Alla luce del crollo del cantiere di Firenze che abbiamo visto nel precedente articolo e considerata la “chiamata in causa” dei soggetti cui il legislatore affida il compito di garantire l’osservanza delle misure di sicurezza in una realtà estremamente complessa quale è quella degli appalti e dei subappalti nei cantieri edili, è utile richiamare alcuni principi elaborati nel tempo, e confermati di recente, dalla prevalente giurisprudenza di legittimità.
Nell'articolo
- Il Coordinatore per la sicurezza: cosa dice la giurisprudenza di legittimità
- Il Direttore dei lavori: cosa dice la giurisprudenza di legittimità
- Per approfondire sulla sicurezza in cantiere
Il Coordinatore per la sicurezza: cosa dice la giurisprudenza di legittimità
Primo fra tutti il c.d. Coordinatore della sicurezza, cui il legislatore assegna un ruolo di vigilanza sulle attività svolte dalle diverse aziende presenti nei siti produttivi.
Con alcune recenti sentenze, la Cassazione (Cass. pen., sez.4, 12 luglio 2023, n. 30167 e da ultimo Cass. pen., sez. 4, 20 febbraio 2024, n. 7414) ha ribadito, con riferimento alle attività lavorative svolte in un cantiere edile, che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, in quanto gli spettano compiti di alta vigilanza, consistenti:
- nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori;
- nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento;
- nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS.