Collegio Consultivo Tecnico: cos’è, cosa fa, come funziona e quando è obbligatorio?

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In Gazzetta Ufficiale i due decreti che regolano il funzionamento del Collegio consultivo tecnico, l’organo tecnico per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, presente presso ogni stazione appaltante.

Vediamo di seguito cos’è il Collegio consultivo tecnico (CCT), quando è obbligatorio, i compiti, le attribuzioni e le sue attività per le stazioni appaltanti anche in forma di FAQ. Le informazioni sono desunte dalle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture.

Collegio consultivo tecnico: quando costituirlo?

Il ricorso alla costituzione del Collegio (CCT) è regolato all’art. 6 del DL 76/2020 e riguarda esclusivamente gli affidamenti di lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche inclusi i lavori di manutenzione straordinaria.

Sono pertanto esclusi gli affidamenti relativi a forniture e servizi. L’importo di riferimento è quello dei lavori a base d’asta determinato sulla base dei criteri di cui all’art. 35, commi 4 e 5, del codice.

Contratti misti: va costituito il Collegio?

Nel caso di contratti misti, la costituzione del CCT è disposta ogni qualvolta la parte dei lavori supera la soglia comunitaria (il CCT può comunque conoscere delle questioni riguardanti l’intero contratto).

Contratti stipulati in accordo quadro: cosa fa il CCT?

Nel caso di accordi quadro stipulati con un singolo operatore economico l’importo di riferimento è quello dell’accordo quadro stesso. Nel caso di accordi quadro stipulati con più operatori economici, l’importo di riferimento è quello dei singoli accordi attuativi.

Appalti per lotti distinti: obbligatorio il CCT?

Quando un’opera può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, la costituzione del CCT è obbligatoria con riferimento ai soli lotti di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del codice, senza riguardo al valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.

Serve CCT per i lavori in corso di esecuzione?

Per i lavori in esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020 di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del codice, le parti sono tenute a stipulare un apposito atto aggiuntivo nel quale procedono all’individuazione della tipologia di questioni deducibili al CCT, con gli effetti di cui all’art. 808-ter del codice di procedura civile, anche già pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020, purché non già definite.

Lavori di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del codice: serve il CCT?

Per i lavori di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del codice, ivi compresi quelli in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020, è raccomandata la sottoscrizione dalle parti di apposito accordo, con il quale esse assumono l’impegno di costituire il CCT, qualora l’importo dei lavori venga a superare la soglia comunitaria a seguito di varianti o altre modifiche del contratto.

CCT ante operam e in fase di esecuzione.

In base alle Linee guida di cui al Decreto 17 giugno 2022, nei casi in cui sia stato nominato il CCT ai e si proceda alla sua costituzione anche per la fase di esecuzione, sarà necessario un accordo con l’operatore economico aggiudicatario, che dovrà comunicare se intende sostituire o confermare, in tutto o in parte, i nominativi dei componenti prescelti dalla stazione appaltante nella fase antecedente all’esecuzione delle opere entro il termine di dieci giorni dall’avvio dell’esecuzione.

Quando è obbligatorio il CCT?

 Per la realizzazione di lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, la costituzione del CCT è obbligatoria e anche se affidati sulla base di una disciplina previgente al codice.

Quando il CCT è facoltativo?

CCT può essere costituito in via facoltativa nei seguenti casi:

 a) per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria. In tal caso le parti sono tenute a precisare quali compiti intendono attribuire al CCT tra quelli previsti all’art. 5 e all’art. 6, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 76/2020;

 b) per lavori di qualsiasi importo, nella fase antecedente l’affidamento (ante operam), ai sensi dell’art. 6, comma 5, del decreto-legge n. 76/2020, per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura, comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere, le clausole e condizioni del bando o della lettera di invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione. La costituzione ante operam è raccomandata per le opere finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC).

Quando attivare il Collegio consultivo tecnico?

L’attivazione del CCT deve intervenire prima dell’avvio dell’esecuzione dei lavori o comunque non oltre dieci giorni da tale data.

Costituzioni di CCT in caso di varianti

La costituzione del CCT prima dell’approvazione della variante, così da poter disporre del parere del CCT già nella fase preparatoria dell’atto aggiuntivo al contratto.

Quando sciogliere il CCT?

Il CCT va sciolto entro trenta giorni dalla data della sottoscrizione dell’atto unico di collaudo tecnico-amministrativo, salvo che non sussistano richieste di pareri o di determinazioni in merito allo stesso collaudo. Può avvenire in ogni momento laddove il CCT non sia obbligatorio.

Collegio consultivo tecnico: nomina

I componenti del CCT sono nominati da ciascuna delle parti, anche di comune accordo, e sono individuati dalle stesse, anche tra il proprio personale dipendente, ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 76/2020 e dalle linee guida. Il terzo o il quinto componente del CCT, con funzioni di presidente, è individuato dai componenti del CCT già nominati dalle parti. (vedi paragrafo 2).

Come costituire CCT se manca accordo fra le parti?

In caso di mancato accordo la designazione è effettuata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse

Mancata costituzione del CCT: sanzioni

L’inottemperanza dell’obbligo di costituzione del CCT, ovvero il ritardo nella costituzione dello stesso, nel caso di affidamenti superiori alla soglia comunitaria, comporta la violazione dell’obbligo di cui all’art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 76/2020 ed è valutabile sia ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l’operatore economico, sotto il profilo della c.d. buona fede contrattuale.

Tardiva costituzione del CCT

Se la costituzione del CCT non sia intervenuta nei termini previsti, il responsabile dell’unità organizzativa esercita il potere sostitutivo ad esso conferito dalla legge e dai regolamenti dell’organo di governo della stazione appaltante, nei termini ridotti di cui all’art. 2, comma 9-ter, della legge n. 241/1990.

Caratteristiche dei componenti del CCT

La nomina dei componenti del CCT, anche se effettuata a favore di soggetti esterni alla stazione appaltante non richiede lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica

Oltre al principio di rotazione e di trasparenza vanno rispettati criteri indicati ai punti 2.4 e 2.5 per le caratteristiche professionali dei componenti. Le stazioni appaltanti possono costituire elenchi di soggetti in possesso dei necessari requisiti.

Requisiti professionali del presidente e dei componenti

I componenti del CCT sono scelti tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguati alla tipologia dell’opera, delle concessioni e degli investimenti pubblici, maturata anche in relazione a quanto indicato all’art. 6, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 76/2020, favorendo per quanto possibile la multidisciplinarità delle competenze.

Per i dettagli si veda il punto 2.4 delle Linee guida per i requisiti specifici di Presidente e membri e il punto 2.5 per i casi di incompatibilità dei membri e del presidente.

Quanti sono i membri del CCT?

Il CCT è costituito da tre o cinque componenti (punto 2.6). La costituzione del CCT con cinque componenti, è necessaria se le parti attribuiscono alle decisioni del CCT natura di lodo arbitrale, salvo che le stesse parti ritengano che non ricorrano i presupposti della complessità dell’opera e della eterogeneità delle competenze (richiesti dal comma 2 dell’art. 6 del decreto-legge n. 76/2020).

Quando insediare il CCT?

Il CCT si intende istituito al momento dell’accettazione dell’incarico da parte del presidente (punto 3 delle Linee Guida). entro i successivi quindici giorni dalla accettazione i componenti il CCT sottoscrivono un verbale (regolato al punto 3.1) attestante l’avvenuta costituzione del Collegio alla presenza del responsabile del procedimento e del rappresentante dell’operatore economico affidatario

Funzioni e compiti del CCT

Al punto 3.2.1. si specifica che il CCT ha una funzione preventiva di risoluzione di tutte le controversie e le dispute che possano rallentare o compromettere l’iter realizzativo dell’opera pubblica o comunque influire sulla regolare esecuzione dei lavori, ivi comprese quelle che possono generare o hanno generato riserve.

Come opera il CCT?

Il CCT può operare come collegio arbitrale solo se il consenso in tal senso sia stato ritualmente prestato dalle parti.

In ogni caso il CCT non può esprimersi con efficacia di lodo irrituale sulle questioni oggetto di parere obbligatorio e con l’efficacia di lodo arbitrale sulle sole questioni che possono essere oggetto di solo parere facoltativo o di quelle che sono oggetto di parere obbligatorio. In ogni caso il CCT, sia che si esprima con parere o con determinazione avente efficacia di lodo irrituale, in caso di sospensione dei lavori è tenuto a indicare le modalità attraverso cui i lavori possono eventualmente proseguire anche con specifico riferimento alle aree del cantiere non direttamente interessate dalla sospensione.

Qual è lo scopo del CCT?

Il CCT deve accompagnare l’intera fase di esecuzione, dall’avvio dei lavori e fino al collaudo degli stessi, per intervenire in tempo reale su tutte le circostanze che possano generare problematiche incidenti sull’esecuzione (punto 4 delle Linee Guida).

CCT e sviluppo del PNRR

Per le opere comprese o finanziate in tutto o in parte nell’ambito del PNRR e del PNC, il CCT è tenuto a fissare riunioni periodiche per rimanere informato sull’andamento dei lavori e a formulare osservazioni che la stazione appaltante o il Commissario sono tenuti a trasmettere immediatamente al Consiglio superiore dei lavori pubblici ai fini del monitoraggio sul rispetto del cronoprogramma del PNRR.

Attivazione del CCT: può agire indipendentemente?

In nessun caso il CCT può intervenire autonomamente o emettere pareri in assenza dei quesiti di parte; l’inosservanza di tale divieto comporta la nullità delle determinazioni eventualmente assunte. Se l’appaltatore, al fine di non incorrere in decadenze, iscriva riserve senza formulare anche il relativo quesito al CCT, il quesito deve essere formulato dal responsabile del procedimento se la riserva è tale da incidere sulla regolare esecuzione dei lavori.

Svolgimento dei compiti del CCT

In base al punto 5 delle Linee Guida, il CCT informa le parti, il responsabile del procedimento e la commissione di collaudo tecnico-amministrativo circa le attività di propria competenza. I CCT definiscono, tenuto conto dell’oggetto e della complessità dell’appalto la periodicità e modalità di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi.

Quanto alla conduzione delle audizioni, il CCT non è tenuto ad osservare specifiche formalità, se non quelle necessarie per garantire l’effettività del contraddittorio.

Pareri e determinazioni del CCT: quanto valgono?

Al punto 5.2 si parla anche del rilascio dei pareri e delle determinazioni, attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto indirizzato direttamente al CCT e all’altra parte. Mentre il punto 6 regola il rapporto tra il CCT e gli altri rimedi per la risoluzione delle controversie.- gneralmente il CCT svolge una funzione generale di supporto e assistenza alle parti nel corso dell’esecuzione dell’opera fin dall’avvio dei lavori, al fine di prevenire l’insorgere o di risolvere tempestivamente le questioni che possano costituire ostacolo alla celere esecuzione a regola d’arte.

Come visto ha però anche attribuzioni per il lodo contrattuale: pertanto la sua decisione vale come accordo bonario.

Con specifico riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020, il CCT può assumere determinazioni o rendere pareri solo su questioni che non siano già state devolute all’autorità giudiziaria o per le quali non siano in corso procedure di accordo bonario.

Collegio consultivo tecnico: art. 6 DL 76/2020

Il Collegio consultivo tecnico è regolato dall’art. 6 del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n. 228) in vigore dal 17 luglio 2020

Art. 6 
 
                     Collegio consultivo tecnico 
 
  1. Fino al 30 giugno 2023 per i lavori diretti  alla  realizzazione
delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di  cui
all'articolo 35 del decreto legislativo 18  aprile  2016  n.  50,  e'
obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di  un
collegio consultivo  tecnico,  prima  dell'avvio  dell'esecuzione,  o
comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti  previsti
dall'articolo 5 ((nonche' di)) rapida risoluzione delle  controversie
o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel
corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i  contratti  la  cui
esecuzione sia gia' iniziata alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il collegio consultivo tecnico e' nominato entro il
termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data. 
  2. Il collegio  consultivo  tecnico  e'  formato,  a  scelta  della
stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di  motivata
complessita' dell'opera e  di  eterogeneita'  delle  professionalita'
richieste,  dotati  di  esperienza  e  qualificazione   professionale
adeguata  alla  tipologia  dell'opera,  tra  ingegneri,   architetti,
giuristi ed economisti con comprovata esperienza  nel  settore  degli
appalti delle concessioni e degli  investimenti  pubblici,  anche  in
relazione allo specifico  oggetto  del  contratto  e  alla  specifica
conoscenza  di  metodi  e  strumenti  elettronici  quali  quelli   di
modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM),  maturata  per
effetto del conseguimento di un  dottorato  di  ricerca,  oppure  che
siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di
almeno dieci anni  nel  settore  di  riferimento.  I  componenti  del
collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo,  ovvero
le parti possono concordare che ciascuna di esse  nomini  uno  o  due
componenti, individuati anche tra  il  proprio  personale  dipendente
ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di
collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti  previsti
dal primo periodo, e  che  il  terzo  o  il  quinto  componente,  con
funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte.
Nel caso in cui le parti non trovino  un  accordo  sulla  nomina  del
presidente entro il termine indicato al comma 1, questo e'  designato
entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per le opere di  interesse  nazionale,  dalle  regioni,
dalle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  o   dalle   citta'
metropolitane per le  opere  di  rispettivo  interesse.  Il  collegio
consultivo  tecnico  si   intende   costituito   al   momento   della
designazione del  terzo  o  del  quinto  componente.  All'atto  della
costituzione e' fornita  al  collegio  consultivo  copia  dell'intera
documentazione inerente al contratto. 
  3.  Nell'adozione  delle  proprie   determinazioni,   il   collegio
consultivo puo' operare anche  in  videoconferenza  o  con  qualsiasi
altro collegamento da remoto e puo' procedere ad audizioni  informali
delle parti per favorire,  nella  risoluzione  delle  controversie  o
delle  dispute  tecniche  eventualmente  insorte,  la  scelta   della
migliore soluzione per  la  celere  esecuzione  dell'opera  a  regola
d'arte. Il collegio puo' altresi' convocare le parti  per  consentire
l'esposizione   in   contraddittorio   delle   rispettive    ragioni.
L'inosservanza delle determinazioni del collegio  consultivo  tecnico
viene valutata ai fini della responsabilita' del soggetto agente  per
danno  erariale  e  costituisce,   salvo   prova   contraria,   grave
inadempimento  degli  obblighi   contrattuali;   l'osservanza   delle
determinazioni del collegio consultivo tecnico e' causa di esclusione
della responsabilita' del soggetto agente per danno  erariale,  salvo
il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico  hanno  la
natura del  lodo  contrattuale  previsto  dall'articolo  808-ter  del
codice  di  procedura  civile,  salva  diversa  e  motivata  volonta'
espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse.  Salva
diversa  previsione  di  legge,  le   determinazioni   del   collegio
consultivo  tecnico  sono  adottate  con  atto   sottoscritto   dalla
maggioranza dei componenti,  entro  il  termine  di  quindici  giorni
decorrenti  dalla  data  della  comunicazione  dei  quesiti,  recante
succinta  motivazione,  che  puo'  essere  integrata  nei  successivi
quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza  dei  componenti.  In
caso di particolari esigenze istruttorie  le  determinazioni  possono
essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione  dei  quesiti.
Le decisioni sono assunte a maggioranza. Quando il provvedimento  che
definisce il giudizio  corrisponde  interamente  al  contenuto  della
determinazione  del  collegio  consultivo,  il  giudice  esclude   la
ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che  non  ha
osservato la determinazione, riferibili al  periodo  successivo  alla
formulazione della stessa, e la  condanna  al  rimborso  delle  spese
sostenute dalla  parte  soccombente  relative  allo  stesso  periodo,
nonche'  al  versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  di
un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo  unificato
dovuto. Resta ferma l'applicabilita'  degli  articoli  92  e  96  del
codice di procedura civile. 
  4. Per le opere diverse da quelle  di  cui  al  comma  1  le  parti
possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti  o
parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche
stabilire l'applicabilita' di tutte o parte delle disposizioni di cui
all'articolo 5. 
  5. Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile  unico  del
procedimento,  possono  costituire  un  collegio  consultivo  tecnico
formato da tre componenti  per  risolvere  problematiche  tecniche  o
giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella  fase
antecedente  alla  esecuzione  del   contratto,   ivi   comprese   le
determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre  clausole
e condizioni  del  bando  o  dell'invito,  nonche'  la  verifica  del
possesso dei requisiti di partecipazione, e dei criteri di  selezione
e di aggiudicazione. In tale caso due componenti sono nominati  dalla
stazione appaltante e il terzo componente e' nominato  dal  Ministero
delle infrastrutture e  dei  trasporti  per  le  opere  di  interesse
nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano
o dalle citta' metropolitane per le opere di interesse locale.  Ferma
l'eventuale  necessita'  di  sostituzione  di  uno   dei   componenti
designati dalla stazione appaltante con uno  di  nomina  privata,  le
funzioni di componente del collegio consultivo  tecnico  nominato  ai
sensi del  presente  comma  non  sono  incompatibili  con  quelle  di
componente del collegio nominato ai sensi del comma 1. 
  6.  Il  collegio  consultivo  tecnico   e'   sciolto   al   termine
dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne  e'
obbligatoria la costituzione, in  data  anteriore  su  accordo  delle
parti. Nelle ipotesi in cui ne e' obbligatoria  la  costituzione,  il
collegio puo' essere  sciolto  dal  31  dicembre  2021  in  qualsiasi
momento, su accordo tra le parti. 
  7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a  un
compenso a carico delle parti e proporzionato al  valore  dell'opera,
al numero, alla qualita' e alla  tempestivita'  delle  determinazioni
assunte. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108. In caso di ritardo
nell'assunzione delle determinazioni e' prevista una decurtazione del
compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un  terzo,
per ogni ritardo. Il compenso e' liquidato  dal  collegio  consultivo
tecnico unitamente all'atto contenente le  determinazioni,  salva  la
emissione di parcelle  di  acconto,  in  applicazione  delle  tariffe
richiamate dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,
aumentate fino a un quarto e di quanto previsto dalle linee guida  di
cui al comma 8-ter. Non e' ammessa la nomina  di  consulenti  tecnici
d'ufficio.  I  compensi  dei  membri  del  collegio  sono   computati
all'interno  del  quadro  economico  dell'opera   alla   voce   spese
impreviste. 
  ((7-bis. In ogni caso,  i  compensi  dei  componenti  del  collegio
consultivo tecnico, determinati ai sensi del  comma  7,  non  possono
complessivamente superare: 
    a) in  caso  di  collegio  consultivo  tecnico  composto  da  tre
componenti, l'importo corrispondente allo 0,5 per  cento  del  valore
dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di
euro; tale percentuale e' ridotta allo 0,25 per cento  per  la  parte
eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di  euro  e  allo
0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro; 
    b) in caso di collegio  consultivo  tecnico  composto  da  cinque
componenti, l'importo corrispondente allo 0,8 per  cento  del  valore
dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di
euro; tale percentuale e' ridotta allo 0,4 per  cento  per  la  parte
eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di  euro  e  allo
0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro)) 
  8.  Ogni  componente  del  collegio  consultivo  tecnico  non  puo'
ricoprire piu' di cinque incarichi contemporaneamente e comunque  non
puo' svolgere piu' di dieci incarichi  ogni  due  anni.  In  caso  di
ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore  a
sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola  determinazione,  i
componenti del collegio non possono essere nuovamente  nominati  come
componenti di altri collegi per la  durata  di  tre  anni  decorrenti
dalla data di maturazione  del  ritardo.  Il  ritardo  ingiustificato
nell'adozione anche di una sola determinazione e' causa di  decadenza
del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante puo' assumere  le
determinazioni di propria  competenza  prescindendo  dal  parere  del
collegio. 
  8-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente  disposizione,  con   provvedimento   del   Ministro   delle
infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  previo  parere  del
Consiglio superiore dei  lavori  pubblici,  sono  approvate  apposite
Linee guida volte a definire, nel rispetto di  quanto  stabilito  dal
presente  articolo,  i  requisiti   professionali   e   i   casi   di
incompatibilita' dei membri e del Presidente del collegio  consultivo
tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri  per
la  determinazione  dei  compensi  rapportati  al   valore   e   alla
complessita'  dell'opera,   nonche'   all'entita'   e   alla   durata
dell'impegno  richiesto  ed  al  numero   e   alla   qualita'   delle
determinazioni assunte, le modalita' di costituzione e  funzionamento
del collegio e il coordinamento con gli  altri  istituti  consultivi,
deflativi e  contenziosi  esistenti.  Con  il  medesimo  decreto,  e'
istituito presso il Consiglio superiore dei  lavori  pubblici,  senza
nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  un  Osservatorio
permanente per assicurare il monitoraggio dell'attivita' dei  collegi
consultivi tecnici. A tale fine, i Presidenti dei collegi  consultivi
provvedono a trasmettere all'Osservatorio gli  atti  di  costituzione
del collegio e le determinazioni assunte dal collegio,  entro  cinque
giorni dalla  loro  adozione.  Ai  componenti  dell'osservatorio  non
spettano indennita', gettoni di  presenza,  rimborsi  spese  o  altri
emolumenti comunque denominati. Al funzionamento dell'Osservatorio si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
del  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   disponibili   a
legislazione vigente 
  9.  Sono  abrogati  i  commi  da  11  a  14  dell'articolo  1   del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 

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Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it