Distribuzione delle responsabilità per salute e sicurezza nelle organizzazioni private e pubbliche
Sempre più spesso nelle organizzazioni grandi e complesse, si prende coscienza della necessità di operare una corretta e più parcellizzata distribuzione delle responsabilità relative alle tematiche di salute e sicurezza.
Nelle aziende private non si può far altro che utilizzare l’istituto della delega ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 81/08, avendo cura di specificare espressamente gli obblighi delegati (ad eccezione degli obblighi indelegabili di cui al successivo articolo 17 ), di individuare una figura idonea per capacità e competenze, e conferendo alla stessa strumenti efficaci per esercitare un ampio potere organizzativo, nonché un potere autonomo di spesa congruo rispetto all’esercizio delle proprie funzioni, avendo cura di formalizzare anche l’espressa accettazione della delega.
Nelle Pubbliche Amministrazioni (di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ) invece esiste una ulteriore possibilità per effettuare una congrua distribuzione di responsabilità, applicando la lettera b) del comma 1 dell’art. 2 del D.Lgs. 81/08, poiché è possibile “individuare” quali “Datori di Lavoro” (con atto ufficiale da parte dei vertici di governo) i Dirigenti ai quali “spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa….[omissis]”
Quale efficacia per la salute e sicurezza?
Se da una parte tale distribuzione di responsabilità porta enormi vantaggi in ordine all’efficacia nella gestione della Salute e Sicurezza, al contempo tale scelta introduce indubbi problemi organizzativi in relazione alla corretta attribuzione delle responsabilità quando più Datori di Lavoro/Delegati della medesima azienda devono effettuare gli adempimenti previsti al D.Lgs. 81/08.
Infatti il D.Lgs. 81/08 è pensato principalmente per le aziende private, ed in particolare per le aziende con unico Datore di Lavoro. Ogni applicazione differente necessita di un’accurata analisi organizzativa per tentare la conciliazione di alcune problematiche di conformità per così dire “applicative”.
Si immagini il classico esempio in cui in una medesima area di cantiere operino più squadre, facenti capo a diversi Datori di Lavoro della medesima azienda. Occorre individuare tra di essi il Datore di lavoro cosiddetto “Committente” e già questo, come vedremo nel seguito, può risultare tutt’altro che banale.
Il compito degli esperti di organizzazione è dunque quello di analizzare i casi di dubbia interpretazione alla luce delle leggi applicabili, per effettuare una corretta individuazione di responsabilità, e ricostruire le procedure gestionali ed operative esistenti modificandole al fine di ottemperare al meglio al dettato normativo.
Nell’articolo si indicano alcuni dei problemi incontrati in sistemi multidatoriali durante le attività di ripensamento delle procedure di organizzazione e gestione dei cantieri.
L’articolo è disponibile sul numero di Marzo della rivista Ambiente&Sicurezza sul lavoro.
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Riferimenti bibliografici:
Lavori in cantiere: le responsabilità dei Datori di Lavoro nelle Organizzazioni “Multidatoriali”
Ing. Leandro Casini
Ambiente&Sicurezza sul Lavoro
Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore