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Certificati Bianchi non derivanti da progetti di efficienza energetica: adottata nuova Guida operativa

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Dopo aver pubblicato la guida sui Certificati Bianchi (approvata con Decreto direttoriale 30 aprile 2019), il MISE con Decreto direttoriale 9 maggio 2019 approva una nuova Guida operativa per l’emissione dei Certificati Bianchi non derivanti da progetti di efficienza energetica. Indica le modalità per le richieste di emissione e di riscatto dei Titoli di efficienza energetica (di seguito “TEE”) di cui al comma 1 dell’articolo 14-bis e le relative tempistiche di regolazione delle somme spettanti ai Soggetti Obbligati per il riscatto dei TEE (comma 5).

Il Documento è stato redatto ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14-bis del DM 11 gennaio 2017 (DM Certificati Bianchi), così come modificato e integrato dal successivo DM 10 maggio 2018, ed è adottata dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) per l’emissione, nei confronti dei Soggetti Obbligati definiti dall’articolo 3 del Decreto dei Certificati Bianchi o Titoli di efficienza energetica (TEE).
Le operazioni svolte dal GSE ai sensi dell’articolo 14-bis del DM Certificati Bianchi, e riguardanti i Certificati Bianchi non derivanti da progetti di efficienza energetica, non costituiscono attività di compravendita ma sono da intendersi come attività di messa a disposizione dei Certificati Bianchi, spiega il Ministero del Decreto che adotta la Guida.
Le operazioni relative all’emissione e annullamento dei TEE vengono effettuate dal GSE mediante il portale web CB o, in via transitoria, tramite modalità alternative che saranno rese pubbliche dal GSE sul proprio sito istituzionale; per gli aspetti operativi si rimanda pertanto al manuale d’uso contenente il dettaglio delle funzionalità del Portale.

La richiesta di emissione, da parte dei Soggetti Obbligati, dei TEE relativi all’anno d’obbligo in corso può essere effettuata nel periodo dal 15 maggio al 31 maggio (data di scadenza del relativo anno d’obbligo) mediante le medesime modalità e funzionalità previste per la richiesta di annullamento dei TEE ai fini dell’assolvimento dell’obbligo, utilizzando il relativo modello, opportunamente adattato ed integrato, che verrà reso disponibile sul Portale o, in via transitoria, tramite modalità alternative rese pubbliche dal GSE sul proprio sito istituzionale.
Il valore unitario di emissione dei TEE non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza, che in ogni caso non può eccedere i 15 euro, è pari alla differenza tra 260 euro e il valore del contributo tariffario definitivo relativo all’anno d’obbligo, determinato e pubblicato dall’Autorità di regolazione energia reti e ambiente (ARERA).

Ai sensi di quanto previsto al comma 5 dell’articolo 14-bis del Decreto il GSE tiene contabilità separata, per ciascun Soggetto Obbligato, dei TEE non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica oggetto di riscatto dandone evidenza alla CSEA che, secondo proprie modalità, provvede alla regolazione delle somme spettanti ai Soggetti Obbligati per il riscatto dei TEE tramite un conguaglio a valere sul versamento del contributo tariffario relativo all’anno d’obbligo.

Redazione InSic

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