Pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il Decreto n. 143/2021 in materia di congruità della manodopera in edilizia annunciato dal Ministro Orlando in audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia e presentato nei suoi contenuti sulle pagine del ministero del lavoro.
- Il Decreto definisce un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili pubblici e privati. La sua pubblicazione è stata accompagnata da slide informative e Tabella con gli Indici di Congruità.
- Il provvedimento attua la previsione di cui all’articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge n. 76 del 2020 (cd. decreto semplificazioni –vedi le misure per edilizia e contratti ) e recepisce quanto definito dalle Parti sociali del settore edile con l’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.
- Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 aprile 2022 è stato costituito anche il Comitato di Monitoraggio previsto nell’ambito del settore edile, introdotto con il decreto del ministro Orlando n. 143 del 25 giugno scorso, con il quale veniva definito
Nell'articolo
Decreto sulla congruità in edilizia: quale obiettivo?
Il provvedimento punta a combattere il fenomeno del lavoro nero in edilizia e a far sì che la manodopera utilizzata nei cantieri edili sia effettivamente in misura proporzionata all’incarico affidato all’impresa, e prevede misure che saranno applicate dal 1° novembre 2021.
Come verificare la congruità in edilizia?
La verifica della congruità riguarda sia i lavori pubblici sia quelli privati (questi ultimi di valore pari o superiore a 70.000 euro) ed è eseguita in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, come riportati nella Tabella allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.
Quando viene rilasciata l’attestazione di congruità?
L’attestazione di congruità sarà rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure del committente. Qualora non sia riscontrata la congruità, è previsto un meccanismo di regolarizzazione, in mancanza della quale l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera (pubblica o privata) incide dalla data di emissione sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l’impresa affidataria.
A cosa riferisce la congruità della manodopera in edilizia?
La verifica della congruità – si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione”.
Il decreto, che punta a combattere il fenomeno del lavoro nero in edilizia e a far sì che i lavoratori nei cantieri siano effettivamente in numero proporzionato all’incarico affidato all’impresa, saranno applicate dal 1° novembre 2021. Al momento, dopo la firma del ministro Orlando, il decreto è alla Corte dei Conti per le consuete verifiche.
Comitato di Monitoraggio della congruità in edilizia: obblighi e funzioni
Il comitato, composto da rappresentanti delle amministrazioni coinvolte e delle parti sociali del settore edile avrà il compito di monitorare l’andamento del nuovo sistema di verifica della congruità, in relazione ai lavori edili iniziati dal primo novembre 2021, anche al fine di individuare eventuali interventi integrativi e correttivi sulla base delle evidenze applicative rilevate.
Chi fa parte del Comitato di Monitoraggio per la congruità in edilizia?
Fanno parte del comitato e resteranno in carica per il prossimo triennio, i seguenti componenti:
- Romolo De Camillis, in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con funzioni di coordinatore;
- Massimo Moscatello, in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
- Vincenzo Tedesco, in rappresentanza dell’INPS;
- Patrizia Clemente, in rappresentanza dell’INAIL;
- Orazio Parisi, in rappresentanza dell’INL;
- Beatrice Sassi, in rappresentanza di Ance;
- Giuliano Giordani, in rappresentanza di Legacoop Produzione e Servizi e di Agci Produzione e Lavoro;
- Giuseppe Salomoni, in rappresentanza di Confcooperative Lavoro e Servizi;
- Stefano Crestini, in rappresentanza di Anaepa Confartigianato;
- Riccardo Masini, in rappresentanza di CNA Costruzioni;
- Michele De Sossi, in rappresentanza di FIAE Casartigiani;
- Luigi Quaranta, in rappresentanza di CLAAI;
- Laura Palomba, in rappresentanza di Confapi Aniem;
- Antonio Di Franco, in rappresentanza di Fillea-Cgil;
- Cristina Righitta, in rappresentanza di Filca-Cisl;
- Donato Scutaro, in rappresentanza di Feneal-Uil;
- Bianca Maria Baron, in rappresentanza della CNCE.
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Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico
Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.
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