Cantieri: Coordinatori per l’esecuzione, il concetto di alta vigilanza

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Analizziamo alcuni importanti orientamenti giurisprudenziali sulla figura del coordinatore per l’esecuzione in cantiere. In particolare ci soffermiamo sull’alta vigilanza richiesta al coordinatore ai fini dell’addebito o meno di responsabilità per infortunio in cantiere: in analisi le sentenze della Cassazione n. 18149/2010 e n.15562/2011

Se si scorrono le rassegne giurisprudenziali in tema di sicurezza del lavoro sono mole le sentenze che si occupano della figura del coordinatore, ed in particolare del coordinatore per l’esecuzione, tanto da consentire sicuramente di affermare che proprio quest’ultimo è il soggetto maggiormente toccato da detto genere di procedimenti, ovviamente con limitato riferimento agli infortuni e comunque alle violazioni che vengono in rilievo nell’attività di cantiere.

Il Datore di lavoro, resta il principale obbligato in tema di sicurezza e continua evidentemente ad essere il soggetto maggiormente coinvolto dai procedimenti inerenti l’accertamento delle responsabilità per la violazione delle norme di prevenzione.
Il ruolo centrale del Coordinatore, quale garante della sicurezza di cantiere, specificamente gravato da fondamentali compiti di vigilanza e coordinamento, è ormai noto e, per così dire, “digerito” dagli addetti ai lavori. Più utile è, invece, passare in rassegna alcuni recentissimi arresti giurisprudenziali che hanno contribuito a chiarire alcuni profili particolari che si evidenziano con riguardo all’abituale attività del coordinatore.

In questa occasione affrontiamo l’orientamento giurisprudenziale sulla funzione di “alta vigilanza” del CSE: a riguardo si citano sentenze della Cassazione n. 18149/2010 e n.15562/2011 con le quali la giurisprudenza ha sottolineato come la funzione di vigilanza del coordinatore sia da definire “alta”, in quanto riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non si debba confondere con quella “operativa” demandata al datore di lavoro ed alle figure che da esso ricevono poteri e doveri, come il dirigente ed il preposto, e che deve esercitarsi quotidianamente con diretto riguardo alle condotte dei lavoratori.
In base a queste sentenze, nel caso di infortunio è doveroso comprendere se si tratti di un accidente contingente, scaturito estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori, che è affidato alla sfera di controllo del datore di lavoro e dei suoi collaboratori, o se invece l’evento sia riconducibile alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione, e della relativa sicurezza, rispetto alla quale al CSE è affidato il generale dovere di alta vigilanza, che non implica normalmente la continua presenza nel cantiere con ruolo di controllo sulle contingenti lavorazioni in atto, ma che certamente presuppone la verifica di carattere generale circa l’assetto delle singole lavorazioni e la relativa sicurezza. Secondo la giurisprudenza di queste sentenze, solo qualora l’infortunio sia riconducibile a carenze organizzative generali sia configurabile anche la responsabilità del coordinatore.

Tale orientamento non risulta formalmente smentito dalla giurisprudenza più recente, che però si sofferma a puntualizzare particolari compiti e doveri del CSE, che certamente ribadiscono la funzione essenziale di controllo e di conseguente intervento che a tale figura è devoluta dalle norme nell’ambito del disegno complessivo della gestione della sicurezza di cantiere.


Redazione InSic

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