Richiesto l’impegno del Tavolo Tecnico presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per la revisione del DPR 380 circa l’individuazione delle “zone a bassa sismicità e per l’adozione di un provvedimento d’urgenza che chiarisca su competenze di Stato e Regioni in materia.
Secondo gli Enti Locali alcune sentenze di Cassazione (Corte di Cassazione Penale n. 56040 del 5/07/2017 e n. 2118 del 14/11/2017) hanno classificato aree a bassa sismicità quelle inserite in zona 4 determinando così rilevanti conseguenze sugli edifici pubblici realizzati nelle aree in zona 3 antecedentemente considerate, su indirizzo del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, aree a bassa sismicità. “Siffatta interpretazione resa dalla Cassazione penale, potrebbe, infatti, metterne in discussione la sicurezza e quindi l’uso con rilevanti conseguenze”.
In particolare, poi, le Regioni rilevano due orientamenti diversi in materia: secondo la Corte di Cassazione Penale, in virtù del combinato disposto degli artt. 83 e 94 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, le “zone a bassa sismicità” ovvero quelle di minor rischio sismico sono solo quelle rientranti nella zona sismica 4; secondo quanto disposto dall’OPCM n. 3274/2003, le “zone a bassa sismicità” sono, invece, le zone sismiche 3 e 4.
Pertanto, le Regioni hanno dato la propria disponibilità al Governo per due possibili azioni: la prima è l’adozione di un provvedimento provvisorio con forza di legge che elimini l’ambiguità delle attuali regole in materia sismica in relazione ai ruoli e alle funzioni di Stato, Regioni ed Enti Locali per quanto attiene alla definizione dei criteri necessari per la puntuale individuazione delle zone a bassa sismicità e la definizione dei livelli di sicurezza accettabili per le costruzioni esistenti. Un provvedimento che avrà i caratteri di necessità e urgenza e che, nelle more della formazione e approvazione della nuova legge sulla “Disciplina delle Costruzioni”, chiarisca l’esatta interpretazione degli articoli 83 e 94, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, circa l’individuazione delle “zone a bassa sismicità” oggetto di interventi edilizi, anche tenendo conto dei due diversi orientamenti.
La seconda azione da intraprendere è invece impegnare il Tavolo Tecnico presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per la revisione del citato D.P.R. n. 380/2001 per l’introduzione di norme specifiche che eliminino l’ambiguità delle attuali regole in materia sismica in relazione ai ruoli e alle funzioni dello Stato e delle Regioni ed Enti Locali. In particolare per quanto attiene alla definizione dei criteri necessari per la puntuale individuazione delle zone a bassa sismicità e la definizione dei livelli di sicurezza accettabili per le costruzioni esistenti.
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