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Decreto PNRR-bis (DL n.19/2024): sanzioni e contrasto al lavoro irregolare. Cosa cambia?

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Il DECRETO PNRR 2024,  Decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, oltre all’introduzione della “Patente a Crediti” prevede alcune disposizioni in materia sanzionatoria, con misure di contrasto al lavoro irregolare ed inasprimento della portata sanzionatoria.

Sanzioni per violazioni nel sistema Appalti: cosa cambia?

Il Decreto prevede in particolare:

  • linasprimento delle sanzioni amministrative in materia di contrasto al lavoro sommerso in edilizia e in agricoltura, anche in coerenza con gli obiettivi del PNRR,
  • la reintroduzione e all’aggravamento delle sanzioni penali per contrastare il fenomeno della somministrazione abusiva di lavoro, spesso dissimulata da contratti di appalto e distacchi fittizi.
  • estensione della responsabilità solidale tra il committente imprenditore o datore di lavoro e l’appaltatore o il subappaltatore nei confronti dei lavoratori, anche alla figura dell’appaltatore fittizio, ovvero colui che ricorre alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati, integrando così la fattispecie della somministrazione illecita di lavoro. L’appaltatore fittizio, fino ad oggi, non era ritenuto responsabile delle violazioni in materia di lavoro non essendo il reale fruitore delle prestazioni lavorative. Pertanto, anche tale soggetto sarà tenuto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell’appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.

Imprese: arrivano le Liste di conformità dell’INL, cosa sono?

Fra gli altri provvedimenti presenti nel Decreto compare

  • Lista di conformità INL: un apposito elenco informatico, consultabile pubblicamente, in cui viene inserito il datore di lavoro, nell’ipotesi in cui, all’esito dell’accertamento ispettivo, non emergano violazioni o irregolarità in materia di lavoro, legislazione sociale e di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
    Quando si viene iscritti nella lista di conformità si accompagna il rilascio, da parte dell’INL, di un apposito attestato. L’attestato prevede che i datori di lavoro non saranno sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell’INL nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed eventuali richieste di intervento, nonché le indagini demandate dalle competenti Procure della Repubblica.

Congruità del costo della manodopera: nuovi obblighi per committenti e responsabili di progetti negli appalti privati e pubblici

Sempre il Decreto PNRR 2024 prevede una verifica di congruità del costo della manodopera nell’ambito degli appalti pubblici e privati. Si tratta di un obbligo di richiesta del certificato di congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva prima di procedere al saldo finale dei lavori.

Cosa devono fare responsabile del progetto nel settore pubblico e appaltatore nel settore privato?

Il responsabile del progetto di realizzazione dei lavori edili, negli appalti pubblici (di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro), e il committente, negli appalti privati (di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro), prima di procedere al saldo finale dei lavori, sono tenuti a verificare la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva.

Contrasto al lavoro irregolare: cosa cambia con il Decreto PNRR 2024?

In materia di Compliance aziendale, lo Stato per incentivare la regolarizzazione in materia contributiva da parte dell’azienda e di favorire nel contempo l’emersione del lavoro irregolare, prevede la riduzione delle sanzioni civili nel caso di pagamento spontaneo eseguito entro un certo termine e la possibilità di accedere al c.d. “ravvedimento operoso” nel caso in cui la denuncia della situazione debitoria sia eseguita spontaneamente da parte del datore di lavoro, prima della contestazione o della richiesta da parte dell’ente impositore.

Assunzioni INL e per l’attività ispettiva

Prevista anche l’assunzione del personale ispettivo, amministrativo e tecnico, dell’INL e del contingente dell’Arma dei Carabinieri al fine di rafforzare le attività di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per questo si autorizza

  • proroga fino al 31 dicembre 2025del le facoltà assunzionali già previste per l’INL;
  • autorizzazione per gli anni 2024-2026, dell’assunzione a tempo indeterminato di un nuovo contingente di personale (250 unità), altamente professionalizzato, nell’area vigilanza tecnica (ingegneri, architetti, biologi, etc.), mediante procedure concorsuali su base regionale;
  • rafforzamento del contingente di personale appartenente all’Arma dei Carabinieri per la tutela del lavoro (50 unità);
  • versamento di una quota parte degli introiti derivanti dai provvedimenti sanzionatori irrogati in sede di vigilanza in un apposto capitolo del bilancio del Ministero e destinarli ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sul territorio nazionale, entro il limite del 15% della retribuzione lorda annua.

Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it