Coordinatore Sicurezza

Il ruolo del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)

6243 0

Chi è il Coordinatore per la Sicurezza per la Sicurezza in fase di Progettazione? Quali compiti svolge? E quando ne serve uno? Nell’articolo focus sul ruolo del CSP: dal ruolo alla formazione ai compiti, le responsabilità e le sanzioni.

Il contenuto è tratto dal volume: Il cantiere sicuro di G.Semeraro, edito da EPC Editore (Ed.Maggio 2022).

Nell'articolo

Chi è il coordinatore in materia di sicurezza e salute in fase di progettazione?

Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP), insieme al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) rappresenta uno dei soggetti incaricati dal committente o dal responsabile dei lavori, nei casi stabiliti dalla legge, per svolgere i compiti a loro attribuiti rispettivamente dagli articoli 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008.

Chi nomina il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e d’esecuzione?

In base all’art. 90 comma 3 committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

Quando è necessario nominare il coordinatore per la sicurezza?

In base all’art. 90 comma 3 il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) viene nominato cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea.

I nominativi dei coordinatori devono essere riportati nel cartello di cantiere, il cui obbligo deriva dall’applicazione dell’art. 4, c. 4, legge 28/2/1985, n. 47.

Quali sono i requisiti per essere nominati CSP?

Può assumere l’incarico di coordinatore per la sicurezza, sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione, il soggetto in possesso dei seguenti requisiti:

  • titolo professionale di natura tecnica;
  • esperienza professionale commisurata al titolo di studio posseduto;
  • attestato di frequenza a corso specifico in materia di sicurezza nei cantieri della durata di 120 ore (Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008);
  • attestati di aggiornamento periodico quinquennale della durata complessiva di 40 ore.

Chi verifica i requisiti del CSP?

Il committente o il responsabile dei lavori, prima di conferire l’incarico di coordinatore per la sicurezza, dovrà accertare che il soggetto candidato possegga i requisiti richiesti, pena culpa in eligendo.

Il committente/responsabile dei lavori può essere CSP?

Il committente o il responsabile dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti, può svolgere per legge direttamente i compiti di coordinatore per la sicurezza nei cantieri.

Chi può fare il coordinatore per la sicurezza?

I titoli professionali riconosciuti per poter divenire coordinatore per la sicurezza sono:

quelli per i quali si richiede un anno si esperienza professionale:
laurea magistrale (D.M. 16 marzo 2007) nelle seguenti classi:

  • LM-4 Architettura e Ingegneria edile-architettura;
  • LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica;
  • LM-21 Ingegneria biomedica;
  • LM-22 Ingegneria chimica;
  • LM-23 Ingegneria civile;
  • LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi;
  • LM-25 Ingegneria dell’automazione;
  • LM-26 Ingegneria della sicurezza;
  • LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni;
  • LM-28 Ingegneria elettrica;
  • LM-29 Ingegneria elettronica;
  • LM-30 Ingegneria energetica e nucleare;
  • LM-31 Ingegneria gestionale;
  • LM-32 Ingegneria informatica;
  • LM-33 Ingegneria meccanica;
  • LM-34 Ingegneria navale;
  • LM-35 ingegneria per l’ambiente e il territorio;
  • LM-69 scienze e tecnologie agrarie;
  • LM-73 scienze e tecnologie forestali ed ambientali;
  • LM-74 scienze e tecnologie geologiche.

laurea specialistica (secondo il D.M. 4 agosto 2000) nelle seguenti classi:

  • 4/S Architettura e ingegneria edile;
  • 25/S Ingegneria aerospaziale e astronautica;
  • 26/S Ingegneria biomedica;
  • 27/S Ingegneria chimica;
  • 28/S Ingegneria civile;
  • 29/S Ingegneria dell’automazione;
  • 30/S Ingegneria delle telecomunicazioni;
  • 31/S Ingegneria elettrica;
  • 32/S Ingegneria elettronica;
  • 33/S Ingegneria energetica e nucleare;
  • 34/S Ingegneria gestionale;
  • 35/S Ingegneria informatica;
  • 36/S Ingegneria meccanica;
  • 37/S Ingegneria navale;
  • 38/S Ingegneria per l’ambiente e il territorio;
  • 74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali;
  • 77/S Scienze e tecnologie agrarie;
  • 86/S Scienze geologiche.

lauree equiparate ai sensi del D.M. 5 maggio 2004 (Tabella 2.6);
quelli per i quali si richiede due anni si esperienza professionale:

  • laurea triennale in (D.M. 16 marzo 2007) nelle seguenti classi:
  • L-7 Ingegneria civile e ambientale;
  • L-8 Ingegneria dell’informazione;
  • L-9 Ingegneria industriale;
  • L-17 Scienze dell’architettura;
  • L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia.
  • laurea in (secondo il D.M. 4 agosto 2000) nelle seguenti classi:
  • 4 Architettura e dell’ingegneria edile;
  • 8 Ingegneria civile e ambientale;
  • 9 Ingegneria dell’informazione;
  • 10 Ingegneria industriale.

quelli per i quali si richiede tre anni si esperienza professionale:

diploma di:

  • Geometra;
  • Perito Industriale;
  • Perito Agrario;
  • Agrotecnico.

Per quanto concerne, invece, l’equiparazione al corso base di 120 ore di un insegnamento universitario, quest’ultimo è ritenuto equipollente se contempla gli argomenti specificati nell’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 del corso base. In tali casi, il committente o responsabile dei lavori deve verificare la conformità di requisiti formativi dei coordinatori per la sicurezza (CSP e CSE) attraverso l’acquisizione di due documenti:

  • certificato universitario degli esami sostenuti;
  • programma ufficiale del corso ritenuto equipollente al corso di 120 ore di cui all’articolo 98, c. 2, D.Lgs. 81/2008.

Cosa si intende per “esperienza professionale richiesta” per diventare Coordinatori per la progettazione?

L’esperienza professionale richiesta, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni da parte di datori di lavoro o committenti, è:

  • un anno per coloro che sono in possesso di laurea magistrale, o laurea specialistica o da una laurea previgente alla riforma degli ordinamenti didattici universitari, di cui alla lettera a) dell’elenco precedente;
  • due anni per coloro che sono in possesso di laurea o laurea triennale, di cui alla lettera b) dell’elenco precedente;
  • tre anni per i diplomati, di cui alla lettera c) dell’elenco precedente.

Cosa rientra nell’ “attività lavorativa nel settore delle costruzioni”?

Rientrano tra le attività lavorative nel settore delle costruzioni le mansioni svolte in forma libera professionale o dipendente di (interpello n. 2/2013):

  • direttore (tecnico) di cantiere;
  • capo cantiere;
  • capo squadra;
  • direttore dei lavori;
  • direttore operativo di cantiere;
  • di assistente ai soggetti precedenti con mansioni che comportino precipuamente la frequenta-zione del cantiere;
  • responsabile d’azienda per la sicurezza (delegato) per lavorazioni di cantiere anche specifiche;
  • responsabile dei lavori;
  • datore di lavoro di impresa operante nel settore delle costruzioni;
  • progettazione nel settore delle costruzioni, in aggiunta ad altre attività di cui ai precedenti punti.

Formazione

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 81/08: Formazione

L’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 definisce i contenuti e le modalità di tenuta dei corsi di formazione professionale dei coordinatori per la sicurezza.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 81/08: Corso abilitazione

Il corso iniziale, diciamo di abilitazione all’attività di coordinatore per la sicurezza, della durata di 120 ore, può essere tenuto solo dai soggetti indicati dall’articolo 98 del decreto.

Ogni corso può avere un numero massimo di corsisti non superiore a 60 per la parte teorica e a 30 per la parte pratica. È prevista la verifica finale di apprendimento da parte di una commissione costituita da almeno tre docenti del corso tramite simulazione al fine di valutare le competenze tecnico-professionali e test finalizzati a verificare le competenze cognitive. Non sono ammesse assenze in misura superiori al 10% (presenza minima di 108 ore su 120 ore).

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 81/08: Aggiornamento

L’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore decorre dalla data di rilascio dell’attestato al corso iniziale per coordinatori.

  • Per coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 (15 maggio del 2008), l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

L’aggiornamento può essere ottenuto anche con la partecipazione a diversi moduli nell’arco del quinquennio. L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a con-vegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo dei partecipanti.

Cosa si intende per mutuo aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza?

L’accordo tra il Governo e le regioni e province autonome del 7 luglio 2016 ha riconosciuto il mutuo aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, nel senso che la partecipazione ad eventi formativi per coordinatori per la sicurezza è ritenuta valida anche per i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione e viceversa.

Chi può organizzare corsi per Coordinatori per la progettazione, CSP?

I corsi in materia di sicurezza della durata di 120 ore possono essere tenuti da Regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, INAIL, Istituto italiano di medicina sociale, Ordini o collegi professionali (delle rispet-tive figure), Università, Associazioni sindacali dei datori di lavoro, Associazioni sindacali dei lavoratori, Organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia.

Quali sono i compiti del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione?

Il ruolo del coordinatore per la progettazione, sia nel D.Lgs. 494/96 che nel D.Lgs. 81/2008, nella versione originaria, è sempre stata quella della redazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), di cui all’articolo 100, e della predisposizione del fascicolo dell’opera (FO), di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b).

Quali requisiti deve avere il PSC?

I requisiti del PSC sono stabiliti dall’art. 100 del D.Lgs. 81/2008, che demanda, per quanto riguarda i contenuti minimi, all’Allegato XV del medesimo decreto. Il D.I. 9 settembre 2014, emanato secondo le previsioni del D.L. 69/2013 (cosiddetto “decreto del fare”), convertito con la L. 98/2013, ha emanato modelli semplificati per la redazione dei piani di sicurezza, conformi ai contenuti del citato Allegato XV.

Quali requisiti deve avere il Fascicolo dell’Opera?

I contenuti dell’FO, invece, sono stati definiti dall’Allegato XVI al D.Lgs. 81/2008 e poi ri-confermati, con qualche piccola modifica, nel modello semplificato Allegato al D.I. 9 settembre 2014.

Cosa si intende per “Obbligo di coordinamento” dei coordinatori per la progettazione?

La direttiva 92/57/CE prevedeva un ulteriore compito: quello del coordinamento nella fase valutativa del rispetto dei principi e alle misure generali di tutela nel progetto dell’opera. Per allineare la nostra legislazione alla direttiva cantieri è intervenuta la legge comunitaria 2008 (Legge 88/2009), che all’articolo 39 ha disposto l’obbligo di coordinamento dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 90, comma 1, poste in capo al committente o responsabile dei lavori, se designato.

Nello specifico, il coordinatore per la progettazione è chiamato a coordinare, possibilmente dandone evidenza scritta, l’attività del committente o del responsabile dei lavori tesa a verificare nella fase di progettazione, il rispetto ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’art. 15:

  • al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro;
  • all’atto della previsione della durata di realizzazione dei lavori o fasi di lavoro.

Obblighi del CSP: cosa dice il Testo Unico di Sicurezza

All’interno del Testo unico di Sicurezza non si rilevano obblighi diretti nei confronti dei progettisti nell’ambito del titolo IV (cantieri temporaneo o mobili) del D.Lgs. 81/08. Sono invece rinvenibili obblighi indiretti o derivati, cioè obblighi di altri soggetti che possono coinvolgere i progettisti anche in termini di responsabilità in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, nel caso di infortunio sul lavoro.

L’articolo 90, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il Committente o il Responsabile dei lavori, se designato, effettui la verifica del rispetto nel progetto dei principi e delle misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del medesimo decreto. Verifica coordinata dal Coordinatore per la progettazione (CSP), se previsto.

 A riguardo va rammentato che tra i principi e le misure generali di tutela troviamo l’eliminazione dei rischi alla fonte (nei cantieri le scelte progettuali rappresentano la fonte), l’eliminazione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso (questa rappresenta una scelta tecnica, quindi progettuale), la limitazione del numero di lavoratori esposti (questa rappresenta una scelta tecnologica, quindi progettuale).

Cosa si intende per “scelte progettuali”

Difatti al p.to 1.1.1.a), Allegato XV, del D.Lgs. 81/08, sui contenuti minimi dei piani di sicurezza, troviamo la definizione di scelte progettuali “insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell’opera in collaborazione del CSE, al fine di garantire l’eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro”. Tale obbligo riguarda il Coordinatore per la progettazione, ovvero colui che è tenuto alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento che impatta in modo significativo con scelte tecniche e tecnologiche, nella materia della tutela della salute e della sicurezza nei cantieri.

Obblighi del Progettista e Obblighi del CSE: differenze e analogie

Nelle norme tecniche per le costruzioni del 2018 rinveniamo specifici obblighi in capo al Progettista delle strutture, di conseguenza anche al Direttore dei lavori delle strutture, quali:

  • per le situazioni costruttive transitorie [fasi di esecuzione di qualsiasi tipologia strutturale] dovranno essere adottate tecnologie costruttive e programma di lavori [adeguati] .
  • per scavi in trincea a fronti verticali di altezza superiore ai 2 m, nei quali sia prevista la presenza di persone, e per scavi che ricadono in prossimità di manufatti esistenti, deve essere prevista una struttura di sostegno delle pareti di scavo .

Obblighi del Progettista nei Contratti Pubblici e riferimenti alla sicurezza sul lavoro

Nei contratti pubblici la progettazione si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in

  • progetto di fattibilità tecnica ed economica,
  • progetto definitivo
  • e progetto esecutivo

ed è intesa ad assicurare:

  • il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
  • la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera;
  • la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
  • un limitato consumo del suolo;
  • il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;
  • il risparmio e l’efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell’opera nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
  • la compatibilità con le preesistenze archeologiche;
  • la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il pro-gressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture;
  • la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell’opera;
  • accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

Progettazione e conformità alla normativa di salute e sicurezza: quando spetta al CSP?

Per garantire il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza Il la progettazione ha un doppio binario:

  • il primo riguarda la progettazione dei luoghi e posti di lavoro, si riferisce alla fase di esercizio dell’opera o dei lavori progettati ed eseguiti, e si ha quando la progettazione ha come oggetto d’intervento un’azienda o un’unità produttiva nel senso indicato dal D.Lgs. 81/08. Il rispetto di questo requisito è di competenza del Progettista;
  • il secondo ha sicuramente attinenza, come si dirà in seguito, con la salute e sicurezza durante la realizzazione dell’opera o dei lavori e riguarda specificatamente il Coordinatore per la progettazione, quando designato.

Che il progetto nel suo complesso, costituito dalla totalità degli elaborati stabiliti dalla legge, debba occuparsi in ogni caso anche di quest’ultimo aspetto è chiarito all’articolo 26, comma 4, lettera g), del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che nella verifica del progetto da porre a base di gara si dovrà accertare in particolare modo, tra l’altro, “la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori”.

Salvo i citati aspetti riguardanti la stabilità delle strutture e delle pareti degli scavi nella fase realizzativa delle opere e il particolare ambito dei contratti pubblici, le responsabilità in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili o di ingegneria civile sembrano essere più spostate verso i Committenti/Responsabili dei lavori e Coordinatori per la sicurezza che verso i Progettisti. Questi ultimi possono essere coinvolti nelle responsabilità del Committente o Responsabile dei lavori per infortunio sul lavoro di riflesso solo su iniziativa di costoro.

Al progettista i committenti dovranno chiedere di eliminare o ridurre alla fonte i rischi. Il coordinatore per la progettazione, dal suo canto, ha lo scopo di ridurre entro limiti di accettabilità i rischi residui della progettazione, cioè quelli che il progettista non è riuscito ad eliminare o a contenere, rendendo eseguibile in sicurezza l’opera progettata. Se tale scopo non è raggiunto è evidente che si dovranno rivedere alcune scelte progettuale ..

Le sanzioni per il responsabile della sicurezza in fase di progettazione

La violazione all’obbligo di coordinamento non prevede che il committente e/o il responsabile dei lavori sia sanzionato, rispondendo naturalmente per i danni conseguiti, mentre il CSP viene sanzionato.

Quando il CPS può essere sanzionato?

Sulle responsabilità penali del coordinatore per la progettazione gioca un ruolo fondamentale la prevedibilità dell’evento che provoca il delitto colposo o le lesioni colpose. In sostanza si tratta di accertare a posteriori se l’evento poteva ragionevolmente essere previsto al momento della fase della redazione del piano di sicurezza e coordinamento (fase della progettazione) e se il coordinatore per la progettazione, non avendolo previsto o avendolo sottovalutato, non ha dettato le regole secondo la specifica diligenza professionale richiesta dal suo ruolo (colpa professionale).

Va detto a riguardo che i risultati di diversi studi in ambito internazionale mostrano che i progettisti sono in grado di riconoscere circa la metà dei pericoli per la sicurezza presenti durante la progettazione. Questi studi impongono la domanda sulla ragionevolezza dell’obiettivo di sicurezza posto in campo al CSP dalla legislazione con la redazione del PSC.

Quali sono le Violazioni più frequenti che riguardano il Coordinatore per la progettazione

L’infrazione più frequentemente contesta dagli Organi di vigilanza al coordinatore per la progettazione è la violazione dell’art. 4, c. 1, lett. b), relativa alla mancata redazione del fascicolo dell’opera entro i termini prescritti dalla legislazione, cioè prima della richiesta di presentazione delle offerte.

Specificatamente alla materia del contratto d’appalto dei lavori pubblici e delle possibili cause di varianti in corso d’opera, si sono posti i seguenti temi di discussione:

  • se le carenze del PSC possono giustificare varianti in corso d’opera;
  • se in tali casi è ravvisabile la responsabilità del professionista redattore del piano di sicurezza e coordinamento per errore o omissione progettuale.

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti in corso di validità sono autorizzati dal RUP nei seguenti casi

Coordinatore per la progettazione e controllo dell’operato in cantiere: chi è responsabile?

Relativamente, altresì, alle responsabilità del committente o del responsabile dei lavori, se designato, sul corretto adempimento degli obblighi posti in capo ai coordinatori per la sicurezza-za, va rilevato che tale disciplina ha subito rilevanti evoluzioni legislative.

  • Il D.Lgs. 494/96 aveva stabilito che la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione non esonerava il commettente o responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi del coordinatore per la progettazione (reda-zione del PSC e compilazione del Fascicolo) e del coordinatore per l’esecuzione, limitatamente all’obbligo di verifica dell’applicazione del PSC e delle relative procedure di lavoro .
  • Con il D.Lgs. 81/2008, prima versione, si escludeva dalla sfera di competenza del committente le verifiche sui coordinatori, rimando questo di esclusiva competenza dei responsabili dei lavori, se designato, e si ampliava l’azione di controllo sul coordinatore per l’esecuzione.
  • Il D.Lgs. 106/2009, di integrazione e modificazione del D.Lgs. 81/2008, non solo ha ripristinato il committente tra i soggetti obbligati al controllo dell’operato dei coordinatori per la sicurezza, ma ha confermato l’ampliamento della portata delle verifiche nei confronti del coordinatore per l’esecuzione, prevedendo il controllo su tutti gli obblighi posti in capo al coordinatore per l’esecuzione dall’art. 92 del D.Lgs. 81/2008, ad eccezione di quello sulla sospensione dei lavori con pericolo grave ed imminente direttamente riscontrati, incontrollabile per le particolari caratteristiche dell’obbligo.

Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione: corso di formazione per i professionisti dei cantieri

InSic suggerisce i seguenti corsi di formazione di Istituto informa per i professionisti dell’edilizia

  • Corso di formazione per coordinatori della sicurezza nei cantieri
    La formazione obbligatoria per l’idoneità alla funzione – 120 ore
    Valido come attestazione per lo svolgimento della funzione di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori (D. Lgs. 81/08 – Titolo IV, Capo I, art. 98)
    120 Crediti Formativi (CFP) CNI
    120 Crediti Formativi (CFP) CNGGL (dietro presentazione attestato)
    INFORMA- Roma
  • La gestione degli appalti in sicurezza – La corretta predisposizione del DUVRI
    Esempi pratici con utilizzo di un SOFTWARE professionale per la predisposizione del DUVRI
    Valido come Corso di Aggiornamento per RSPP, ASPP e Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) 12 Crediti Formativi (CFP) CNI
    INFORMA- Roma
  • La sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
    Dalla progettazione all’esecuzione dell’opera
    Valido come corso di Aggiornamento (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) per:
    – Responsabili e Addetti SPP
    – Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori
    16 Crediti Formativi (CFP) CNI
    INFORMA- Roma

Cantieri e sicurezza in edilizia: volumi e approfondimenti di EPC Editore

In materia di cantieri e sicurezza, InSic suggerisce i seguenti volumi di EPC Editore pensati per la progettazione e la organizzazione della sicurezza in cantiere:

SICUREZZA NEI CANTIERI illustrata, EPC Editore, ristampa febbraio 2022, De Rossi Manuel, Semeraro Giuseppe

SICUREZZA NEI CANTIERI illustrata

De Rossi Manuel, Semeraro Giuseppe

Libro

Edizione: ristampa febbraio 2022

Pagine: 240

Formato: 150×210 mm

Guida per i coordinatori sicurezza di cantieri pubblici e privati, EPC Editore, febbraio 2022 (XIV ed.), Lusardi Giulio

Guida per i coordinatori sicurezza di cantieri pubblici e privati

Lusardi Giulio

Libro

Edizione: febbraio 2022 (XIV ed.)

Pagine: 802

Formato: 170×240 mm

Abc della sicurezza nei cantieri edili e stradali, EPC Editore, novembre 2021,

Abc della sicurezza nei cantieri edili e stradali

Manualistica per i lavoratori

Edizione: novembre 2021

Pagine: 96

Formato: 115×165 mm

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell'ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore