministeriale aveva individuato un fattore di correzione fra quelli proposti nel documento «Energy recovery Efficiency in Municipal Solid Waste-to-Energy plants in relation to local climate conditions», redatto, nel maggio 2012, su incarico della Commissione europea, dall’ESWET (European Suppliers of Waste to Energy Technology) al fine di definire fattori climatici correttivi per gli inceneritori da applicare in ambito europeo.
In seguito, la direttiva (UE) 2015/1127 della Commissione, del 10 luglio 2015 ha individuato un nuovo fattore climatico di correzione per il calcolo dell’efficienza energetica degli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani (cosiddetta formula R1), diverso da quello adottato nel decreto 7 agosto 2013 (vedi il nostro aggiornamento sulla direttiva); si è reso dunque necessario un adeguamento della normativa italiana alla nuova direttiva del 2015.

Pertanto il DM 134/2016 modifica l’allegato «C» alla Parte Quarta del Codice Ambiente, in particolare la nota (4) che viene sostituita dalla nota (4) dell’allegato 1 al nuovo decreto.
In base alla nuova nota, gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica è uguale o superiore a:

– 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1° gennaio 2009,

– 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008.
E viene indicata la formula per il calcolo dell’efficienza energetica.
La nuova formula, riportata nell’allegato al DM 19/5/2016, si applica conformemente al documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per l’incenerimento dei rifiuti.

Riferimenti normativi:
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 19 maggio 2016, n. 134
Regolamento concernente l’applicazione del fattore climatico (CFF) alla formula per l’efficienza del recupero energetico dei rifiuti negli impianti di incenerimento.

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Redazione InSic

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