Carri merci: incentivi per ammodernamento e abbattimento rumore

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Con Decreto del 7 gennaio 2019 del Ministero delle Infrastrutture si indicano le modalità di concessione dei contributi per il finanziamento degli interventi per l’ammodernamento, il rinnovo e la ristrutturazione dei sistemi frenanti dei carri merci immatricolati prima del 1° gennaio 2015, per l’abbattimento del rumore generato da tali carri.
Gli interventi sono finalizzati ad incentivare la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dal trasporto ferroviario delle merci e l’adeguamento graduale dei veicoli esistenti con l’adozione di soluzioni tecniche certificabili o approvate in ambito europeo che consentano, tra le soluzioni disponibili economicamente più vantaggiose, il rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 321/2013 (STI carri) così come modificato dai regolamenti (UE) n. 1236/2013 e 2015/924 e dal regolamento (UE) n. 1304/2014 per i sistemi frenanti a bassa rumorosità.

I contributi

Il decreto si applica agli interventi effettuati negli anni 2018, 2019 e 2020 sui carri merci che effettuano trasporti sulla rete ferroviaria nazionale. I contributi a valere sul fondo di 20 milioni di euro istituito nello stato di previsione del Ministero per l’anno 2018, verranno erogati a ciascun beneficiario che ne abbiano fatto richiesta nell’anno successivo a quello di intervento, nei limiti delle risorse disponibili e secondo le modalità previste nel DM di cui al presente decreto. 07/01/2019. Il Ministero ha trasferito al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale RFI S.p.a. le risorse finanziarie per la successiva erogazione dei contributi ai beneficiari.

I beneficiari<7h2>I beneficiari sono i detentori di carri merci e le imprese ferroviarie con sede nell’ambito dello Spazio economico europeo, non in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, che abbiano fatto apposita domanda e i cui contributi eventualmente percepiti da altre fonti di finanziamento pubblico nazionale, regionale, di enti locali o altri Stati membri per la medesima tipologia di intervento non abbiano superato il limite di cui all’art. 5, comma 3.
Il contributo viene calcolato sulla base del numero degli assi del carro merci oggetto dell’intervento e in ragione degli effettivi chilometri percorsi sul territorio italiano, entro i dodici mesi successivi alla data dell’intervento (si veda nel dettaglio l’articolo 5 per la quantificazione numerica).
Entro il mese successivo a ciascun trimestre il Gestore dell’infrastruttura comunicherà ai beneficiari, ciascuno per la parte che lo riguarda, e al Ministero, il chilometraggio che risulta essere stato percorso sulla rete nazionale da ciascun carro oggetto di intervento nel periodo considerato e gli inserimenti effettuati sul sistema informatico del Gestore dell’infrastruttura da parte di ciascuna impresa ferroviaria dei carri oggetto di intervento. Entro il mese di febbraio dell’anno successivo all’intervento, a consuntivo, il Gestore dell’infrastruttura comunica al Ministero ed ai beneficiari anche in formato excel i dati consolidati in forma aggregata.
In relazione alle modifiche sul sistema frenante dei carri i richiedenti provvederanno all’acquisizione delle necessarie certificazioni di conformità ed autorizzazioni ove necessarie che potranno essere richieste dal Ministero nell’ambito dell’attività di vigilanza (art.6).

Verifiche e controlli

All’art.7 del DM 07/01/2019 si ricorda che il Ministero può effettuare verifiche ispettive e documentali presso i beneficiari, le imprese ferroviarie, gli ECM ed in generale presso i soggetti che hanno effettuato gli interventi sui carri oggetto di contribuzione e sui carri stessi. Qualora dalle verifiche dovessero risultare situazioni difformi rispetto a quanto dichiarato, fermo restando le ricadute penali, i soggetti responsabili sono tenuti alla restituzione degli importi indebitamente percepiti. I beneficiari, a loro volta, sono tenuti a conservare la documentazione economica a dimostrazione delle spese sostenute per gli interventi e le evidenze che il chilometraggio oggetto di contribuzione sia stato percorso nei dodici mesi dall’intervento. Gli oneri per effettuare le relative verifiche ispettive o documentali gravano nella misura massima del 5 per mille del fondo trasferito al gestore dell’infrastruttura.

Riferimenti normativi:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 7 gennaio 2019
Criteri e modalità per la concessione di contributi per il finanziamento degli interventi per l’ammodernamento, il rinnovo e la ristrutturazione dei sistemi frenanti dei carri merci, per l’abbattimento del rumore generato da tali carri. (19A02976)
(GU n.111 del 14-5-2019)

Redazione InSic

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