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Caro Bollette: in Gazzetta la Legge di conversione del Decreto Energia (DL n.17/21)

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In Gazzetta Ufficiale la LEGGE 27 aprile 2022, n. 34 di conversione del DL Energia, l’atteso DECRETO-LEGGE 1 marzo 2022, n. 17 (QUI IL TESTO COORDINATO con le modifiche intervenute in sede di conversione) con le misure urgenti sul contrasto ai rincari nel settore elettrico e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali con provvedimenti che toccano l’automotive e la produzione di microchip. In vigore dal 2 marzo 2021, è stato anticipato dal Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2022 insieme al Decreto che regola la cessione dei crediti in edilizia.

Di seguito, gli obiettivi del Decreto e segnaliamo le principali disposizioni in materia di caro-bollette, promozione delle rinnovabili e ai bonus edilizia, con riferimento alla cessione del credito.

Decreto Energia: DL 17/2022: che cosa prevede?

  • il Decreto-legge 17/22 sul contenimento dei costi dell’energia e per il rilancio industriale:
    • stanzia risorse pluriennali, fino al 2030, con l’obiettivo di favorire la transizione verde, la ricerca, la riconversione e riqualificazione dell’industria del settore automotive;
    • stanzia fondi pluriennali, fino al 2030, per la produzione nazionale di microchip;
    • introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. Le misure ammontano a quasi 8 miliardi, di cui circa 5,5 saranno destinati a fare fronte al caro energia e la restante parte invece a sostegno delle filiere produttive che stanno soffrendo maggiormente in questa fase.

Caro bollette: gli interventi del Governo

Il Decreto-legge è il secondo intervento in materia di caro-energia. Il primo ha previsto interventi per ridurre la pressione per il “caro bollette” con 1,2 miliardi (III trimestre 2021), 3,5 miliardi (IV trimestre 2021) e 5,5 miliardi (I trimestre 2022 nel DL Sostegni Ter).  

Il Governo all’art. 1 del DL n.17/22 stabilisce:

  • l’azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle
    • utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW,
    •  alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico, 
  • la riduzione dell’Iva al 5% e degli oneri generali per il settore gas (art.2);
  • il rafforzamento del bonus sociale per le famiglie con ISEE di circa 8.000 euro o di 20.000 nel caso di famiglie numerose e il credito d’imposta per le imprese energivore (art.4).

Introduce, inoltre, un nuovo contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in favore delle imprese gasivore (art.5).

Accellerazione delle sorgenti rinnovabili

In “Prospettiva” il Governo  include un poderoso programma di accelerazione sul fronte delle sorgenti rinnovabili, in particolare per il fotovoltaico, con un intervento di semplificazione per l’installazione sui tetti di edifici pubblici e privati e in aree agricole e industriali.

In particolare:

  • l’art. 9 contiene le Semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, in modifica all’articolo 7-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: in base all’art. l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonche’ nelle relative pertinenze, e’ considerata intervento di manutenzione ordinaria e non e’ subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati;
  • l’art. 10 annuncia un prossimo decreto che individuerà un modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW;
  • l’art. 11 prevede alcune semplificazioni per lo sviluppo del fotovoltaico in area agricola e l’art. 12 per impianti in aree idonee;
  • l’art. 13 introduce norme volte a garantire il rispetto delle aree sottoposte a vincoli ambientali nelle more dell’individuazione delle aree idonee per gli impianti offshore;

Segnaliamo inoltre, nel provvedimento

  • l’Art. 14 con il Contributo sotto forma di credito d’imposta per l’efficienza energetica nelle regioni del Sud
  • l’Art. 15: le Semplificazioni per impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso;
  • Art. 17, la Promozione dei biocarburanti da utilizzare in purezza;
  • Art. 19 le Disposizioni di supporto per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione.

Semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili

L’articolo 9 modifica l’articolo 6, comma 9-bis, del D.lgs. n. 28/20112 per consentire la realizzazione, previa procedura abilitativa semplificata, anche degli impianti fotovoltaici con potenza fino a 20 MW connessi in alta tensione (non più, dunque, solo se connessi in media tensione), qualora localizzati in aree industriali o commerciali, in discariche o in cave esaurite, sempre che sia completata l’attività di recupero e di ripristino ambientale previste dal titolo autorizzatorio. La norma esclude, inoltre, gli impianti fotovoltaici con potenza fino a 20 MW connessi in media o alta tensione, da realizzarsi nei medesimi siti, dall’obbligo di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, salvo che ricadano in aree non idonee per specifiche ragioni di tutela ambientale o paesaggistica.

Bonus edilizia: la cessione del credito di imposta

Il decreto n.17/2022 convertito con Legge n.34/2022

  • interviene sull’articolo 121 del DL 34/2020, consentendo alle banche e agli enti finanziari una ulteriore cessione del credito rispetto al numero massimo di cessioni previsto dalla normativa vigente. In tale ipotesi, il cedente è in ogni caso responsabile solidalmente per il recupero dell’importo (articolo 29-bis);
  • rimanda al 15 ottobre 2022 il termine per la comunicazione dell’opzione per l’applicazione dello sconto sul corrispettivo o della cessione del credito da parte dei soggetti IRES e soggetti titolari di partita IVA il cui termine di presentazione della dichiarazione scade il 30 novembre 2022 (articolo 29-ter).

Cessione del Credito: le reazioni del mondo edile

Ricordiamo che su questo provvedimento si sono espresse le sigle di settore, preoccupate degli effetti destabilizzanti per il settore in particolare il CNi e la Rete professioni tecniche che ha rimarcato come solo il 3% delle presunte frodi siano riconducibili al Superbonus.

Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it