Cassazione: raffinerie, il datore di lavoro deve redigere il POS

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Nella sentenza n. 4120, del 28 gennaio 2013 si discuteva la responsabilità del proprietario di una raffineria per non aver elaborato il Piano Operativo di Sicurezza.
Il proprietario di una raffineria era stato condannato per non avere elaborato ed esibito il piano operativo di sicurezza per le operazioni, e perché il documento di valutazione del rischio non conteneva la relazione per la valutazione dei rischi per le fasi lavorative nello stabilimento: in particolare non erano state evidenziate le misure di prevenzione e protezione delle fasi operative con l’uso di gru per lavori in altezza.
Inoltre, alcuni dei suoi lavoratori si erano infortunati nell’effettuare proprio i lavori in altezza, in quanto non utilizzavano le cinture di sicurezza assicurate a parti stabili del cestello della gru e la gru non era stata usata in modo adeguato.
La Cassazione, confermando la sentenza d’appello, sostiene che la redazione del POS doveva avvenire e a cura dell’imputato, quale datore di lavoro. Costui, secondo la Cassazione ha violato la norma di cui all’art. 4, comma 2 ed al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 89, “in quanto é il datore di lavoro che redige il piano operativo di sicurezza” e richiama sentenze a sostegno di detta tesi (Cass. sez. 4^, 9 ottobre 2008 n. 43111 e Cass. sez. 4^, 8 giugno 2010 n. 31679).
Inoltre, il Collegio precisa che proprio il c.t.u., la cui relazione era stata prodotta dalla difesa, aveva evidenziato che nel manuale del “ponte svilupparle” era indicato l’obbligo di indossare e agganciare le cinture di sicurezza durante l’uso del ponte: il che logicamente attesta che non ricorreva fattispecie in cui le cinture non dovessero essere utilizzate perché sostituite da altri dispositivi di sicurezza.
Infine, sempre confermando le conclusioni della sentenza d’appello, la Corte rileva che secondo il libretto d’uso, il mezzo di sollevamento gru esigeva per le operazioni di sollevamento la presenza di due operatori, uno sul cestello e l’altro a terra per ogni manovra di emergenza. Nel caso di specie i due operatori impiegati non adoperavano i comandi della gru “anche perché nulla sapevano del funzionamento della stessa, essendo informato unicamente il cd. “lavoratore a caldo”.

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Redazione InSic

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