A breve distanza dall’emanazione del Decreto sulla Patente a Punti (DM 132/2024) l’Ispettorato nazionale del lavoro, INL pubblica una Circolare esplicativa n.4/2024 che chiarisce su alcuni aspetti legati al rilascio e alla gestione della patente.
- Riportiamo di seguito alcuni dei chiarimenti più importanti dell’ispettorato sui punti del Decreto, rimandando ad una lettura integrale della Circolare per un approfondimento ulteriore su tutti punti del Decreto.
Nell'articolo
Patente a crediti: i chiarimenti INL
I chiarimenti della Circolare riguardano tutti gli articoli e gli argomenti del Decreto 132/2024, ovvero:
- Rilascio della Patente
- Revoca della patente;
- Provvedimento cautelare di sospensione della patente;
- Attribuzione dei crediti ulteriori;
- Modalità di recupero dei crediti decurtati;
- Fusioni e trasformazioni di impresa.
Passiamo di seguito in rassegna i passaggi più importanti dei chiarimenti INL.
Chi sono i soggetti tenuti a fare domanda?
INL mette in chiaro che ai sensi del Decreto 132/2024, i soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.
Ne sono esclusi
- i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.)
- le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023.
Quali requisiti per ottenere la Patente a crediti?
A proposito dei requisiti della Patente a punti previsti nel Decreto 132/2024, l’Ispettorato chiarisce che non tutti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati, tant’è che il legislatore inserisce, alle lett. d), e) e f), la precisazione “nei casi previsti dalla normativa vigente”. Per esempio, il DVR non viene richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori. Questi ultimi, peraltro, sono considerati entrambi “lavoratori autonomi” ai sensi dell’art. 89 del TUS.
Quando presentare domanda per la Patente?
L’Ispettorato conferma che il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre p.v. e sarà rilasciata in formato digitale attraverso SPID personale o CIE. A breve una prossima Nota tecnica riporterà le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta.
Come presentare domanda di Patente a crediti?
Nella Circolare viene riportato un Modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva da presentare in fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente per accertare il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del TUS, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Autocertificazione dei requisiti: fino a quando vale?
INL assicura che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere con la sola trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC. Sarà infatti indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Sospensione e revoca della Patente: quando e come avviene?
Un corposo punto della Circolare riguarda la sospensione della patente a crediti: il provvedimento di revoca, ricorda INL viene adottato sulla base di un accertamento sull’ assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente.
INL ricorda che se il requisito viene meno in un momento successivo – ad esempio l’assenza del DURC – ciò non incide sulla patente, “ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall’ordinamento”.
L’Ispettorato aggiunge anche che il provvedimento amministrativo di revoca non potrà in ogni caso prescindere da un confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione in ordine alla gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca della patente.
Quando scatta la sospensione cautelare della patente?
In base all’art.27 del TUS la sospensione cautelare scatta se si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale.
INL chiarisce che il provvedimento di sospensione va dunque rimesso al Direttore dell’Ispettorato d’area metropolitana o all’Ispettorato territorialmente competente in relazione al luogo dove si è verificato l’evento infortunistico. “Gli Uffici territoriali, prima di adottare il provvedimento, possono chiedere che la Direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro esprima un parere, non vincolante, sulla proposta di provvedimento”.
Sospensione della Patente a crediti, in quali casi?
L’attività di indagine sugli eventi infortunistici che possono determinare la sospensione della patente compete anche al personale diverso da quello dell’Ispettorato nazionale, si ricorda nella Circolare 4/2024.
Le indagini dovranno incentrarsi anzitutto sul nesso causale tra l’evento infortunistico e il comportamento, commissivo od omissivo, tenuto dal datore di lavoro, dal delegato o dal dirigente.
L’accertamento definitivo del reato è sempre rimesso all’autorità giudiziaria ma, aggiunge INL, l’organo accertatore dovrà acquisire ogni elemento utile ad individuare l’esistenza di una responsabilità diretta “almeno a titolo di colpa grave” di uno o più dei soggetti indicati secondo il criterio del “più probabile che non”, fermo restando che, laddove tali responsabilità non siano del tutto chiare e richiedano approfondimenti che possono essere effettuati solo nell’ambito di un procedimento giudiziario, la sospensione non potrà essere adottata.
Come attribuire i crediti ulteriori?
Altro punto del Decreto analizzato da INL nella Circolare 4 è l’attribuzione dei crediti ulteriori e aggiuntivi rispetto ai 30 base.
La richiesta di attribuzione di questi ulteriori crediti sulla patente, spiega INL, sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica, unitamente alle modalità operative da seguire. Per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei relativi requisiti, i crediti ulteriori saranno attribuiti con decorrenza “retroattiva”.
La Circolare 4 dettaglia poi le singole casistiche di acquisizione di crediti ulteriori (ad esempio, per storicità della azienda, attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro), specificando quanti crediti sono ottenibili nel tempo.
Come vengono decurtati i crediti della patente per operatori di cantiere?
Le decurtazioni dei crediti avvengono solo a seguito delle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis del D.lgs. n.81/2008)
Interessante, allora, la tabella contenuta nella Circolare 4/2024 di INL che ricostruisce le decurtazioni fattispecie per fattispecie prevista nell’Allegato al TUS.
Ad esempio, la “Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi” comporta la perdita di 5 punti.
Violazioni di sicurezza multiple in cantiere: quali sanzioni?
Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle sopra indicate, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave. Ai fini della decurtazione, occorrono provvedimenti definitivi come le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive e tali provvedimenti sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall’amministrazione che li ha emanati all’Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.
Cosa succede in caso di Patente a crediti sotto i 15 punti o assente
Qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti dal titolare della Patente “decurtata sotto i 15” siano superiori al 30% del valore del contratto. In tale caso, quest’ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito.
Qualora invece l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
Come e chi decide per il recupero dei crediti decurtati?
INL dice subito che le modalità tecniche per l’accreditamento dei crediti saranno comunicate a completamento della implementazione del relativo applicativo web (il Sito INL che gestirà le pratiche).
In base al D.M. 132 del 18 settembre 2024, il recupero dei crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato e dell’INAIL.
INL aggiunge che sarà composta,
- da un Dirigente INL della sede territoriale competente
- da almeno due funzionari esperti nelle materie prevenzionistiche possibilmente operanti presso il medesimo Ufficio,
- da almeno due rappresentanti della sede territorialmente competente dell’INAIL.
- Sono invitati a partecipare i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.
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Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
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