Ministero del Lavoro

Contrattazione collettiva per controllo e verifica appalti: Interpello n.5/2018

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Con Interpello n.5/2018 la Commissione Interpelli presso il Ministero del Lavoro risponde ad un quesito in merito all’istituzione di metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti di servizi, individuate attraverso forme di contrattazione collettiva.

Il Quesito
Con l’articolo 2 del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25 convertito in legge n.49/2018 è stato soppresso un periodo dell’art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che attribuiva alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare al principio della solidarietà del committente per i crediti retributivi vantati dal lavoratore impiegato dall’appaltatore, qualora la stessa contrattazione abbia individuato metodi e procedure per il controllo e la verifica della regolarità complessiva degli appalti
La UGL Terziario chiede di conoscere quale sia la portata applicativa di questa previsione e se essa abbia o meno natura retroattiva alla luce di quanto prevede l’articolo 11, Capo II, del codice civile in materia di efficacia della legge nel tempo.

Secondo la Commissione Interpelli
Con riferimento al caso in cui i contratti collettivi abbiano istituito misure di verifica e di controllo sulla regolarità complessiva degli appalti nonché agli atti contrattuali derivanti dall’applicazione di tali misure, la Commissione raccoglie il parere dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’Ufficio legislativo ministeriale e conferma che l’art. 2 del decreto-legge n. 25 del 2017 ha modificato l’art. 29 rimuovendo la possibilità per il contratto collettivo di introdurre una deroga al regime di solidarietà negli appalti.
Risulta infatti soppresso il periodo che indicava: “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti”.
Tale modifica, continua la Commissione, ha effetti dal 17 marzo 2017 senza che sia prevista alcuna disciplina transitoria né in ordine agli effetti sui contratti collettivi in corso di validità né sui contratti di appalto sottoposti a misure di controllo ai sensi di eventuali previsioni collettive attuative della disposizione abrogata. Occorre pertanto verificare gli effetti dell’abrogazione innanzi richiamata sui contratti collettivi che hanno introdotto le procedure di verifica della regolarità degli appalti, anche alla luce del principio della irretroattività della legge

Irretroattività delle previsioni
Secondo la Commissione l’eliminazione della facoltà precedentemente riconosciuta alla contrattazione collettiva operi sui nuovi contratti collettivi, precludendo per il futuro la possibilità di inserire modalità di verifica dell’appalto in deroga al regime della solidarietà.
Quanto alle disposizioni che derogano al regime di solidarietà contenute nei contratti collettivi in corso di validità al 17 marzo 2017, non possono trovare applicazione ai contratti di appalto sottoscritti successivamente a tale data. La nuova previsione, opera nei confronti di situazioni e/o fatti che al momento dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 25 del 2017 non erano sorte e non risultavano perfezionate nei loro elementi né nella loro esecuzione, come il caso delle obbligazioni retributive derivanti dalla prestazione del lavoratore impiegato nell’appalto.
Pertanto, conclude la Commissione, la disposizione contrattuale di esclusione della solidarietà potrebbe trovare applicazione solo per i crediti maturati nel corso del periodo precedente all’entrata in vigore del decreto-legge n. 25/2017, sempre che ricorrano le condizioni previste. Tale deroga, invece, non potrà operare per i crediti maturati nel periodo successivo.

Normativa di riferimento tratta da Banca Dati Sicuromnia:
Decreto Legislativo n.276, del 10/09/2003
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.S.O.G.U. del 09/10/2003, n.159

Art. 29.
Appalto.

1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa.
2.In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. (*) (**)(***)

Note estratte dalla Banca Dati Sicuromnia
(*) Il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, ha disposto (con l’art. 9, comma 1) che “Le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell’appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi”.(**) Comma così modificato dalD. Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, c. 2.
(***) Comma così modificato dal D.L. 17 marzo 2017, n. 25, art. 2.


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