Cantieri, mancato uso dei DPI e identificazione dei garanti di fatto

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La posizione di garanzia “di fatto” può essere desunta dalla mera sollecitazione ad osservare le disposizioni sulla sicurezza sul lavoro?
Secondo la Sentenza della Cassazione Penale n. 8028 del 20.02.2018 è insufficienza la sola sollecitazione all’uso dei dispositivi di protezione come fonte di una colpa per assunzione di una posizione di garanzia di fatto, non essendo tale comportamento di per sé solo sufficiente ad integrare quell’ingerenza che la giurisprudenza di legittimità riconosce poter essere fonte di obblighi prevenzionistici.

Il commento è a cura di S. Casarrubia, tratto dalla rubrica “Rassegna della Giurisprudenza” su Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.

Il Fatto
Alcuni dipendenti di una ditta si trovavano sul tetto del capannone industriale del committente, intenti ad eseguire alcuni lavori di sistemazione della copertura affidati in subappalto, quando un lavoratore di quest’ultima impresa scivola e precipita al suolo, perdendo la vita.
L’infortunio è stato anche addebitato al direttore tecnico e capocantiere della ditta appaltatrice, “il quale non aveva esercitato poteri di controllo sull’uso dei dispositivi di sicurezza e quindi non aveva tempestivamente bloccato gli interventi in corso al momento della rimozione della fune di sicurezza”.

Secondo il giudice di merito
Il giudice di merito, pur dando atto che la posizione rivestita dal direttore tecnico e capocantiere per conto dell’appaltatore non rientra tra le posizioni di garanzia espressamente previste dalle disposizioni di legge e che lo stesso non era destinatario di una delega in tale ambito da parte dei titolari di dette posizioni di garanzia, lo ha ritenuto responsabile dell’infortunio, in base al principio di effettività (art. 299 T.U. Sic.), in quanto lo stesso aveva assunto di fatto il ruolo di preposto nel cantiere in questione.

Secondo la Corte
La Suprema Corte conferma la condanna. L’attività dell’imputato, infatti, era andata oltre la mera sollecitazione al rispetto della normativa, in quanto egli sovraintendeva quotidianamente e personalmente alle attività, impartiva istruzioni – anche quanto alla sicurezza del lavoro – e dirigeva gli operai, ponendosi, di fatto, in una posizione di garanzia antinfortunistica nei loro confronti”.

Redazione InSic

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