Carenze del PSC e responsabilità del CSE

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Proseguiamo con i commenti riportati dal procuratore G. De Falco sulla rivista Ambiente&Sicurezza sul lavoro n.6/2014, ad alcune significative sentenze sulle figure di cantiere, in particolare il CSE. In questa occasione ci occupiamo della sentenza della Cassazione penale IV sezione n. 49743 (depositata il 10.12.2013, ric. Tuozzo ed altro) sulle lacune del PSC e sulle responsabilità del coordinatore per l’esecuzione.

La vicenda
Nella sentenza si contestava al CSE (chiamato a rispondere del decesso di un operaio, unitamente al datore di lavoro dello stesso) di avere omesso di verificare la corretta applicazione delle misure di sicurezza, nonostante avesse eseguito numerosi sopralluoghi sul cantiere, in particolare in relazione ad un ponteggio, realizzato con parapetti di protezione degli impalcati in diversi tratti incompleti, in quanto privi di tavola fermapiede e di corrente intermedio, con ponteggi montati sulle facciate dell’edificio non adeguatamente ancorati, con aperture nelle solette non protette, oppure coperte con tavolati non fissati. Ciò aveva fatto sì che un operaio, allorché era intento a lavorare sul ponteggio posto sulla facciata esterna del fabbricato oggetto dei lavori di ristrutturazione in corrispondenza dell’ultimo piano fuori terra dell’edificio (all’altezza di circa otto metri da terra), presumibilmente occupato a realizzare l’impalcatura di un cornicione e la sua parte sottostante, proprio a causa del fatto che l’ultimo piano utile del ponteggio era sprovvisto di tavola fermapiede fino alla quinta stilata da destra ed era altresì privo, in parte, di corrente intermedio, cadesse nel vuoto.

Il commento
La sentenza è partita dalla considerazione che in tema di infortuni sul lavoro il coordinatore per la progettazione ha essenzialmente il compito di redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), che contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, apprestamenti ed attrezzature per tutta la durata dei lavori, mentre il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha, tra gli altri, i compiti di verificare, con opportune azioni di coordinamento e di controllo, l’applicazione delle disposizioni del PSC, di verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), piano complementare di dettaglio del PSC, che deve essere redatto da ciascuna impresa presente nel cantiere e di adeguare il piano di sicurezza in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute.

La Cassazione ha osservato che si tratta di figure le cui posizioni di garanzia si articolano tra loro in modo complementare ed ha, in applicazione di tale principio, citato e ribadito un precedente (di cui alla sentenza della sezione IV n. 18472 del 8.5.2008) in cui la Corte, in un caso nel quale l’imputato rivestiva entrambe le qualifiche, ha ritenuto che le lacune del piano di sicurezza redatto in qualità di coordinatore per la progettazione – giustificabili con riferimento al momento della predisposizione del piano, antecedente all’effettiva esecuzione dei lavori – avrebbero dovuto essere colmate attraverso una concreta e puntuale azione di controllo, che competeva allo stesso imputato in qualità di coordinatore per l’esecuzione, e la cui omissione comportava la sua responsabilità in ordine al sinistro verificatosi.
È indubbio pertanto, che l’obbligo di adeguamento del PSC, fissato dalla norma con riferimento all’evoluzione dei lavori e ad eventuali varianti, deve, ancor prima, essere osservato allorquando risulti, già all’avvio della fase esecutiva, che il piano presenta, alla luce della situazione concreta in cui le lavorazioni sono destinate a svolgersi, carenze e/o inadeguatezze. Il PSC, proprio per le finalità di sicurezza che lo contraddistinguono, non può infatti assumere una dimensione per così dire statica, ma necessita di adeguamento in ragione di ogni circostanza, originaria o sopravvenuta, che ne manifesti l’inadeguatezza ai fini di prevenzione.

Per saperne di più:
Le conclusioni qui riportate sono tratte da
“Sicurezza in cantiere: la Cassazione si esprime sulle responsabilità del CSE”
G. De Falco (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone)
Ambiente&Sicurezza sul lavoro n.6/2014.

Redazione InSic

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