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DURC e regolarità contributiva: le modifiche del Decreto PNRR-bis (DL n.19/2024)

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Il DECRETO PNRR 2024,  Decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, oltre all’introduzione della “Patente a Crediti” ed alle disposizioni di contrasto al lavoro irregolare apporta modifiche anche alla disciplina del DURC subordinando il riconoscimento di benefici normativi e contributivi all’assenza di violazioni in materia di sicurezza.

DURC cosa cambia col Decreto PNRR 2024

L’art. 29, comma 1, de D.L. n. 19/2024

  • modifica l’art. 1, comma 1175, della L. n.296/2006 subordinando il riconoscimento di benefici normativi e contributivi all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale:
  • introduce poi un comma 1175-bis, prevedendo che resti fermo il diritto ai benefici in caso di regolarizzazione delle violazioni sopra accertate (quindi anche quelle in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di sicurezza sul lavoro.

LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, 

((all’assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché)) di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

“in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione”.

Cos’è il DURC

Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è lo strumento di verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi, previsto da Testo unico di Sicurezza.
Le imprese e i lavoratori autonomi coinvolti nelle attività regolamentate dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 sui cantieri temporanei o mobili, dovranno pertanto esibire tale documento al committente o al responsabile dei lavori, unitamente alla documentazione prevista all’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008.

Il DURC attesta quindi la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell’edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili.

A seguito dell’emanazione del Decreto del Fare (D.L. 69/2013), dal 01/01/2015 il DURC per i lavori privati ha una validità di 90 giorni, mentre quello per i lavori pubblici ha una validità di 120 giorni.

Il Durc On Line sostituisce ad ogni effetto il documento unico di regolarità contributiva regolamentato dal D.M. 24 ottobre 2007, abrogato dal D.M. 30/1/2015.

Redazione InSic

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