In Gazzetta Ufficiale i due decreti che regolano il funzionamento del Collegio consultivo tecnico, l’organo tecnico per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, presente presso ogni stazione appaltante.
- DECRETO del Ministero delle infrastrutture 17 gennaio 2022 contiene le Linee Guida per l’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico;
- DECRETO del Ministero delle infrastrutture 1° febbraio 2022: istituisce l’Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell’attività dei collegi consultivi tecnici (svolge le funzioni di cui al par. 8 delle Linee guida).
Vediamo di seguito cos’è il Collegio consultivo tecnico (CCT), quando è obbligatorio, i compiti, le attribuzioni e le sue attività per le stazioni appaltanti anche in forma di FAQ. Le informazioni sono desunte dalle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture.
Nell'articolo
Collegio consultivo tecnico: quando costituirlo?
Il ricorso alla costituzione del Collegio (CCT) è regolato all’art. 6 del DL 76/2020 e riguarda esclusivamente gli affidamenti di lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche inclusi i lavori di manutenzione straordinaria.
Sono pertanto esclusi gli affidamenti relativi a forniture e servizi. L’importo di riferimento è quello dei lavori a base d’asta determinato sulla base dei criteri di cui all’art. 35, commi 4 e 5, del codice.
Nel caso di contratti misti, la costituzione del CCT è disposta ogni qualvolta la parte dei lavori supera la soglia comunitaria (il CCT può comunque conoscere delle questioni riguardanti l’intero contratto).
Nel caso di accordi quadro stipulati con un singolo operatore economico l’importo di riferimento è quello dell’accordo quadro stesso. Nel caso di accordi quadro stipulati con più operatori economici, l’importo di riferimento è quello dei singoli accordi attuativi.
Quando un’opera può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, la costituzione del CCT è obbligatoria con riferimento ai soli lotti di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del codice, senza riguardo al valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.
Per i lavori in esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020 di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del codice, le parti sono tenute a stipulare un apposito atto aggiuntivo nel quale procedono all’individuazione della tipologia di questioni deducibili al CCT, con gli effetti di cui all’art. 808-ter del codice di procedura civile, anche già pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020, purché non già definite.
Per i lavori di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del codice, ivi compresi quelli in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020, è raccomandata la sottoscrizione dalle parti di apposito accordo, con il quale esse assumono l’impegno di costituire il CCT, qualora l’importo dei lavori venga a superare la soglia comunitaria a seguito di varianti o altre modifiche del contratto.
In base alle Linee guida di cui al Decreto 17 giugno 2022, nei casi in cui sia stato nominato il CCT ai e si proceda alla sua costituzione anche per la fase di esecuzione, sarà necessario un accordo con l’operatore economico aggiudicatario, che dovrà comunicare se intende sostituire o confermare, in tutto o in parte, i nominativi dei componenti prescelti dalla stazione appaltante nella fase antecedente all’esecuzione delle opere entro il termine di dieci giorni dall’avvio dell’esecuzione.
Quando è obbligatorio il CCT?
Per la realizzazione di lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, la costituzione del CCT è obbligatoria e anche se affidati sulla base di una disciplina previgente al codice.
Quando il CCT è facoltativo?
CCT può essere costituito in via facoltativa nei seguenti casi:
a) per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria. In tal caso le parti sono tenute a precisare quali compiti intendono attribuire al CCT tra quelli previsti all’art. 5 e all’art. 6, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 76/2020;
b) per lavori di qualsiasi importo, nella fase antecedente l’affidamento (ante operam), ai sensi dell’art. 6, comma 5, del decreto-legge n. 76/2020, per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura, comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere, le clausole e condizioni del bando o della lettera di invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione. La costituzione ante operam è raccomandata per le opere finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC).
L’attivazione del CCT deve intervenire prima dell’avvio dell’esecuzione dei lavori o comunque non oltre dieci giorni da tale data.
La costituzione del CCT prima dell’approvazione della variante, così da poter disporre del parere del CCT già nella fase preparatoria dell’atto aggiuntivo al contratto.
Il CCT va sciolto entro trenta giorni dalla data della sottoscrizione dell’atto unico di collaudo tecnico-amministrativo, salvo che non sussistano richieste di pareri o di determinazioni in merito allo stesso collaudo. Può avvenire in ogni momento laddove il CCT non sia obbligatorio.
Collegio consultivo tecnico: nomina
I componenti del CCT sono nominati da ciascuna delle parti, anche di comune accordo, e sono individuati dalle stesse, anche tra il proprio personale dipendente, ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 76/2020 e dalle linee guida. Il terzo o il quinto componente del CCT, con funzioni di presidente, è individuato dai componenti del CCT già nominati dalle parti. (vedi paragrafo 2).
In caso di mancato accordo la designazione è effettuata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse
L’inottemperanza dell’obbligo di costituzione del CCT, ovvero il ritardo nella costituzione dello stesso, nel caso di affidamenti superiori alla soglia comunitaria, comporta la violazione dell’obbligo di cui all’art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 76/2020 ed è valutabile sia ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l’operatore economico, sotto il profilo della c.d. buona fede contrattuale.
Se la costituzione del CCT non sia intervenuta nei termini previsti, il responsabile dell’unità organizzativa esercita il potere sostitutivo ad esso conferito dalla legge e dai regolamenti dell’organo di governo della stazione appaltante, nei termini ridotti di cui all’art. 2, comma 9-ter, della legge n. 241/1990.
Caratteristiche dei componenti del CCT
La nomina dei componenti del CCT, anche se effettuata a favore di soggetti esterni alla stazione appaltante non richiede lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica
Oltre al principio di rotazione e di trasparenza vanno rispettati criteri indicati ai punti 2.4 e 2.5 per le caratteristiche professionali dei componenti. Le stazioni appaltanti possono costituire elenchi di soggetti in possesso dei necessari requisiti.
Requisiti professionali del presidente e dei componenti
I componenti del CCT sono scelti tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguati alla tipologia dell’opera, delle concessioni e degli investimenti pubblici, maturata anche in relazione a quanto indicato all’art. 6, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 76/2020, favorendo per quanto possibile la multidisciplinarità delle competenze.
Per i dettagli si veda il punto 2.4 delle Linee guida per i requisiti specifici di Presidente e membri e il punto 2.5 per i casi di incompatibilità dei membri e del presidente.
Il CCT è costituito da tre o cinque componenti (punto 2.6). La costituzione del CCT con cinque componenti, è necessaria se le parti attribuiscono alle decisioni del CCT natura di lodo arbitrale, salvo che le stesse parti ritengano che non ricorrano i presupposti della complessità dell’opera e della eterogeneità delle competenze (richiesti dal comma 2 dell’art. 6 del decreto-legge n. 76/2020).
Il CCT si intende istituito al momento dell’accettazione dell’incarico da parte del presidente (punto 3 delle Linee Guida). entro i successivi quindici giorni dalla accettazione i componenti il CCT sottoscrivono un verbale (regolato al punto 3.1) attestante l’avvenuta costituzione del Collegio alla presenza del responsabile del procedimento e del rappresentante dell’operatore economico affidatario
Funzioni e compiti del CCT
Al punto 3.2.1. si specifica che il CCT ha una funzione preventiva di risoluzione di tutte le controversie e le dispute che possano rallentare o compromettere l’iter realizzativo dell’opera pubblica o comunque influire sulla regolare esecuzione dei lavori, ivi comprese quelle che possono generare o hanno generato riserve.
Come opera il CCT?
Il CCT può operare come collegio arbitrale solo se il consenso in tal senso sia stato ritualmente prestato dalle parti.
In ogni caso il CCT non può esprimersi con efficacia di lodo irrituale sulle questioni oggetto di parere obbligatorio e con l’efficacia di lodo arbitrale sulle sole questioni che possono essere oggetto di solo parere facoltativo o di quelle che sono oggetto di parere obbligatorio. In ogni caso il CCT, sia che si esprima con parere o con determinazione avente efficacia di lodo irrituale, in caso di sospensione dei lavori è tenuto a indicare le modalità attraverso cui i lavori possono eventualmente proseguire anche con specifico riferimento alle aree del cantiere non direttamente interessate dalla sospensione.
Qual è lo scopo del CCT?
Il CCT deve accompagnare l’intera fase di esecuzione, dall’avvio dei lavori e fino al collaudo degli stessi, per intervenire in tempo reale su tutte le circostanze che possano generare problematiche incidenti sull’esecuzione (punto 4 delle Linee Guida).
Per le opere comprese o finanziate in tutto o in parte nell’ambito del PNRR e del PNC, il CCT è tenuto a fissare riunioni periodiche per rimanere informato sull’andamento dei lavori e a formulare osservazioni che la stazione appaltante o il Commissario sono tenuti a trasmettere immediatamente al Consiglio superiore dei lavori pubblici ai fini del monitoraggio sul rispetto del cronoprogramma del PNRR.
In nessun caso il CCT può intervenire autonomamente o emettere pareri in assenza dei quesiti di parte; l’inosservanza di tale divieto comporta la nullità delle determinazioni eventualmente assunte. Se l’appaltatore, al fine di non incorrere in decadenze, iscriva riserve senza formulare anche il relativo quesito al CCT, il quesito deve essere formulato dal responsabile del procedimento se la riserva è tale da incidere sulla regolare esecuzione dei lavori.
Svolgimento dei compiti del CCT
In base al punto 5 delle Linee Guida, il CCT informa le parti, il responsabile del procedimento e la commissione di collaudo tecnico-amministrativo circa le attività di propria competenza. I CCT definiscono, tenuto conto dell’oggetto e della complessità dell’appalto la periodicità e modalità di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi.
Quanto alla conduzione delle audizioni, il CCT non è tenuto ad osservare specifiche formalità, se non quelle necessarie per garantire l’effettività del contraddittorio.
Pareri e determinazioni del CCT: quanto valgono?
Al punto 5.2 si parla anche del rilascio dei pareri e delle determinazioni, attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto indirizzato direttamente al CCT e all’altra parte. Mentre il punto 6 regola il rapporto tra il CCT e gli altri rimedi per la risoluzione delle controversie.- gneralmente il CCT svolge una funzione generale di supporto e assistenza alle parti nel corso dell’esecuzione dell’opera fin dall’avvio dei lavori, al fine di prevenire l’insorgere o di risolvere tempestivamente le questioni che possano costituire ostacolo alla celere esecuzione a regola d’arte.
Come visto ha però anche attribuzioni per il lodo contrattuale: pertanto la sua decisione vale come accordo bonario.
Con specifico riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020, il CCT può assumere determinazioni o rendere pareri solo su questioni che non siano già state devolute all’autorità giudiziaria o per le quali non siano in corso procedure di accordo bonario.
Collegio consultivo tecnico: art. 6 DL 76/2020
Il Collegio consultivo tecnico è regolato dall’art. 6 del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n. 228) in vigore dal 17 luglio 2020
Art. 6 Collegio consultivo tecnico 1. Fino al 30 giugno 2023 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e' obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 ((nonche' di)) rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia gia' iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico e' nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data. 2. Il collegio consultivo tecnico e' formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessita' dell'opera e di eterogeneita' delle professionalita' richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal primo periodo, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo e' designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle citta' metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente. All'atto della costituzione e' fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto. 3. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo puo' operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e puo' procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio puo' altresi' convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilita' del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico e' causa di esclusione della responsabilita' del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volonta' espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che puo' essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del collegio consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonche' al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilita' degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. 4. Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1 le parti possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche stabilire l'applicabilita' di tutte o parte delle disposizioni di cui all'articolo 5. 5. Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile unico del procedimento, possono costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonche' la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, e dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In tale caso due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente e' nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle citta' metropolitane per le opere di interesse locale. Ferma l'eventuale necessita' di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del presente comma non sono incompatibili con quelle di componente del collegio nominato ai sensi del comma 1. 6. Il collegio consultivo tecnico e' sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne e' obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti. Nelle ipotesi in cui ne e' obbligatoria la costituzione, il collegio puo' essere sciolto dal 31 dicembre 2021 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti. 7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualita' e alla tempestivita' delle determinazioni assunte. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni e' prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso e' liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto e di quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 8-ter. Non e' ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste. ((7-bis. In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare: a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l'importo corrispondente allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale e' ridotta allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro; b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l'importo corrispondente allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale e' ridotta allo 0,4 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro)) 8. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non puo' ricoprire piu' di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non puo' svolgere piu' di dieci incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione e' causa di decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante puo' assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio. 8-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida volte a definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, i requisiti professionali e i casi di incompatibilita' dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessita' dell'opera, nonche' all'entita' e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualita' delle determinazioni assunte, le modalita' di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflativi e contenziosi esistenti. Con il medesimo decreto, e' istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attivita' dei collegi consultivi tecnici. A tale fine, i Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all'Osservatorio gli atti di costituzione del collegio e le determinazioni assunte dal collegio, entro cinque giorni dalla loro adozione. Ai componenti dell'osservatorio non spettano indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore dei lavori pubblici disponibili a legislazione vigente 9. Sono abrogati i commi da 11 a 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
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Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
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