L’articolo assegna ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane i poteri dei commissari al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in deroga alle disposizioni del Codice dei Contratti: articoli 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, e all’ articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all’articolo 35, comma 1, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
I nuovi contratti stipulati sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.
Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto, possono provvedere alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
Inoltre, si indicano i compiti di sindaci e presidenti delle province e delle città metropolitane:
a) vigilano sulla realizzazione dell’opera e sul rispetto della tempistica programmata;
b) possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato;
c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità;
d) promuovono l’attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.
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